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Legge

L.R. Marche 35/2013

Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani

Normativa regionaleL.R. Marche 35/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte le Unioni montane e il passaggio delle funzioni delle Comunità montane, con regole su costituzione, organi, funzioni, adesione dei Comuni, soppressione delle Comunità montane e norme transitorie. Prevede decorrenze specifiche, in particolare la costituzione delle Unioni dal 1° gennaio 2015 e l’applicazione di varie disposizioni dal 2015 o dal 2021 per le modifiche successive.

Unioni montane ed esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani

Unioni montane ed esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani e la costituzione delle Unioni montane, valorizzando l’esperienza delle Comunità montane. Il quadro normativo è costruito per consentire il subentro delle Unioni montane alle Comunità montane e per regolare il transito di funzioni, personale, beni e rapporti giuridici.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale mira a potenziare il ruolo dei Comuni montani come interlocutori primari degli utenti e a garantire un governo più efficace del territorio. Si applica ai Comuni ricompresi negli ambiti individuati dall’allegato A della l.r. 18/2008 e, più in generale, ai casi di esercizio associato di funzioni e servizi nei territori montani.

Costituzione e natura delle Unioni montane

I Comuni compresi negli ambiti montani possono costituire Unioni di Comuni denominate Unioni montane. Le Unioni hanno autonomia statutaria e potestà regolamentare e, per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applica l’articolo 32 del TUEL.

Lo statuto deve regolare almeno:

  • elezione di presidente e giunta;
  • competenze e funzionamento degli organi;
  • denominazione, sede e organizzazione degli uffici;
  • forme di collaborazione con altri enti locali.

Organi dell’Unione e loro funzioni

Gli organi dell’Unione montana sono consiglio, presidente, giunta e organo di revisione economico-finanziaria.

Il consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri e svolge funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Il presidente presiede e convoca consiglio e giunta e rappresenta legalmente l’Unione. La giunta è formata dal presidente e da un numero limitato di assessori: fino a quattro nelle Unioni con più di nove consiglieri, fino a due negli altri casi. Presidente e assessori sono nominati dal consiglio tra i propri componenti o tra i consiglieri dei Comuni aderenti. La revisione economico-finanziaria è costituita secondo le regole del TUEL.

Funzioni esercitate dalle Unioni montane

Le Unioni esercitano le funzioni conferite loro dai Comuni secondo la normativa statale e, inoltre, le funzioni già conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunità montane.

Sono previste ulteriori forme di cooperazione:

  • esercizio associato delle funzioni tra più Unioni montane mediante convenzione;
  • convenzioni con i Comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi;
  • convenzioni con il Consorzio di bonifica per coordinare funzioni e servizi e contenere le spese di funzionamento;
  • attuazione della programmazione regionale in materia di sviluppo sociale ed economico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Integrazione tra Unioni montane e Comuni

Un Comune appartenente a un’Unione montana può aderire all’Unione montana confinante, previa intesa tra le Unioni interessate. Due o più Unioni montane possono fondersi in un’unica Unione.

I Comuni appartenenti a Unioni montane non possono aderire ad altre Unioni di Comuni, salvo la possibilità di esercitare funzioni in forma associata tramite convenzione.

Procedimento di costituzione delle Unioni montane e passaggio dalle Comunità montane

I Comuni appartenenti alla Comunità montana aderiscono all’Unione montana da costituire e approvano lo statuto proposto dalla Comunità montana. La mancata adozione dello statuto equivale a recesso.

Il recesso richiede un’intesa sulla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti; in caso di mancata intesa interviene la Giunta regionale, previa diffida, in via sostitutiva.

Possono chiedere di partecipare all’Unione anche:

  • Comuni montani e parzialmente montani fino a 10.000 abitanti confinanti con il territorio dell’Unione;
  • Comuni non montani fino a 5.000 abitanti confinanti con il territorio dell’Unione;
  • nei casi previsti, anche Comuni appartenenti a Comunità montane confinanti con quella di appartenenza.

I Comuni che risultano sia in Unione di Comuni sia in Comunità montana devono deliberare sul recesso dall’una o dall’altra secondo le regole previste.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i presidenti delle Comunità montane in carica devono effettuare la ricognizione di patrimonio, personale e rapporti giuridici pendenti.

Decorrenza della costituzione, requisiti e subentro

Le Unioni montane sono costituite con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e si intendono costituite con l’elezione del presidente, purché siano presenti entrambi i requisiti seguenti:

  • almeno la metà dei Comuni ricompresi negli ambiti indicati dalla legge, oppure almeno il 40% dei Comuni e la metà della popolazione residente negli ambiti medesimi;
  • prevalenza dei Comuni montani o parzialmente montani rispetto a quelli non montani.

Se l’Unione non si costituisce, si applica la soppressione della Comunità montana.

Alla costituzione, l’Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei diritti reali e di possesso sui beni della Comunità montana, che è contestualmente soppressa.

Personale e organizzazione conseguenti alla soppressione delle Comunità montane

Il personale della Comunità montana soppressa, compreso quello con contratto a tempo non indeterminato, è trasferito all’Unione montana dalla data di soppressione, mantenendo inquadramento giuridico ed economico e anzianità di servizio.

Entro 120 giorni dal trasferimento, le Unioni subentrate devono determinare la dotazione organica definitiva. L’Unione utilizza esclusivamente il personale trasferito e, solo in carenza di organico, quello assegnato dagli enti partecipanti. Il presidente nomina il segretario tra gli iscritti all’albo previsto dal TUEL, nel rispetto delle disposizioni applicabili del medesimo decreto.

Commistione con il 2014: gestione commissariale delle Comunità montane

Per il 2014, in caso di rinnovo della maggioranza dei consigli comunali appartenenti alla Comunità montana, non si rinnova il consiglio comunitario e le funzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi sono svolte dai presidenti in carica, che diventano commissari straordinari fino al 31 dicembre 2014. Il commissario opera sentito il parere del comitato dei sindaci.

Soppressione delle Comunità montane e rapporti successori

Se decorso il termine per la costituzione dell’Unione montana non si è proceduto alla costituzione, la Giunta regionale scioglie gli organi della Comunità montana e nomina un commissario straordinario.

Il commissario propone il riparto delle funzioni e la disciplina dei rapporti successori; la Giunta regionale, sulla base di tale proposta, dispone la soppressione della Comunità montana e approva il riparto.

Le risorse derivanti dalla vendita di beni o le giacenze libere possono essere usate per l’estinzione anticipata dei mutui a carico delle Comunità montane. Il personale trasferito conserva inquadramento, trattamento economico e anzianità. I processi di mobilità non rilevano, nei limiti indicati dalla legge, ai fini dei vincoli statali in materia di spesa di personale.

Regole transitorie, rinvii e applicazione temporale

I provvedimenti di costituzione delle Unioni, di soppressione delle Comunità montane e di individuazione degli enti subentranti costituiscono titolo per trascrizioni, volture catastali e altri adempimenti successori; sono trasmessi anche al Ministero dell’interno per l’applicazione delle norme statali richiamate.

Per i Comuni individuati da specifiche disposizioni della l.r. 16/2010, gli interventi del Piano forestale regionale e del Progetto appennino possono essere programmati ed eseguiti dall’Unione montana confinante previa intesa.

Fino all’entrata in vigore dei regolamenti dell’Unione montana continuano ad applicarsi i regolamenti della corrispondente Comunità montana. Le disposizioni modificate o abrogate dalla legge continuano ad applicarsi alle singole Comunità montane fino alla loro soppressione.

Per il fondo di cui alla l.r. 18/2008:

  • per il 2013 e 2014 è assegnato alle Comunità montane;
  • dal 2015 è assegnato alle Unioni montane.

Le disposizioni relative ad altri aspetti della l.r. 18/2008 si applicano dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale può adottare ulteriori disposizioni attuative, in particolare su statuti e contenimento della spesa. In prima applicazione, il segretario dell’Unione può essere il segretario della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore.

Modifiche successive e regole aggiuntive sulla partecipazione

Le modifiche successive hanno introdotto ulteriori regole sulla partecipazione all’Unione montana già costituita e sulla mobilità dei Comuni e delle Comunità montane:

  • possono chiedere di partecipare anche i Comuni appartenuti a Comunità montane non confinanti, oltre ai Comuni montani/parzialmente montani fino a 10.000 abitanti e ai Comuni non montani fino a 5.000 abitanti confinanti;
  • il Consiglio dell’Unione decide entro un mese, decorso il quale la domanda si intende respinta;
  • la partecipazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’accoglimento o alla scadenza del termine;
  • la Regione può prevedere premialità per le Unioni che hanno completato l’aggregazione di nuovi Comuni e disincentivi per quelle che non l’hanno conclusa;
  • l’effettiva partecipazione resta subordinata all’approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale richiedente.

Ulteriori norme hanno introdotto limitazioni temporali al reingresso nelle Unioni:

  • i Comuni che hanno esercitato il recesso o che non hanno aderito all’Unione non possono entrare in quella medesima o in altra Unione se non sono decorsi almeno 10 anni, con voto favorevole segreto di tutti i Comuni dell’Unione;
  • la domanda di adesione non può essere ripresentata prima di 2 anni dal rigetto precedente.

Stato di vigenza e utilità pratica

La disciplina resta rilevante soprattutto per la gestione dei rapporti successori tra Comunità montane e Unioni montane e per la regolazione della partecipazione dei Comuni ai relativi enti associativi. Tuttavia molte previsioni sono legate a fasi organizzative ormai concluse e a decorrenze risalenti, per cui l’atto ha utilità pratica prevalentemente storica e residuale.

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