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Legge

L.R. Marche 38/2013

Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing.

Normativa regionaleL.R. Marche 38/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Marche disciplina tatuaggio e piercing per tutelare la salute, fissando definizioni, divieti, requisiti igienico-sanitari, formazione, SCIA, controlli e sanzioni. Prevede un regolamento attuativo regionale e l’adeguamento dei regolamenti comunali; le disposizioni sui divieti sono immediatamente applicabili, mentre gli altri adempimenti seguono i termini del regolamento e delle norme transitorie.

Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing nella Regione Marche

Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing nella Regione Marche

La legge regionale tutela la salute pubblica e disciplina in modo organico le attività di tatuaggio e piercing nel territorio marchigiano. Definisce i trattamenti, ne regola le modalità di esercizio, introduce divieti specifici, prevede obblighi formativi e demanda a regolamenti regionale e comunali i dettagli applicativi.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda le attività di tatuaggio e piercing esercitate nella Regione Marche, in qualunque luogo pubblico o privato, anche se svolte a titolo gratuito, stagionale o temporaneo.

Ai fini della legge:

  • il tatuaggio è la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta mediante introduzione o penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti con aghi, oppure con tecnica di scarificazione;
  • il piercing è il trattamento finalizzato all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Modalità di esercizio dell’attività

Le attività devono essere svolte con tecniche manuali, con l’utilizzo delle apparecchiature previste dal regolamento regionale e con l’applicazione di prodotti cosmetici nel rispetto della normativa vigente.

L’esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi della normativa statale, con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale. La copia della SCIA deve essere esposta nel locale.

Chi esercita in forma autonoma, se in possesso dei requisiti della legge quadro per l’artigianato, si iscrive all’albo provinciale delle imprese artigiane.

L’attività presuppone inoltre la formazione obbligatoria prevista dalla legge.

Divieti e tutele per i destinatari

La legge introduce divieti espressi a tutela della salute e di soggetti vulnerabili. In particolare:

  • è vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di 18 anni senza il consenso informato reso personalmente da tutti i soggetti titolari della potestà genitoriale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale;
  • è comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di 14 anni;
  • è vietato operare in sedi anatomiche nelle quali siano possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa;
  • è vietata l’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
  • è vietato praticare tatuaggi e piercing su tutti gli animali.

I clienti devono essere informati sui rischi dell’esecuzione e sulle precauzioni post-trattamento secondo le modalità fissate dal regolamento regionale.

Regolamento regionale e contenuti attuativi

La Giunta regionale disciplina con regolamento, sentita la competente commissione assembleare, le modalità attuative della legge. Il regolamento deve definire, tra l’altro:

  • le informazioni sui rischi e sulle precauzioni da adottare dopo il trattamento;
  • i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali;
  • le modalità di preparazione, uso, conservazione e cautele delle apparecchiature e dei pigmenti;
  • le modalità di espressione del consenso;
  • l’individuazione delle sedi anatomiche vietate;
  • le modalità dei percorsi formativi e degli aggiornamenti;
  • le modalità di adeguamento degli operatori alle nuove disposizioni.

La nota normativa richiama il regolamento regionale 9 maggio 2016, n. 2, adottato in attuazione di tale previsione.

Competenze dei Comuni e vigilanza sanitaria

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti alla legge e al regolamento regionale.

Spetta in particolare ai Comuni:

  • individuare, nel rispetto della normativa statale, le modalità di presentazione della SCIA;
  • svolgere vigilanza e controllo, fatta salva la competenza dell’ASUR in materia di igiene e sanità pubblica;
  • irrogare le sanzioni.

L’ASUR conserva la competenza sui profili igienico-sanitari e, in caso di carenze, indica gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo per adempiere. In presenza di gravi carenze igienico-sanitarie propone al Comune la sospensione dell’attività.

Il Comune sospende l’attività quando ricorrono gravi carenze igienico-sanitarie o vengono meno altri requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti, assicurando il contraddittorio. In caso di mancato adeguamento alla diffida, il Comune dispone la chiusura nei casi di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi previsti dal regolamento comunale.

Formazione e aggiornamento degli operatori

I percorsi formativi e gli aggiornamenti sono obbligatori per tutti gli operatori, compresi i lavoratori dipendenti, e sono predisposti nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione.

Tali percorsi sono finalizzati ad acquisire conoscenze adeguate sugli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell’esercizio dell’attività. Gli operatori devono partecipare periodicamente ad attività di aggiornamento.

Manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing richiedono autorizzazione delle competenti autorità sanitarie locali. Durante lo svolgimento devono essere garantite condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e i servizi di igiene pubblica devono svolgere controllo e vigilanza.

Sanzioni e conseguenze dell’illecito

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:

  • esercizio dell’attività senza SCIA;
  • esercizio senza i percorsi formativi o aggiornamenti obbligatori;
  • esercizio senza i requisiti igienico-sanitari richiesti;
  • violazione dei divieti previsti dalla legge.

Le sanzioni vanno da 1.000 a 10.000 euro nei primi tre casi e da 1.000 a 15.000 euro per la violazione dei divieti. In caso di applicazione di tali sanzioni, il Comune dispone la chiusura dell’attività. Per accertamento e irrogazione si applica la normativa regionale vigente.

Regime transitorio e termini di adeguamento

Il regolamento regionale attuativo doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I divieti dell’articolato risultano di immediata applicazione. Per il resto, gli operatori devono adeguarsi ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso.

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale.

Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore della legge, inclusi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a frequentare obbligatoriamente i corsi di aggiornamento secondo modalità e termini fissati dal regolamento regionale, fermo restando l’adeguamento ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

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