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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33253/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per cassazione, del decreto del Tribunale di Verbania (18/07/2018) che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo promossa dai soci/dipendenti (tra cui il ricorrente) escludendo i loro crediti per presunta simulazione assoluta dei rapporti di lavoro e ritenendoli amministratori di fatto della società e non dipendenti subordinati. Il ricorrente deduceva (i) istanza di sospensione in attesa del giudizio penale; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e del CCNL Dirigenti per errata valutazione delle sommarie informazioni e delle prove atipiche; (iii) omesso esame di fatto decisivo in relazione all'onere probatorio circa la simulazione del rapporto dirigenziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione perché proposta per la prima volta in Cassazione (la Corte non decide sulla sospensione in attesa di altro giudizio). Quanto ai motivi sostanziali, li ha considerati, in realtà, richieste di rivalutazione dei fatti e della prova già compiuta dal giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i ristretti vizi di motivazione previsti dall'art. 360 c.p.c.; inoltre la Corte ha riaffermato la piena utilizzabilità, in sede civile, delle dichiarazioni rese nelle indagini penali come prove atipiche valutabili con riferimento a gravità, precisione e concordanza. Per tali ragioni ha rigettato le censure e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, nonché al versamento eventuale del contributo unificato secondo i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Norma richiamata per la riunione delle opposizioni connesse allo stato passivo; utilizzata per spiegare la riunione procedimentale degli oppositori

  • art. 23, comma 8‑bis D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 176/2020

    Ha consentito al Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte in Cassazione; la Corte registra tale deposito e ne prende atto nelle conclusioni favorevoli al rigetto

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato relativamente all'ammissibilità dei documenti depositati; la Corte ha ritenuto inammissibile la memoria del ricorrente in quanto non pertinente (non documento idoneo a produrre i risultati invocati)

  • art. 378 c.p.c.

    Norma sui mezzi di prova e memorie comunicative; la memoria comunicata dal ricorrente è stata valutata come non decisiva e inammissibile nella forma in cui è stata proposta

  • art. 2729 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura sulla prova; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non configurasse una violazione di legge ma una richiesta di rivalutazione dei fatti, quindi non recepibile in Cassazione

  • CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (1/1/2015 - 31/12/2018)

    Riferimento contrattuale invocato dal ricorrente per qualificare il rapporto come dirigenziale subordinato; la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale e soggetta a valutazione del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5

    Richiama i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e sulle prove: la Corte ha ricordato che la rivalutazione delle risultanze probatorie compete al giudice di merito e che i vizi rimessi a Cassazione sono rigorosamente quelli indicati dall'art. 360

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha precisato che contestare la valutazione delle prove del giudice di merito non equivale a denunciare una errata attribuzione dell'onere della prova ammissibile in Cassazione

  • art. 13, comma l‑quater e comma 1‑bis, D.P.R. n. 115/2002

    Norme sulla modulazione e pagamento del contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo se sussistono i presupposti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a disporre la sospensione del giudizio per attesa di decisione di altro giudizio quando tale istanza è proposta per la prima volta in sede di legittimità; la richiesta deve essere fatta nei gradi di merito.
  • Le dichiarazioni raccolte in sede penale (sommarie informazioni, atti d'indagine) sono mezzi di prova atipici utilizzabili nel giudizio civile e valutabili dal giudice in base a gravità, precisione e concordanza, ma la loro valutazione rimane questione di merito.
  • È inammissibile in Cassazione la richiesta che sostanzialmente impugni la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito; la Corte interviene solo sui vizi di diritto e, nei limiti di legge, sulla motivazione (art. 360 c.p.c.).
  • Le censure che appaiono come violazioni di norme o contratti devono invece evidenziare un errore di applicazione della legge; se consistono in una diversa ricostruzione dei fatti sono assorbite dall'ambito valutativo del giudice di merito e non sono ammissibili in cassazione.
  • Qualora in procedimenti concorsuali si contesti la qualità soggettiva (es. dipendente vs amministratore di fatto), l'accertamento spetta al giudice di merito e la qualificazione incide sul riconoscimento dei crediti: per contestare tale decisione in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o motivazione, non una semplice discordanza probatoria.

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