Ordinanza n. 16213/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento dell’11/6/2026 della Commissione per gli accertamenti attitudinali del Concorso, per esami, per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito – Anno Scolastico 2026/2027 (indetto con decreto PERSOMIL n. -OMISSIS- del 20/2/2026), recante giudizio di inidoneità ed esclusione dal concorso; b) del provvedimento di data e numero sconosciuti di approvazione della graduatoria di merito del concorso per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito – Anno Scolastico 2026/2027, nella parte in cui non include il giovane individuato tra i vincitori; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui l’atto di convocazione alla prova di cultura generale – Esercito del concorso, nella parte in cui non include tra i convocati il giovane individuato, e tutti gli atti endoprocedimentali e dell’istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati di cui alle lettere a) e b) che precedono; nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica, mediante adozione da parte del Ministero della Difesa di ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire al ricorrente la conclusione con esito positivo del concorso, l’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori e l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027; e per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, del Ministero della Difesa alla “adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, consistente nella possibilità di concludere con esito positivo il concorso, essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere ammesso ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027. per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti: a) del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 31/07/2026 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha approvato la graduatoria di merito del concorso (indetto con decreto PERSOMIL n. -OMISSIS- del 20/02/2026) per l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027, nella parte in cui non include il giovane ricorrente tra gli idonei e vincitori; b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il provvedimento dell’11/06/2026 di esclusione per inidoneità agli accertamenti attitudinali, l’atto di convocazione alla prova del concorso di cultura generale – Esercito, nella parte in cui non include tra i convocati il giovane ricorrente, e tutti gli atti endoprocedimentali e dell’istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo n. -OMISSIS- e di cui alla lettera a) che precede; nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica, mediante adozione da parte del Ministero della Difesa di ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire al giovane ricorrente la conclusione con esito positivo del concorso, l’inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori e l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027; e per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, del Ministero della Difesa alla “adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”, consistente nella possibilità di concludere con esito positivo il concorso, essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere ammesso ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito nell’Anno Scolastico 2026/2027.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di inidoneità attitudinale dell’11 giugno 2026 e graduatoria finale del concorso per l’ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui non include il ricorrente
Esito
La controversia
Il minore, per il tramite dei genitori, ha impugnato il giudizio di inidoneità agli accertamenti attitudinali dell’11 giugno 2026 e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale approvata il 31 luglio 2026, chiedendo l’annullamento degli atti e la reintegrazione in forma specifica mediante il completamento positivo della procedura, l’inserimento tra i vincitori e l’ammissione al liceo. In seguito a un’ordinanza cautelare resa nel giudizio, una commissione in diversa composizione lo ha valutato idoneo sotto il profilo attitudinale; il candidato ha inoltre ottenuto l’idoneità sanitaria e ha superato le successive prove di educazione fisica e di cultura generale. Il Ministero ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente con il conseguimento dell’idoneità. Il ricorrente si è opposto, sostenendo che permane l’interesse alla decisione perché il giudizio comprende anche l’impugnazione della graduatoria e perché, in base agli esiti e ai punteggi delle prove successive, avrebbe maturato il diritto all’inserimento in graduatoria e alla conseguente ammissione.
La decisione
Il TAR non ha deciso se sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, né ha definito le domande di annullamento e di reintegrazione. Ha rilevato che l’idoneità attitudinale e quella sanitaria non chiariscono da sole quali determinazioni siano state adottate sulla posizione del ricorrente dopo il superamento delle ulteriori prove. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della Difesa, ordinandogli di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione una relazione documentata sulle determinazioni assunte nella procedura concorsuale in relazione alla posizione del candidato, e ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.
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