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Provvedimento

Deliberazione n. 602 del 09/10/2025

Provvedimento del 9 ottobre 2025

Garante Privacy602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento ha natura di ratifica di interventi adottati in via d’urgenza dal dirigente competente entro le 48 ore previste dalla normativa.

TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due misure urgenti adottate nei confronti di TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinate a rimanere private. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire rapidamente per prevenire la diffusione del materiale sulle piattaforme digitali.

Presupposti normativi e avvio del procedimento

La decisione richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito che lo riguardi e che sia destinato a restare privato.

La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e il segnalante ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme TikTok e Telegram. La norma richiamata prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni, nn. 359 e 360 del 25 settembre 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme.

Le misure consistono in:

  • ingiunzione a TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale conservato.

Ratifica del Garante

Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 25 settembre 2025. La ratifica avviene ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure già disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme TikTok e Telegram.

Provvedimenti urgenti del 25 settembre 2025

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha adottato due determinazioni d’urgenza: una ingiunzione a impedire la diffusione del materiale e una prescrizione di conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori.

Contenuto delle misure imposte

Alle società è stato ordinato di adottare immediatamente misure volte a bloccare la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stato inoltre prescritto di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti nn. 359/2025 e 360/2025 adottati in data 25 settembre 2025 nei confronti di TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC.

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