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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24302/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'ordinanza genetica con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, ritenendolo partecipe di una cosca di 'ndrangheta operante in Briatico e riconducibile al clan Accorinti, con contributi al programma criminoso tramite la guardiania presso un villaggio turistico e attività estorsive e di ripartizione dei proventi. Il Tribunale del riesame aveva poi annullato la misura, ritenendo carenti i gravi indizi per il periodo successivo al 2014, sul rilievo che la partecipazione per il periodo antecedente era già stata giudicata con sentenza irrevocabile in altro procedimento. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo: 1) travisamento della prova e mancanza assoluta di motivazione per avere il riesame escluso i riscontri alla chiamata in correità del collaboratore di giustizia, che sarebbero invece desumibili dalle condotte estorsive e dalla guardiania svolta dall'indagato, già valorizzate in altro procedimento cautelare e poi definite con giudicato; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il riesame ritenuto non riscontrate le dichiarazioni del collaboratore, disconoscendo rilievo alle dichiarazioni del direttore del villaggio turistico, poi ritrattate in dibattimento, nonché alle intercettazioni che descrivevano il contrasto con un altro soggetto e l'intervento di un vertice mafioso, e per avere escluso come riscontri elementi acquisiti in altro procedimento solo perché non avevano dato luogo, in quel medesimo procedimento, a contestazione ex art. 416-bis nei confronti dell'indagato; 3) illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, che il ricorrente collegava alla perdurante appartenenza del soggetto al sodalizio mafioso. La difesa dell'indagato ha replicato chiedendo inammissibilità o rigetto, contestando l'interesse del pubblico ministero e la pertinenza temporale dei riscontri.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Dopo avere riconosciuto l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero anche con riguardo all'interesse ad impugnare in materia cautelare, ha osservato che, nel caso di reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono considerarsi implicitamente sussistenti. Nel merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse omesso di confrontarsi con elementi decisivi del compendio indiziario: in particolare, con gli episodi estorsivi ascritti all'indagato nel diverso procedimento 'Maestrale', che l'ordinanza genetica considerava espressivi della sua appartenenza al sodalizio, con le intercettazioni relative al contrasto con altro soggetto e all'intervento di un vertice mafioso, e con il tema della ritrattazione dibattimentale del teste che aveva reso sommarie informazioni nel 2020. La Corte ha affermato che, in presenza di ritrattazione, il giudice può valorizzare le dichiarazioni precedenti se la scelta è sorretta da motivazione logica e congrua, e che i riscontri alla chiamata in correità possono riguardare anche condotte diverse da quelle narrate dal collaboratore purché attinenti al fatto da provare, cioè l'appartenenza al sodalizio. Rilevata quindi una grave carenza motivazionale, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso, contestata come delitto associativo di partecipazione al sodalizio

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    dedotta come parametro di censura per travisamento della prova, contraddittorietà e mancanza/illogicità della motivazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che, nei reati ivi ricompresi, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base del pericolo di reiterazione criminosa

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il tema dei riscontri individualizzanti alla chiamata in correità

  • art. 131-bis c.p.

    menzionato solo indirettamente nella memoria difensiva, quale istituto non pertinente al decisum

Massime di principio

  • In materia cautelare, il pubblico ministero ha interesse a impugnare l'ordinanza del riesame solo se vi è un interesse attuale e concreto al ripristino della misura; tale interesse può però ritenersi implicitamente sussistente quando la richiesta cautelare riguarda reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza o di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
  • Nella valutazione della chiamata in correità, i riscontri individualizzanti non devono necessariamente coincidere con le medesime condotte narrate dal collaboratore, potendo riguardare qualsiasi elemento logicamente riferibile al fatto da provare, ossia l'appartenenza dell'accusato al sodalizio criminoso.
  • Per accertare la partecipazione a un'associazione mafiosa è consentito valorizzare precedenti condanne per il medesimo sodalizio insieme a elementi sopravvenuti, anche se questi ultimi, isolatamente considerati, non sarebbero sufficienti a fondare da soli un nuovo giudizio di partecipazione.
  • La ritrattazione dibattimentale di un testimone non impone automaticamente di ignorare le dichiarazioni rese in fase investigativa: il giudice può attribuire prevalenza alle dichiarazioni anteriori, ma deve spiegare in modo logico e congruo perché la ritrattazione sia inattendibile, strumentale o comunque non decisiva.
  • Nel giudizio cautelare, il tribunale del riesame non può limitarsi a escludere genericamente la rilevanza di elementi indiziari già valorizzati dal giudice genetico; deve confrontarsi specificamente con i dati fattuali decisivi e dar conto della loro eventuale inidoneità a costituire riscontro alla chiamata in correità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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