Cassazione Penale, Sentenza n. 10941/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la conferma della condanna per istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Si deducevano: 1) vizio di qualificazione giuridica (sosteneva che l'offerta di 50 euro fosse oltraggio ex art. 341-bis c.p. e non istigazione alla corruzione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato impropriamente l'istanza di concessione della pena sostitutiva basando il diniego sull'inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva, mai richiesta; 3) violazione dell'art. 133 c.p. per omissione nella valutazione del trattamento sanzionatorio e mancata adeguata ponderazione delle doglianze sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica (primo motivo) perché si poneva come diversificazione fattuale già esaminata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato le doglianze sul trattamento sanzionatorio e ha motivato il diniego della pena sostitutiva facendo riferimento a una misura pecuniaria non richiesta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sulla pena. L'accertamento della responsabilità penale resta irrevocabile nel resto.
Norme richiamate
art. 322 cod. pen.
Il reato di istigazione alla corruzione è stato ritenuto sussistente perché l'offerta di denaro era valutata ex ante idonea e seria a perseguire lo scopo corruttivo nonostante la modesta somma, considerati il comportamento insistente del proponente, il momento dell'offerta, la consegna del denaro e le espressioni di riservatezza
art. 341-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente quale possibile qualificazione alternativa (oltraggio), pero' la Corte ha ritenuto che, sulla base delle circostanze di fatto, la condotta fosse riconducibile a istigazione alla corruzione; la Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il motivo che proponeva tale riclassificazione per essere questione di fatto già valutata
art. 20-bis cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a questa norma nel rigetto dell'istanza di pena sostitutiva; la Cassazione ha rilevato che il giudizio di inidoneità era però fondato su una pena pecuniaria sostitutiva non richiesta, configurando un vizio di motivazione
art. 133 cod. pen.
La Corte di merito ha omesso di valutare compiutamente le doglianze relative al trattamento sanzionatorio; la Cassazione ritiene che la mancata adeguata motivazione sulla determinazione della pena giustifichi l'annullamento limitato alla pena e il rinvio
Massime di principio
- La valutazione dell'idoneità dell'offerta corruttiva si compie ex ante: anche somme modeste possono integrare il reato se l'offerta appare potenzialmente efficace e seria, salvo che la somma sia oggettivamente e assolutamente risibile
- Fattori indiziari della serietà dell'offerta includono: insistenza del proponente, consegna concreta del denaro, circostanze di riservatezza e il contesto temporale e spaziale (es. approfittare della solitudine dell'agente)
- La mera tenuità della somma non esclude automaticamente il reato; la differenza va valutata rispetto alla concreta potenzialità di influenzare l'agente
- Se il difensore chiede una specifica misura sostitutiva, la corte di merito deve motivare espressamente il rigetto di quella richiesta e non può basare il diniego su una misura non richiesta
- Omissioni o carenze nella motivazione relative alla determinazione della pena (art. 133 c.p.) possono determinare l'annullamento limitato alla pena e il rinvio per una nuova determinazione
- Questioni di riclassificazione giuridica basate su diversa interpretazione dei fatti rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione se ripropongono valutazioni di merito già compiute
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