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Messaggio

Messaggio numero 12442 del 08-06-2011

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il D.P.C.M. 12 maggio 2011 consente di effettuare entro il 20 agosto 2011, senza maggiorazioni, i versamenti con scadenza entro tale data, compresi contributi previdenziali e assistenziali. Restano invariati i termini di trasmissione UNIEMENS e sono precisate le decorrenze per le aziende con ferie collettive.

Differimento al 20 agosto 2011 dei versamenti F24 senza maggiorazione

Differimento dei versamenti al 20 agosto 2011

Il documento dà conto del D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, con cui è stato disposto che i versamenti delle somme richiamate dagli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza entro il 20 agosto 2011, possono essere effettuati entro tale data senza alcuna maggiorazione. La misura ha quindi effetto di proroga della scadenza ordinaria per i versamenti interessati.

Ambito di applicazione

Il differimento riguarda tutti i versamenti unitari da eseguire tramite modello F24. Il testo precisa espressamente che rientrano nell’ambito anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti:

  • dai datori di lavoro;
  • dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dai venditori a domicilio;
  • dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti contributivi e flusso UNIEMENS

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva non subisce modifiche e resta confermato all’ultimo giorno del mese. Il documento distingue quindi tra il differimento del versamento e la scadenza dell’adempimento dichiarativo, che rimane immutata.

Aziende autorizzate al differimento per ferie collettive

Con riferimento alle aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, viene chiarito che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono invece dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Contenuto informativo complessivo

Il testo ha natura meramente chiarificatrice e applicativa: indica l’effetto del D.P.C.M. sul calendario dei versamenti e specifica come coordinare la proroga con gli adempimenti contributivi e con le situazioni particolari legate alle ferie collettive.

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