Messaggio numero 06 del 30-05-2011 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento ridetermina al 2,50% il limite massimo della retribuzione imponibile annua su cui può essere fruito lo sgravio contributivo per premi di secondo livello, consentendo ai datori di lavoro già ammessi per il 2009 di recuperare un ulteriore 0,25%. Fornisce le modalità operative per il recupero tramite rimborso o compensazione, le informazioni da comunicare all’Ente, e fissa il termine ultimo del 17 ottobre 2011 per conguagli e regolarizzazioni.
Istruzioni operative per lo sgravio contributivo aggiuntivo dello 0,25% sui premi di produttività 2009
Sgravio contributivo aggiuntivo dello 0,25% sui premi di produttività
Il documento fornisce le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro già ammessi agli sgravi contributivi per l’anno 2009 di beneficiare di un’ulteriore quota di agevolazione pari allo 0,25%. L’intervento deriva dalla rideterminazione del limite massimo di beneficio, elevato dal 2,25% al 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore.
Presupposto normativo e rideterminazione della misura
La rideterminazione avviene ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2010, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS e nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui all’art. 14 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, la cui corresponsione o il cui ammontare siano incerti e la cui struttura sia correlata alla misurazione degli incrementi di produttività, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.
La misura del limite massimo, fissata per il 2009 al 2,25%, è stata elevata al 2,50%. Di conseguenza, i datori di lavoro già ammessi agli sgravi per il 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio pari allo 0,25%.
Modalità di calcolo del beneficio aggiuntivo
Il documento precisa che, se l’ammontare del premio erogato non raggiunge il 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio va calcolato sulla differenza tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale residua effettivamente erogata. Inoltre, nel caso in cui le imprese abbiano diritto a un importo inferiore rispetto alle somme autorizzate dall’INPS per cause diverse, il conguaglio deve essere limitato alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Istruzioni operative: rimborso o compensazione
Le imprese ammesse allo sgravio possono recuperare la percentuale aggiuntiva dello 0,25% in due modi:
- mediante rimborso degli importi versati, tramite apposita istanza;
- mediante compensazione, con minor versamento, entro il limite della quota di beneficio effettivamente spettante.
La compensazione può essere effettuata su una o più delle prossime mensilità sino a settembre 2011 incluso. Tale termine vale anche per le imprese che non abbiano ancora fruito della compensazione prevista dalla circolare n. 5 del 3 febbraio 2011.
Adempimenti richiesti alle imprese
L’Ente provvederà a contattare tempestivamente i datori di lavoro ammessi allo sgravio per acquisire le informazioni necessarie a definire le modalità di recupero della contribuzione versata in eccesso. Le imprese autorizzate alla compensazione dovranno comunicare alla Direzione Contributi:
- in quali mensilità si sia generato il credito;
- l’imponibile dei relativi premi;
- l’importo dei contributi versati in eccesso;
- le mensilità nelle quali sono state operate le compensazioni;
- i relativi importi di minor versamento.
Tali dati dovranno essere trasmessi mediante l’apposito file SGRAVI_CONTR_II_LIVELLO.xls, già distribuito alle imprese risultate vincitrici sulla base della graduatoria redatta dall’INPS.
Compensazione tramite F24 e casi di rimborso
La compensazione orizzontale deve essere effettuata mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità. Nei modelli dovrà essere indicata la competenza dei mesi che hanno generato il credito, insieme ai relativi importi compensati.
Per i datori di lavoro che, per ragioni come sospensione o cessazione dell’attività, non siano in grado di utilizzare la compensazione, verranno istruite apposite pratiche di rimborso.
Vincoli e responsabilità
L’autorizzazione allo sgravio resta subordinata all’esito delle verifiche dell’Ente sulla regolarità contributiva delle singole imprese. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti:
- al versamento dei contributi dovuti;
- al pagamento delle sanzioni civili previste dalla normativa vigente;
- all’eventuale responsabilità penale, se il fatto costituisce reato.
In sede di conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro hanno inoltre l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Termini finali e contatti
Tutte le operazioni di conguaglio e regolarizzazione possono essere effettuate entro e non oltre il 17 ottobre 2011.
Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti, è indicato l’indirizzo di posta elettronica dcontr@enpals.it.
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