Messaggio numero 12441 del 08-06-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando il presidente di una cooperativa può instaurare anche un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società. Dopo aver richiamato la disciplina dell'art. 1 della legge n. 142/2001 e i precedenti messaggi INPS del 2007, afferma che la compatibilità è possibile solo se il potere deliberativo resta a un organo diverso dal presidente e se quest'ultimo svolge mansioni estranee al rapporto organico, in concreto subordinate. Il messaggio sostituisce il precedente n. 15031/2007.
Compatibilità tra carica di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato
Compatibilità tra carica di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato
Il documento esamina la possibilità che il presidente di una società cooperativa sia anche lavoratore subordinato della medesima cooperativa. L'analisi prende le mosse dalla disciplina della legge n. 142/2001 e, in particolare, dall'esigenza di distinguere il rapporto associativo da quello di lavoro, verificando se, nel caso del presidente, sussistano i presupposti per un valido rapporto subordinato.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 stabilisce che il socio lavoratore di cooperativa, con l'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaura un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Da tale instaurazione derivano i relativi effetti fiscali, previdenziali e ogni altro effetto giuridico previsto dalla legge o da altre fonti, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore.
Il rapporto di lavoro subordinato del socio con la cooperativa deve inoltre essere instaurato e regolato in conformità agli artt. 3 e 6 della legge n. 142/2001.
Precedenti amministrativi richiamati
Il documento richiama il messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007, con il quale erano stati forniti chiarimenti sulla possibilità di instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato tra una cooperativa e il proprio presidente. Viene inoltre ricordato che il successivo messaggio n. 18663 del 18 luglio 2007 aveva sospeso gli effetti di quel precedente, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Funzioni tipiche del presidente di cooperativa
Ai fini della valutazione, il documento richiama l'art. 2521 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, secondo cui l'atto costitutivo della cooperativa deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
In via ordinaria, il potere di rappresentanza è attribuito al presidente. Tuttavia, se l'atto costitutivo non specifica in modo dettagliato poteri e compiti del legale rappresentante, il presidente non è investito di potere deliberativo, che resta in capo al consiglio di amministrazione.
Viene poi richiamato l'art. 2381 c.c., norma riferita al presidente della società per azioni ma ritenuta applicabile anche alla cooperativa, secondo cui il presidente, salvo diversa previsione statutaria, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
Ne deriva che:
- lo statuto può attribuire ulteriori poteri e compiti al presidente, nei limiti di legge;
- al presidente è normalmente affidata la firma sociale e la rappresentanza legale verso terzi e in giudizio;
- tali prerogative non implicano di per sé poteri deliberativi o decisionali, che restano all'organo collegiale.
Compatibilità generale tra rapporto organico e lavoro subordinato
Il documento richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, originariamente formatosi per gli amministratori di società di capitali, ma ritenuto applicabile anche alle cooperative.
Secondo tale orientamento:
- vi è incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente e la carica di amministratore unico della medesima società;
- analoga incompatibilità sussiste quando il socio detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione tale da assicurargli da sola la maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni assembleari, rendendolo di fatto sovrano della società.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1793/1996, ha affermato che la mera qualità di rappresentante legale, anche come presidente, non impedisce in sé la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto organico, infatti, rileva nei confronti dei terzi, mentre nei rapporti interni possono sussistere anche rapporti obbligatori tra la persona fisica e la società.
Tuttavia, per riconoscere un rapporto subordinato tra un componente dell'organo amministrativo e la società, occorre verificare che:
- siano svolte in concreto attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico;
- tali attività siano rese in posizione di subordinazione;
- sia fornita prova rigorosa dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso.
Compatibilità specifica per il presidente di cooperativa
Applicando tali principi alla cooperativa, il documento ritiene che la carica di presidente possa essere compatibile con un rapporto di lavoro subordinato solo se ricorrono congiuntamente due condizioni:
- il potere deliberativo, come disciplinato da atto costitutivo e statuto, sia affidato a un organo diverso dal presidente, come il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- il presidente svolga, in concreto e come lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico, caratterizzate dai requisiti tipici della subordinazione, anche nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
Il documento sottolinea che è necessaria un'indagine caso per caso per accertare l'effettiva sussistenza di tali circostanze.
Conclusioni operative
Il messaggio conclude che il rapporto di lavoro subordinato del presidente di cooperativa non è escluso in via automatica dalla sola carica rivestita. La compatibilità è però subordinata alla verifica concreta dell'assetto societario e delle mansioni effettivamente svolte, con particolare attenzione alla distinzione tra poteri organici e prestazione lavorativa subordinata.
Il messaggio specifica infine che esso sostituisce il precedente messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007.
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