Messaggio numero 12440 del 08-06-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, dal 1° maggio 2011, i giornalisti iscritti all’INPGI devono chiedere all’INPS l’autorizzazione al conguaglio dell’indennità per congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001, mentre l’accredito della contribuzione figurativa resta di competenza INPGI. Vengono inoltre richiamati i criteri per il calcolo dell’indennità, i periodi da dichiarare nella domanda e il limite complessivo dei congedi rilevanti ai fini del diritto.
Congedo straordinario per giornalisti INPGI: conguaglio INPS e accredito figurativo INPGI
Congedo straordinario per i giornalisti iscritti all’INPGI
Il documento riepiloga il nuovo assetto di competenze in materia di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave, con specifico riferimento ai giornalisti iscritti all’INPGI. A seguito del recepimento dell’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene chiarito il ruolo dell’INPS per l’erogazione dell’indennità e dell’INPGI per l’accredito della contribuzione figurativa.
Quadro generale e ripartizione delle competenze
In base al nuovo orientamento ministeriale richiamato nel testo, l’indennità economica prevista per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 ha natura assistenziale e deve essere erogata dall’INPS anche nei confronti dei lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici.
Per effetto di tale impostazione, l’INPS ha ripristinato per tutti i datori di lavoro la possibilità di conguagliare gli importi corrisposti a tale titolo.
Per i giornalisti iscritti all’INPGI, tuttavia, il testo evidenzia una disciplina specifica dovuta al fatto che l’INPGI aveva assunto in precedenza la competenza sia per l’erogazione dell’indennità sia per l’accredito della contribuzione figurativa. Di conseguenza, l’INPS non aveva inizialmente assunto oneri su tale fattispecie.
Cessazione della competenza INPGI sul conguaglio dell’indennità
La circolare INPGI n. 4 del 7 aprile 2011 informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la delibera INPGI n. 19 del 22 febbraio 2011.
Tale delibera prevede la cessazione, al 30 aprile 2011, della competenza dell’INPGI a concedere le autorizzazioni per effettuare il conguaglio delle indennità erogate a titolo di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave.
Ne consegue che:
- per i periodi di congedo decorrenti dal 1° maggio 2011, l’autorizzazione al conguaglio deve essere richiesta all’INPS;
- deve essere presentata una nuova domanda all’INPS anche per i periodi successivi al 30 aprile 2011 già autorizzati dall’INPGI.
Criteri di quantificazione dell’indennità
Il documento precisa che l’ammontare massimo dell’indennità economica deve essere determinato prendendo a riferimento l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato, che nel caso specifico è quello gestito dall’INPGI.
Accredito della contribuzione figurativa
Resta fermo che l’accredito della contribuzione figurativa continua a essere effettuato dall’INPGI, in funzione della tutela dell’unicità della posizione assicurativa.
Per ottenere tale accredito, il giornalista interessato deve presentare apposita domanda all’INPGI, corredata dell’autorizzazione al conguaglio dell’indennità per congedo straordinario rilasciata dall’INPS.
Indicazioni da riportare nella domanda di congedo
I giornalisti interessati devono indicare nella domanda di congedo straordinario da presentare alla competente sede territoriale INPS i periodi pregressi già fruiti a tale titolo presso l’INPGI.
Il documento specifica inoltre che, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile, non devono essere indicati soltanto i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 già fruiti, ma anche i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari fruiti ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
Limite massimo complessivo dei periodi fruibili
Viene richiamato quanto già precisato dalle circolari INPS n. 64/2001 e n. 85/2002: i periodi di congedo in esame rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, pari a due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Pertanto, per il corretto calcolo del periodo indennizzabile, il lavoratore deve segnalare:
- i periodi di congedo straordinario già fruiti ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001;
- i periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari già fruiti ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
Riferimenti richiamati nel testo
Il documento richiama anche:
- la risposta ad interpello n. 17/2011;
- la delibera INPGI n. 72 del 18 maggio 2009, approvata dai Ministeri vigilanti con nota n. 24/IX/0014820 del 30 luglio 2009.
Il testo si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Nori.
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