Ordinanza n. 191/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Quattro permessi di costruire rilasciati alla società controinteressata per l’ampliamento della sede aziendale, con relativi pareri favorevoli della Commissione edilizia comunale
Esito
La controversia
Due imprese confinanti hanno impugnato i permessi di costruire n. 2 del 10 gennaio 2025, n. 9 del 24 giugno 2025, n. 13 del 15 settembre 2025 e n. 22 dell’11 novembre 2025, relativi alla realizzazione e alle successive varianti di un nuovo fabbricato aziendale esteso su particelle ricadenti in due zone produttive soggette a piani di attuazione distinti. Hanno dichiarato di avere acquisito piena conoscenza degli elaborati progettuali il 4 novembre 2025, dopo aver presentato istanza di accesso il 14 agosto 2025. Con il primo motivo contestano che l’edificio sia stato impostato a quota superiore a quella prevista e superi l’altezza massima consentita dai piani attuativi, con conseguenti ricadute sulla cubatura, sul contributo concessorio e sugli standard di parcheggio. Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art. 20 delle disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale, per mancato rispetto delle misure di sicurezza indicate nella relazione geologica del 11 marzo 2020 in relazione al pericolo idrogeologico. Le parti hanno prospettato valutazioni tecniche contrapposte, in particolare sulla misurazione dell’altezza dell’edificio. Il Collegio ha riservato al definitivo la decisione sulle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate dal Comune e dalla controinteressata.
La decisione
Il Collegio non ha deciso il merito dei ricorsi né le eccezioni preliminari, riservandoli alla decisione definitiva. Ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo che le questioni richiedano accertamenti tecnici non risolvibili sulla sola base degli atti difensivi. Il CTU dovrà accertare l’altezza dell’edificio, anche in relazione al volume autorizzato sul tetto, e la sua conformità ai due piani attuativi; verificare la quota di impostazione del piano terra e l’eventuale superamento della cubatura ammissibile; verificare infine se il progetto esecutivo includa gli interventi prescritti dalla verifica di compatibilità idrogeologica. L’ordinanza stabilisce termini per la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione e delle osservazioni, e il deposito della relazione finale entro il 15 marzo 2027. È disposto un anticipo di euro 1.000, oltre IVA e CAP, provvisoriamente a carico dei ricorrenti. La decisione sulle ulteriori questioni di rito, sul merito e sulle spese è rinviata al definitivo; l’udienza di discussione è fissata al 21 luglio 2027.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Vista la connessione sia oggettiva sia in parte soggettiva dei ricorsi, il Collegio ne dispone, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione.
La connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra ricorsi giustifica la loro riunione.
art. 67 c.p.a.
In considerazioni, quindi, che le questioni prospettate implicano valutazioni tecniche complesse non risolvibili sulla base della sola documentazione difensiva delle parti, il Collegio, riservata ogni decisione sulle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità fatte valere sia dalla difesa dell’Amministrazione che da quella della controinteressata, ritiene che, ai fini del decidere debba essere disposta, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., una consulenza tecnica d’ufficio sui seguenti quesiti
La consulenza tecnica d’ufficio è disposta quando la decisione richiede valutazioni tecniche complesse non ricavabili dalla sola documentazione difensiva; le questioni preliminari e di merito possono essere riservate alla decisione definitiva.
Massime di principio
- Quando le questioni di fatto decisive per il giudizio implicano valutazioni tecniche complesse non risolvibili sulla base della documentazione difensiva, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio, formulando quesiti mirati agli accertamenti necessari per la decisione.
- La connessione oggettiva e anche solo parzialmente soggettiva tra ricorsi può giustificarne la riunione.
Come è indicizzato
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