R.R. Puglia 13/2003
L.r. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n. 1/97
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 13/2003 modifica il regolamento n. 1/97 sulla ripartizione della spesa sanitaria per ospiti non autosufficienti nelle strutture residenziali protette. Stabilisce che, fino al riordino delle strutture sanitarie regionali, il convenzionamento è consentito solo alle strutture già iscritte all’albo regionale al 31 dicembre 2002 e fissa al 30 novembre di ogni anno il termine per le domande di classificazione.
Limitazione del convenzionamento e termini per la classificazione delle strutture residenziali protette in Puglia
Limitazione del convenzionamento e disciplina delle domande di classificazione delle strutture protette
Il regolamento regionale della Puglia 10 ottobre 2003, n. 13 interviene sul regolamento regionale n. 1/97 in materia di assegnazione delle quote di spesa sanitaria per persone parzialmente o totalmente non autosufficienti ospitate in strutture residenziali protette. La modifica riguarda il regime di convenzionamento e il termine annuale per la presentazione delle domande di classificazione.
Ambito applicativo
La disciplina incide sulle strutture residenziali protette operanti nel territorio regionale pugliese, richiamate dalla normativa regionale in materia sanitaria e assistenziale. Il testo precisa che, ai fini del convenzionamento, rilevano le strutture protette regolarmente iscritte nell’apposito albo regionale ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981.
Regime del convenzionamento
Fino all’avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento viene limitata:
- alle strutture protette regolarmente iscritte nell’albo regionale;
- purché l’iscrizione risulti già presente alla data del 31 dicembre 2002.
La norma introduce quindi un vincolo temporale preciso, idoneo a circoscrivere il novero dei soggetti che possono accedere al convenzionamento nel periodo transitorio.
Termini per la classificazione
Viene inoltre aggiunto un nuovo comma all’articolo 7 del regolamento n. 1/97, con la previsione che il termine ultimo per la presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. è fissato al 30 novembre di ogni anno.
Effetti pratici della modifica
La modifica ha natura applicativa e organizzativa: da un lato restringe temporaneamente l’accesso al convenzionamento, dall’altro uniforma il calendario procedurale per le domande di classificazione. Il testo non contiene ulteriori disposizioni su controlli, sanzioni o finanziamenti aggiuntivi.
Decorrenza e attualità
Il regolamento è stato emanato il 10 ottobre 2003 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il contenuto riguarda un regime transitorio collegato al riordino delle strutture sanitarie e a una data già fissata al 31 dicembre 2002; per questa ragione, pur non risultando formalmente abrogato nel testo fornito, la disciplina appare oggi sostanzialmente superata e priva di utilità pratica.
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