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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07286/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura nei confronti di un cittadino extracomunitario. In sede di rinvio, il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l'opposizione contro l'espulsione e, con separato provvedimento, aveva liquidato le spese del solo giudizio di riassunzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di Pace lamentando, con due motivi strettamente connessi, che il giudice di rinvio: 1) avesse omesso di statuire sulle spese relative ai due precedenti giudizi di legittimità, nei quali non era stata chiesta anticipatamente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante la domanda di condanna della resistente con distrazione in favore del difensore antistatario; 2) avesse implicitamente compensato tali spese, in violazione del principio di soccombenza e in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente sia il vizio di omessa pronuncia sia la denunciata compensazione implicita delle spese, osservando che la formula del dispositivo 'liquida le spese come da separato procedimento' non conteneva alcuna limitazione al solo giudizio di riassunzione e doveva essere intesa come riferita a tutte le spese, comprese quelle dei due precedenti giudizi di cassazione. Inoltre ha richiamato il principio per cui, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, il cittadino extracomunitario è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex lege, sicché la liquidazione dei compensi del difensore prescinde da un'istanza formale di ammissione; la dichiarazione di antistatario non equivale a rinuncia al beneficio. Le spese del presente giudizio di legittimità non sono state liquidate per mancata attività difensiva degli intimati. Nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale della soccombenza nella regolazione delle spese processuali

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere una compensazione delle spese in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, come interpretata dopo Corte cost. n. 77/2018

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulle spese

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002

    citato con riferimento alla mancata richiesta di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di riassunzione

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    indicato come norma applicabile alla liquidazione del compenso e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare i compensi nel giudizio di cassazione

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    interpretato nel senso che la condanna alle spese in favore dello Stato riguarda la soccombenza della parte privata non ammessa, non l'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    richiamata quale sentenza additiva che ha ridefinito l'ambito delle ragioni che consentono la compensazione delle spese

  • Cass. n. 24102 del 2022

    richiamata per il principio dell'ammissione ex lege al patrocinio nel procedimento di convalida del decreto di espulsione

  • Cass. S.U. n. 8561 del 2021

    richiamata per escludere che la dichiarazione di difensore antistatario valga come rinuncia implicita al beneficio

  • Cass. n. 11028 del 2009

    richiamata come precedente sulla liquidazione delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio

  • Cass. n. 23007 del 2010

    richiamata come precedente sulla liquidazione delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio

  • Cass. n. 18583 del 2012

    richiamata per il principio secondo cui l'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 non si riferisce alla soccombenza dell'Amministrazione statale

  • Cass. n. 22882 del 2018

    richiamata nello stesso senso sull'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 alla soccombenza della P.A. statale

  • Cass. n. 30876 del 2018

    richiamata nello stesso senso sull'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 alla soccombenza della P.A. statale

  • Cass. n. 19299 del 2021

    richiamata nello stesso senso sull'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 alla soccombenza della P.A. statale

  • Cass. S.U. n. 24413 del 2021

    richiamata nello stesso senso sull'inapplicabilità dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002 alla soccombenza della P.A. statale

  • Cass. n. 7749 del 2023

    richiamata quale ulteriore precedente conforme

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex lege; per la liquidazione dei compensi del difensore non è necessaria un'apposita istanza di ammissione.
  • La dichiarazione del difensore di essere antistatario non vale, di per sé, come rinuncia implicita del patrocinio a spese dello Stato da parte dell'assistito.
  • La formula dispositiva che rinvia a un separato provvedimento per la liquidazione delle spese, se priva di limitazioni testuali, deve essere interpretata come riferita a tutte le spese del processo e non come compensazione implicita o omissione di pronuncia.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e controparte è una Amministrazione statale soccombente, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue le regole del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna ordinaria della parte soccombente al pagamento diretto in favore della parte assistita.
  • La compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione riconducibile alle ipotesi eccezionali consentite dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; tuttavia, nel caso in esame, tale problema è superato dall'interpretazione del dispositivo e dal regime speciale del patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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