L.R. Sicilia 12/2021
Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia gestione, fruizione e sicurezza delle aree sciabili, con regole su individuazione delle aree, gestore unico, assicurazione, manutenzione, innevamento programmato, uso estivo per attività sportive e piano triennale di coordinamento. Prevede sanzioni e vigilanza. Molte disposizioni si applicano entro 180 giorni o 60 giorni per gli atti attuativi.
Norme siciliane su aree sciabili e sviluppo montano
Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano
La legge regionale siciliana promuove e tutela le località montane e le aree sciabili, collegando la disciplina alla valorizzazione economica, culturale e sociale del territorio, alla sicurezza degli utenti e alla salvaguardia ambientale e paesaggistica. La normativa si coordina in modo stretto con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al quale rinvia per gran parte della disciplina tecnica e sanzionatoria.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento interviene sulla gestione e fruizione delle aree sciabili attrezzate in Sicilia, con attenzione:
- allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane;
- alla sicurezza di sciatori e utenti;
- alla riqualificazione e razionalizzazione dell’uso delle aree;
- alla riduzione del consumo di suolo e alla tutela ambientale e paesaggistica.
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana.
Individuazione delle aree sciabili e tutele dei rapporti in corso
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la Commissione di coordinamento per le aree sciabili, individua eventuali ulteriori aree sciabili attrezzate ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 40/2021. Con la stessa deliberazione vengono anche individuate le aree destinate a specifiche attività con attrezzi, come sci alpino, snowboard, sci da fondo e slittino, da praticarsi in aree appositamente individuate, segnalate, separate e classificate.
Le nuove disposizioni sono applicate fatti salvi i contratti e le obbligazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Forme associative tra comuni e partecipazione societaria
I comuni possono accordarsi o associarsi secondo la normativa vigente per programmare e perseguire le finalità della legge. Possono inoltre costituire o partecipare, singolarmente o in forma associata, a società anche con altri enti pubblici o privati, purché l’oggetto sociale sia coerente con le finalità della legge o con lo sviluppo delle attività previste per le aree sciabili.
Gestore unico delle aree sciabili attrezzate
I gestori delle aree sciabili attrezzate sono individuati nei concessionari delle piste e degli impianti, secondo il rispettivo titolo concessorio, eventualmente revisionato ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 40/2021. Nelle aree sciabili, la funzione di gestore della pista è assunta dal titolare della gestione dell’impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, oppure da persone fisiche o giuridiche da lui delegate.
Per assicurare la presenza del gestore unico anche rispetto alle concessioni già vigenti degli impianti di risalita, si applica l’art. 41 del d.lgs. n. 40/2021. Restano comunque salvi i contratti e le obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge.
I gestori possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per la vigilanza sulle piste da sci; nelle convenzioni, nel rispetto della privacy, può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni e di videocontrollo delle piste anche per prevenire violazioni della legge.
Sicurezza, manutenzione e direttore delle piste
Per la sicurezza degli utenti e per la corretta gestione e manutenzione delle aree sciabili attrezzate si applicano gli articoli da 4 a 16 del d.lgs. n. 40/2021.
I gestori devono curare la manutenzione ordinaria delle piste, comprendente in particolare:
- verifica della segnaletica e delle attrezzature per la sicurezza;
- verifica delle condizioni delle piste di sci alpino e di fondo, con eventuale chiusura in presenza di pericoli oggettivi dovuti allo stato del fondo o ad altri pericoli atipici;
- ogni altra operazione necessaria alla sicurezza dell’area sciabile.
I gestori devono nominare un direttore delle piste e comunicarne la nomina alla Giunta regionale, al comune, alla Città metropolitana di riferimento e alle forze di polizia. Al direttore sono affidati il coordinamento della battitura e preparazione delle piste, del soccorso, la segnalazione tempestiva di situazioni pericolose e la gestione del rischio valanghe.
Se il gestore non nomina il direttore delle piste o non comunica la nomina, è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili con provvedimento comunale.
I gestori possono anche individuare, con apposita segnaletica, alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti. La manutenzione straordinaria è a carico del gestore unico delle piste, in collaborazione con gli enti istituzionali territorialmente competenti.
In caso di ripetute violazioni degli obblighi di manutenzione ordinaria, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione o della concessione, oppure il Presidente della Regione in via sostitutiva, può revocare l’autorizzazione all’esercizio delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.
Assicurazione obbligatoria per l’apertura al pubblico
I gestori delle aree sciabili attrezzate, escluse le aree dedicate allo sci da fondo, non possono aprire al pubblico senza avere stipulato preventivamente il contratto di assicurazione previsto dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 40/2021.
Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato a tale assicurazione. Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge restano sospese fino alla stipula del contratto assicurativo.
Innevamento programmato
La Regione, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni singoli o associati, i consorzi di operatori economico-turistici pubblici e privati e i gestori delle aree sciabili possono realizzare sistemi di innevamento programmato per produrre e distribuire neve in quantità idonee a garantire sicurezza e piena fruibilità delle piste, delle aree e dei sistemi sciistici. L’intervento avviene sentito l’ente Parco.
Uso estivo delle aree sciabili e bike park
Nel periodo estivo l’area sciabile può essere destinata anche ad attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati riservati a tali usi, nonché alla discesa con mountain-bike su tracciati dedicati denominati bike park.
La gestione dei bike park può essere svolta prioritariamente dai gestori dell’area e, in subordine, da altri soggetti pubblici o privati. Al di fuori delle aree già ricomprese nella disciplina generale, i tracciati per attività ludico-sportive e i bike park sono individuati e autorizzati dai comuni territorialmente competenti, anche per individuare il soggetto gestore, al quale spetta l’obbligo di manutenzione annuale dei tracciati.
I gestori dei bike park rispondono solo della gestione e manutenzione dei tracciati autorizzati e non rispondono degli incidenti avvenuti su percorsi non tracciati e non autorizzati.
Commissione di coordinamento per le aree sciabili
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è istituita la Commissione di coordinamento per le aree sciabili, organo consultivo della Regione.
La Commissione è composta da rappresentanti degli enti locali, degli enti istituzionali del territorio, della FISI, delle associazioni di categoria e sportive e di altri soggetti ritenuti utili. I componenti operano gratuitamente e senza rimborso spese. Il decreto istitutivo disciplina anche le modalità di funzionamento.
La Commissione dura cinque anni, si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e può avvalersi di tecnici ed esperti. Esprime pareri e formula proposte, anche d’iniziativa, in particolare su:
- classificazione delle piste;
- piano triennale di gestione e coordinamento;
- rilevazioni conoscitive su impianti e fabbisogni;
- iniziative previste dalla legge.
Piano triennale di gestione e coordinamento
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva il Piano triennale di gestione e coordinamento, su proposta dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d’intesa con gli Assessori competenti per infrastrutture e mobilità, territorio e ambiente, energia e servizi di pubblica utilità e salute, sentiti la Commissione competente dell’ARS e la Commissione di coordinamento.
Il Piano programma interventi di promozione, riqualificazione, razionalizzazione e potenziamento del patrimonio impiantistico e dell’offerta turistica. In particolare disciplina:
- interventi per tutela della salute e condizioni di sicurezza nel comprensorio sciistico;
- miglioramento delle reti infrastrutturali;
- coordinamento dei servizi pubblici e privati per i collegamenti tra comuni rurali e montani, i capoluoghi di provincia e la Regione;
- gestione di rifiuti, risorse idriche e telecomunicazioni;
- servizi di sicurezza, spalaneve, servizi igienici, piani commerciali e di marketing;
- investimenti per riqualificazione e sostenibilità ambientale ed energetica di strutture ricettive pubbliche;
- ogni ulteriore adempimento utile all’attuazione della legge.
Il Piano è aggiornato ogni tre anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Sanzioni e misure accessorie
Si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 40/2021. I proventi delle sanzioni sono riscossi dal comune sul cui territorio ricade l’area sciabile; se l’area interessa più comuni, spettano alla Città metropolitana o al libero Consorzio comunale di riferimento. Gli enti competenti stabiliscono modalità e tempi di riscossione.
In caso di particolare gravità delle violazioni o di reiterazione, oltre alla sanzione pecuniaria può essere disposto:
- il ritiro dello skipass giornaliero;
- la sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni;
- il ritiro definitivo del titolo in caso di ulteriore reiterazione.
Al trasgressore deve essere rilasciato un documento per consentire il rientro al domicilio tramite gli impianti strettamente necessari. È inoltre vietato ai gestori vendere un nuovo titolo di transito alla persona cui sia stato ritirato o sospeso il titolo per il periodo indicato; la violazione di tale divieto comporta per il gestore una sanzione amministrativa di 250 euro.
Vigilanza e controllo
Il controllo sull’osservanza della legge e delle norme statali richiamate, nonché l’irrogazione delle relative sanzioni, sono affidati ai corpi di polizia locale nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 40/2021.
Estensione delle regole ad altre pratiche sportive
Le disposizioni della legge espressamente rivolte agli sciatori si applicano anche a chi pratica snowboard, telemark e altre attività sportive similari, nonché allo sci da fondo e discipline affini.
Disciplina residuale e coordinamento con la normativa statale
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. La legge si inserisce quindi come normativa regionale di coordinamento e integrazione della disciplina statale sulle aree sciabili e sulla sicurezza in montagna, con applicazione nel solo ambito siciliano.
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