L.R. Sicilia 13/2021
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana rinvia al 15 settembre-15 ottobre 2021 il turno amministrativo ordinario 2021, con proroga dei mandati e regole specifiche per comuni e enti di area vasta. Introduce inoltre norme sui consigli comunali dei giovani, sulle variazioni di bilancio nei comuni in esercizio o gestione provvisoria per il triennio 2021-2023 e recepisce una disposizione statale su spettacolo/finanziamenti.
Rinvio delle elezioni 2021 degli enti locali e di area vasta in Sicilia e altre disposizioni su giovani, bilancio e recepimenti normativi
Rinvio delle elezioni 2021 e disciplina temporanea degli enti locali in Sicilia
La legge interviene sulla tornata elettorale amministrativa 2021 e su alcune norme di funzionamento degli enti locali della Regione siciliana. Accanto al rinvio delle elezioni, introduce disposizioni transitorie su enti di area vasta, consigli comunali dei giovani, variazioni di bilancio e recepimenti normativi statali.
Rinvio del turno elettorale amministrativo 2021
Per contenere i rischi sanitari connessi al perdurare dell’emergenza Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre 2021 e deve svolgersi in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.
Sono inserite nel turno rinviato:
- le elezioni dei comuni da rinnovare per scadenza naturale del mandato;
- le elezioni dei comuni da rinnovare per cause diverse dalla scadenza naturale, purché le condizioni che impongono il rinnovo si verifichino entro il 21 luglio 2021.
Fino alla proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è prorogato.
Per i comuni sciolti per infiltrazioni o condizionamenti mafiosi resta fermo il regime speciale previsto dalla normativa statale richiamata. Ai fini del decreto di indizione dei comizi elettorali devono essere considerate le eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con possibile aggiornamento dell’elenco dei comuni interessati. Per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche le disposizioni regionali del 2020 e del 2021 espressamente richiamate dalla legge.
Elezioni degli organi di area vasta
La legge modifica la disciplina regionale degli enti di area vasta per coordinare le scadenze con il rinvio delle elezioni comunali del 2021.
In particolare:
- i termini per l’elezione dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali e per alcuni adempimenti connessi sono spostati da 30 a 60 giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal turno 2021;
- il termine finale per le relative elezioni è differito al 31 gennaio 2022;
- le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai Sindaci metropolitani con decreto da adottare non oltre 45 giorni prima della votazione e si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni dei presidenti e dei consigli dei liberi Consorzi comunali.
Alle elezioni si applicano le disposizioni regionali richiamate in materia di emergenza e resta fermo, per i Presidenti dei liberi Consorzi comunali, il regime speciale già previsto dalla normativa regionale precedente.
Consiglio comunale dei giovani
La legge riformula la disciplina regionale del 2019 e promuove l’istituzione del consiglio comunale dei giovani da parte dei comuni.
Il consiglio:
- rappresenta i giovani tra 16 e 25 anni;
- è istituito autonomamente dai comuni con deliberazione del consiglio comunale;
- è disciplinato da uno o più regolamenti comunali che regolano procedimento elettorale, modalità di elezione e funzionamento;
- dura in carica tre anni;
- svolge funzioni di proposta e consultive su questioni di interesse giovanile;
- presenta al consiglio comunale una relazione annuale entro il 31 marzo, da pubblicare sul sito istituzionale del comune.
La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto a rimborsi o compensi; può parteciparvi senza voto l’assessore competente in materia di politiche giovanili. Il comune può destinare al funzionamento del consiglio una quota delle risorse regionali assegnate ai sensi della normativa sulla partecipazione, con limite annuo massimo di 10.000 euro e con esclusione delle somme destinate alla democrazia partecipata. Dalla disciplina non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Variazioni di bilancio nei comuni in gestione o esercizio provvisorio
Per il triennio 2021-2023, al fine di consentire il pieno utilizzo di risorse statali o europee destinate ad interventi affidati agli enti locali, i comuni in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria possono disporre variazioni di bilancio, limitatamente a tali risorse, mediante deliberazione della giunta. La delibera deve essere ratificata dal consiglio a pena di decadenza secondo la disciplina del TUEL richiamata.
Recepimento di disposizione statale
La legge rende applicabile in Sicilia una specifica disposizione del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013, richiamandone integralmente il contenuto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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