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Messaggio

Messaggio numero 981 del 02-03-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce le modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario e, dove previsto, di formazione per alcuni Fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione, indicando termini, decorrenze e neutralizzazione iniziale dei termini. Richiama inoltre il quadro normativo del D.lgs. 148/2015 e le istruzioni telematiche INPS già disponibili per la procedura unica di domanda.

Istruzioni INPS per domande di assegno ordinario e formazione ai Fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione

Domande di assegno ordinario e formazione per i Fondi di solidarietà bilaterali

Il documento fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di assegno ordinario e, per i Fondi che lo prevedono, di finanziamento di programmi formativi. Inquadra inoltre il regime di operatività dei nuovi Fondi di solidarietà bilaterali e chiarisce la gestione dei termini di presentazione delle domande nella fase di prima applicazione.

Quadro normativo e Fondi interessati

Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega prevista dall’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la precedente disciplina di cui all’art. 3 della legge 92/2012.

La circolare INPS n. 122 del 17 giugno 2015, integrata dalla circolare n. 201/2015, aveva già fornito le istruzioni per le prestazioni ordinarie per i Fondi operativi nei seguenti settori:

  • personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza;
  • personale dipendente di Poste Italiane S.p.a. e delle società del Gruppo Poste Italiane;
  • personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
  • personale dipendente di aziende del settore del credito.

Con nota ministeriale n. 29/530 del 28 gennaio 2016 è stato chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, per l’assegno ordinario, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima di tale data.

Fondi di nuova istituzione e decorrenza dell’operatività

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2015, adottato in attuazione dell’art. 36, c. 3, del D.lgs. 148/2015, sono stati nominati i comitati dei seguenti Fondi:

  • Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;
  • Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Tali Fondi sono considerati pienamente operativi dal 30 novembre 2015.

Termini per la domanda di assegno ordinario

Ai sensi dell’art. 30, c. 2, del D.lgs. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • esclusivamente in via telematica.

I termini indicati hanno natura ordinatoria. Pertanto:

  • la presentazione prima dei 30 giorni comporta l’irricevibilità della domanda;
  • la presentazione oltre i 15 giorni non fa perdere il diritto alla prestazione, ma determina uno slittamento della decorrenza;
  • in caso di presentazione tardiva si applica l’art. 15, c. 3, del D.lgs. 148/2015, per cui il trattamento non può avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente.

Neutralizzazione dei termini in prima applicazione

Per consentire alle aziende di presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini e garantire continuità di reddito ai beneficiari, in prima applicazione viene neutralizzato, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2015 e la data di pubblicazione del messaggio.

Ne consegue che:

  • per gli eventi di sospensione o riduzione intervenuti nel periodo neutralizzato, il termine di 15 giorni per la domanda decorre dalla data di pubblicazione del messaggio;
  • per gli eventi verificatisi dal giorno successivo alla pubblicazione, il termine di 15 giorni decorre dalla data di inizio dell’evento.

In base alla combinazione tra la data di operatività del Fondo e le indicazioni della nota ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.

Il documento precisa inoltre che il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività, assolve all’obbligo di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgs. 148/2015.

Programmi formativi

L’art. 26, c. 9, lett. c), del D.lgs. 148/2015 consente ai Fondi di solidarietà bilaterali di contribuire anche al finanziamento di programmi formativi, oltre alla tutela in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il documento indica che tale possibilità è prevista:

  • dal Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali;
  • dal Fondo di solidarietà bilaterale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Per la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi non è previsto alcun termine di presentazione.

Modalità di presentazione delle domande

È prevista una procedura unica per tutti i Fondi, che consente l’invio telematico delle domande di accesso all’assegno ordinario e alla formazione, per i Fondi che contemplano tali prestazioni nei rispettivi decreti istitutivi.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it, nei Servizi Online accessibili alla tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", seguendo il percorso:

  • "Servizi per aziende e consulenti";
  • "CIG e Fondi di solidarietà";
  • "Fondi di solidarietà".

L’accesso al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" avviene tramite:

  • Codice Fiscale;
  • PIN rilasciato dall’Istituto.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione, nella sezione documentazione. Per ogni ulteriore indicazione procedurale il documento rinvia integralmente alla circolare n. 122/2015.

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