Risoluzione n. 64 del 20/06/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli atti di affrancazione di terre civiche non rientrano nei trasferimenti immobiliari soggetti alla soppressione delle agevolazioni prevista dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. 23/2011. Di conseguenza, anche per gli atti stipulati dopo il 1° gennaio 2014 continua ad applicarsi l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 2 della legge 692/1981.
Affrancazione di terre civiche e regime agevolato ai fini dell’imposta di registro
Affrancazione di terre civiche e imposta di registro
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di affrancazione di terre civiche stipulati dal Comune in forma pubblica amministrativa. Il tema centrale è verificare se, dopo il 1° gennaio 2014, continui ad applicarsi il regime agevolativo previsto dalla legge speciale n. 692 del 1981, nonostante la soppressione generalizzata delle agevolazioni disposta dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011.
Quesito posto dal Comune
Il Comune istante rappresenta di dover stipulare diversi atti di affrancazione di terre civiche e richiama la disciplina agevolativa dell’art. 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, che prevede un regime di esenzione, tra l’altro, dall’imposta di registro per una serie di atti relativi a terre soggette a usi civici.
L’istante evidenzia però che l’art. 10, comma 4, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha soppresso tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie previste, ai fini dell’imposta di registro, per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili riconducibili all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 (TUR), con applicazione dal 1° gennaio 2014. Chiede quindi se la disciplina di favore della legge n. 692 del 1981 continui a operare anche per gli atti di affrancazione stipulati dopo tale data.
Soluzione interpretativa proposta dal Comune
Secondo il Comune, l’affrancazione di terre gravate da uso civico non integra un atto traslativo a titolo oneroso di proprietà immobiliare, poiché la proprietà del bene sarebbe già in capo al soggetto che affranca. L’atto non trasferirebbe la proprietà del fondo, ma determinerebbe soltanto la cessazione dell’obbligo di corrispondere il canone.
A sostegno di tale impostazione, il Comune richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e Cass. civ., Sez. Unite, 8 agosto 1995, n. 8673. Ne deriva, secondo l’istante, che gli atti di affrancazione non sarebbero riconducibili agli atti traslativi o costitutivi di diritti indicati nell’art. 1 della Tariffa TUR e potrebbero quindi continuare a beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 2 della legge n. 692 del 1981.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011, che dispone la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative agli atti di cui ai commi 1 e 2, anche se previste in leggi speciali.
Viene poi richiamata la circolare 21 febbraio 2014, n. 2, che interpreta in senso ampio tale soppressione, ricomprendendovi tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del TUR. Dal 1° gennaio 2014, pertanto, non si applicano più le norme che prevedono riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta di registro per tali atti.
Restano invece applicabili le agevolazioni relative ad atti non riconducibili all’art. 1 della Tariffa.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che la soppressione di cui all’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011 si applica anche alle operazioni contemplate dall’art. 2 della legge n. 692 del 1981, ma solo se tali operazioni realizzano un trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione di un diritto reale sugli stessi a titolo oneroso.
La norma del 1981 è infatti riferita a sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e ad atti dei procedimenti previsti dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento, prevedendo l’esenzione dall’imposta di registro. Tuttavia, se da tali atti deriva un trasferimento oneroso della proprietà o la costituzione di un diritto reale, trova applicazione l’imposta proporzionale di registro prevista dall’art. 1 della Tariffa.
Affrancazione di fondi legittimati
Con specifico riferimento agli atti di affrancazione dei fondi della collettività la cui occupazione sia stata in passato “legittimata” ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, l’Amministrazione richiama la circolare n. 2 del 26 febbraio 2004. In tale sede era già stato chiarito che il legittimario è titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione e che l’affrancazione produce soltanto un effetto espansivo del diritto preesistente, liberando il proprietario dall’obbligo del canone annuo imposto con il provvedimento di legittimazione.
Tale ricostruzione è ritenuta coerente con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato come il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico attribuisca al destinatario un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno, costituendone titolo legittimo di proprietà e possesso. Sono richiamate, oltre alle sentenze del 1993 e del 1995, anche Cass. n. 19792 del 28 settembre 2011 e Cass. n. 8506 dell’8 aprile 2013.
Sulla base di tali elementi, l’atto di affrancazione non produce il trasferimento della proprietà delle terre civiche, che si acquista già per effetto della legittimazione.
Conclusione e principio di diritto
Poiché gli atti di affrancazione in questione non possono essere ricondotti ai trasferimenti immobiliari in genere di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del TUR, non opera la soppressione delle agevolazioni prevista dall’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 23 del 2011.
Ne consegue che gli atti di affrancazione stipulati anche dopo il 1° gennaio 2014 continuano a beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di registro previsto dall’art. 2 della legge n. 692 del 1981.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude prevedendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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