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Risoluzione

Risoluzione n. 67 del 30/06/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le fatture emesse dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) per le rette di ricovero, sebbene esenti da IVA, non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 5, quarto comma, della tabella del DPR 642/1972. Tali fatture restano quindi soggette, in via generale, all’imposta di bollo, salvo le ordinarie ipotesi di esclusione previste dalla tariffa.

Applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture emesse dalle ASP

Applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture emesse dalle ASP

La risoluzione esamina il regime dell’imposta di bollo applicabile alle fatture emesse dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) nei confronti degli utenti delle case di riposo, relative alle rette di ricovero addebitate in esenzione IVA. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che tali documenti non rientrano nell’esenzione assoluta prevista per specifiche ipotesi dalla normativa sul bollo.

Quesito interpretativo e oggetto del chiarimento

Il quesito riguarda la possibilità di applicare alle fatture delle ASP l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 5, quarto comma, della tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Le fatture in esame documentano il pagamento di rette per prestazioni di ricovero rese da ASP e non soggette a IVA.

Regola generale sull’imposta di bollo per fatture e documenti simili

La risoluzione ricorda che, in via generale, fatture, note, conti e documenti analoghi recanti addebitamenti o accreditamenti sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642/1972. L’imposta è dovuta per ogni esemplare e, al momento della risoluzione, era pari a euro 2,00, a seguito della rideterminazione operata dall’art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono richiamati anche i casi di esclusione ordinaria, tra cui la nota 2 della tariffa, secondo cui l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47.

Esenzioni assolute e limiti di applicazione

Il documento distingue la disciplina generale dalle ipotesi di esenzione assoluta previste dalla tabella allegata al DPR n. 642/1972. Tra queste, l’art. 6 riguarda le fatture relative a corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

La risoluzione evidenzia però che l’esenzione invocata nel quesito non può essere ricondotta a tale previsione, poiché le fatture delle ASP riguardano corrispettivi per prestazioni di servizi esenti da IVA e non operazioni imponibili.

Inapplicabilità dell’art. 5, quarto comma, della tabella

L’art. 5, quarto comma, della tabella prevede l’esenzione per gli atti e le copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione di tributi, contributi ed entrate extra tributarie di Stato, regioni, province, comuni e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché di altri enti autorizzati a servirsi dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Secondo la risoluzione, questa norma ha un ambito oggettivo limitato agli atti formati nell’ambito di procedimenti di riscossione di entrate tributarie ed extra tributarie dei soggetti indicati. Le fatture emesse dalle ASP per le rette di ricovero non rientrano in tale ambito, perché sono documenti emessi a fronte di corrispettivi per prestazioni rese nell’esercizio di attività d’impresa e non sono prodotte nell’ambito di un procedimento di riscossione.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

Ne consegue che alle fatture emesse dalle ASP agli utenti delle case di riposo per le rette di ricovero esenti da IVA non spetta l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 5, quarto comma, della tabella annessa al DPR n. 642/1972. Tali fatture restano quindi soggette al regime ordinario del bollo, salvo le diverse ipotesi di esclusione espressamente previste dalla tariffa.

Coerenza con precedenti di prassi

La risoluzione richiama anche la risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001, relativa a fatture rilasciate da un Comune per servizi prestati. In quel precedente era stato chiarito che l’esenzione di cui all’art. 6 della tabella, riferita alle fatture per operazioni assoggettate ad IVA, non può essere estesa a corrispettivi esenti o fuori campo IVA. Il documento odierno si pone in linea con tale orientamento, ritenendo non applicabile, anche sotto il profilo dell’art. 5, l’esenzione alle fatture emesse dai Comuni o da soggetti analoghi per corrispettivi dovuti.

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