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Risoluzione

Risoluzione n. 61 del 11/06/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’esenzione prevista dal decreto Abruzzo per gli acquisti di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta dal sisma continua ad applicarsi anche agli atti stipulati dal 1° gennaio 2014, nonostante la soppressione generalizzata di talune agevolazioni operata dal d.lgs. n. 23/2011. L’agevolazione vale anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, perché la norma speciale esenta da ogni tributo, salvo IVA, gli atti connessi ai finanziamenti e agli acquisti previsti dal decreto.

Esenzione fiscale per acquisti di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma Abruzzo

Esenzione fiscale per gli acquisti di immobili sostitutivi nel sisma Abruzzo

La risoluzione esamina la portata dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, cd. "decreto Abruzzo", con particolare riguardo agli acquisti di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta dal sisma del 6 aprile 2009. Il chiarimento richiesto riguarda l’applicabilità dell’esenzione dopo il 1° gennaio 2014, alla luce della soppressione delle agevolazioni per gli atti traslativi disposta dall’articolo 10, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Quesito interpretativo

L’intervento dell’Agenzia nasce da istanze volte a chiarire se il regime di esenzione previsto per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma continui a operare, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014.

Il dubbio interpretativo deriva dal fatto che il d.lgs. n. 23/2011, all’articolo 10, comma 4, ha soppresso tutte le agevolazioni, anche se contenute in leggi speciali, previste ai fini dell’imposta di registro per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso.

Contenuto dell’articolo 3 del D.L. n. 39/2009

La risoluzione richiama le disposizioni agevolative del decreto Abruzzo, in particolare:

  • la lettera a) del comma 1, che prevede contributi a fondo perduto, anche tramite credito d’imposta su base volontaria e finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;
  • la lettera d) del comma 1, che stabilisce l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’IVA, e da ogni diritto per gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti e agli acquisti di cui alla lettera a), inclusi quelli concernenti eventuali garanzie personali o reali, nonché gli atti conseguenti e connessi.

Ambito e finalità dell’agevolazione

Secondo la risoluzione, le norme del decreto-legge n. 39/2009 non si limitano a disciplinare un vantaggio fiscale sui trasferimenti immobiliari, ma si inseriscono in un complesso di interventi finalizzati a sostenere la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo, oltre che a riconoscere indennizzi alle imprese colpite dal sisma.

L’esenzione prevista dalla lettera d) ha una portata specifica e autonoma: essa mira a esentare da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l’IVA, gli acquisti di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta e gli atti connessi. La misura è quindi funzionale al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni colpite.

Rapporto con la soppressione delle agevolazioni del d.lgs. n. 23/2011

La risoluzione afferma che l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011 non produce effetti sulle disposizioni agevolative del decreto Abruzzo. La ragione è che la previsione agevolativa in esame non è riconducibile alle sole agevolazioni per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso, ma è parte di una disciplina speciale inserita nel piano di ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma.

Viene richiamata anche la circolare 21 febbraio 2014, n. 2, nella quale era già stato chiarito, con riferimento a specifici istituti, che la soppressione del d.lgs. n. 23/2011 non si applica a talune previsioni fiscali funzionali a discipline particolari e riferite a diverse tipologie di atti, non necessariamente traslativi o costitutivi di diritti reali.

Principio di diritto affermato

In coerenza con tali criteri interpretativi, la risoluzione precisa che:

  • l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011 non esplica effetti con riferimento alle disposizioni di favore del decreto Abruzzo;
  • per gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta, stipulati dopo il 1° gennaio 2014, continua ad applicarsi il trattamento di esenzione "da ogni tributo" previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 39/2009.

Indicazioni operative

La conclusione ha rilievo per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, poiché conferma che l’agevolazione permane anche per gli atti stipulati in epoca successiva al 1° gennaio 2014. La risoluzione non introduce nuovi adempimenti o scadenze, ma ribadisce l’obbligo per gli uffici periferici di attenersi alle istruzioni e ai principi espressi.

Vigilanza degli uffici

In chiusura, la risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le indicazioni fornite siano puntualmente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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