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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni fiscali relative al 2001, recuperando ritenute non versate su compensi ritenuti corrisposti in nero e ricavi non contabilizzati, desunti dalle movimentazioni bancarie della società e dei soci, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La CTR aveva confermato la ripresa per le imposte dirette e le ritenute, ma aveva escluso quella ai fini IVA. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza. La Cassazione ha rilevato d'ufficio che la controversia riguardava un accertamento unitario nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, i quali erano litisconsorti necessari. Il giudizio, invece, non si era svolto con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e ha escluso l'interruzione del processo per il fallimento della società, poiché il processo di legittimità non è soggetto alle ordinarie ipotesi di interruzione previste per il giudizio di merito. Ha poi rilevato d'ufficio la nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci. Di conseguenza ha dichiarato nullo il procedimento, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTP di Brescia, affinché il giudizio fosse nuovamente trattato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    Riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza

    I ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti e trattati congiuntamente.

  • Articoli 299 e seguenti c.p.c.

    Disciplina dell'interruzione del processo

    Le cause di interruzione previste da tali disposizioni riguardano il giudizio di merito e non si applicano, in via analogica, al processo di cassazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, T.U.I.R.

    I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili

    Nelle società di persone il reddito sociale è imputato automaticamente ai soci per trasparenza; perciò l'accertamento del reddito della società e quello dei soci sono inscindibilmente collegati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    L'ufficio deve procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni con unico atto ai fini delle imposte dovute dalla società e dai singoli soci

    L'accertamento nei confronti della società di persone e quello relativo ai soci devono essere effettuati unitariamente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo

    Quando la controversia riguarda un rapporto tributario unitario e inscindibile, tutti i soggetti interessati devono partecipare al medesimo processo come litisconsorti necessari.

  • Articoli 156 e 159 c.p.c.

    Nullità degli atti processuali

    La mancata integrazione del contraddittorio necessario determina la nullità degli atti processuali conseguenti e dell'intero procedimento.

  • Art. 354 c.p.c.

    Rimessione della causa al primo giudice

    Quando il giudizio è nullo per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, il giudice deve rimettere la causa al primo grado.

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    Cassazione con rinvio al primo giudice

    La Corte di cassazione, rilevata la nullità derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio necessario, cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone e il reddito imputato per trasparenza ai soci, società e soci sono normalmente litisconsorti necessari. Il giudizio deve quindi coinvolgere tutti sin dall'origine.
  • La mancata partecipazione anche di uno solo dei soci può comportare la nullità dell'intero processo e della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado, anche se nessuna parte ha sollevato tempestivamente l'eccezione.
  • Il giudice tributario deve verificare d'ufficio l'integrità del contraddittorio prima di esaminare nel merito la legittimità dell'accertamento.
  • La riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza è necessaria per evitare decisioni contrastanti, ma non sana la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
  • Il fallimento di una parte non determina automaticamente l'interruzione del giudizio di cassazione, che è governato dall'impulso d'ufficio.

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