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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21985/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un notaio aveva rogato un atto di compravendita nel quale indicava come allegato un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) che, in realtà, non era stato allegato. Successivamente aveva redatto un atto di rettifica ex art. 59-bis della legge notarile, allegando un A.P.E. formato dopo il rogito originario. La disciplina di settore era stata ritenuta violata dall’organo disciplinare e dalla Corte d’appello, che avevano qualificato la condotta come responsabilità professionale del notaio e applicato la sanzione pecuniaria in sostituzione della sospensione. Con il ricorso per cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione dell’art. 59-bis l. notarile e dell’art. 6, comma 3-bis, d.lgs. 192/2005, sostenendo che la rettifica fosse ammissibile per correggere l’errore materiale relativo all’indicazione dell’allegato A.P.E., che il secondo atto fosse in sostanza un deposito del documento e che la mancata allegazione non comportasse nullità; 2) violazione dell’art. 59-bis, assumendo che la norma consentisse di rettificare anche con riferimento al dato sostanziale preesistente (la prestazione energetica del bene), pur se il documento fosse stato formato dopo; 3) violazione dell’art. 28 l. notarile, sostenendo che mancasse un atto espressamente vietato dalla legge e che non bastasse la mera nullità dell’atto a fondare l’illecito disciplinare; 4) motivazione apparente sulla misura della sanzione, per avere la Corte d’appello confermato la sanzione massima limitandosi a richiamarne la congruità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel considerare non utilizzabile l’atto di rettifica ex art. 59-bis l. notarile, perché tale strumento riguarda solo errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell’atto e non consente di sopperire alla formazione successiva dell’A.P.E. né di sanare situazioni che richiedano un intervento non meramente materiale. Ha inoltre affermato che la rettifica illegittimamente compiuta, essendo posta fuori dai presupposti di legge, integra un atto nullo e ricade nel divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge ex art. 28 l. notarile. Quanto alla sanzione, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente, poiché la determinazione della misura sanzionatoria è discrezionale e non richiede una confutazione analitica di tutti i criteri considerati; espressioni come "congrua" sono reputate idonee.

Norme richiamate

  • art. 59-bis l. 16 febbraio 1913, n. 89

    "Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato"

    La rettifica notarile è ammessa solo per errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti; non può essere usata per correggere vizi che incidono sulla formazione della volontà, sulla situazione giuridica sostanziale o su documenti formati successivamente all’atto.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192

    La norma prescrive, negli atti di compravendita immobiliare, l’inserimento della clausola relativa alla ricezione delle informazioni e della documentazione energetica; la sua violazione non comporta oggi nullità dell’atto, ma non consente di ritenere ammissibile la rettifica di un documento non ancora esistente al momento del rogito.

  • art. 6, comma 3-bis, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l’omessa allegazione dell’A.P.E. non sia causa di nullità; la Corte osserva che ciò è vero, ma è irrilevante ai fini dell’ammissibilità dell’atto di rettifica.

  • art. 28, comma 1, n. 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89

    Il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge; una rettifica compiuta fuori dai limiti dell’art. 59-bis costituisce atto nullo e quindi disciplinarmente rilevante ai sensi di questa disposizione.

  • art. 144 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    È richiamato come base per l’applicazione delle attenuanti generiche in sede disciplinare.

  • art. 138-bis l. 16 febbraio 1913, n. 89

    È richiamato quale base per la sanzione pecuniaria sostitutiva della sospensione.

  • art. 158 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    Costituisce il rimedio impugnatorio proposto dal notaio avverso la decisione disciplinare.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge relative alla rettifica notarile e alla disciplina sanzionatoria.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro dedotto per la censura di motivazione apparente sulla sanzione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per sostenere la nullità della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 111 Cost.

    È invocato in relazione al dovere di motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • artt. 1477, 1453 e 1455 c.c.

    Sono menzionati per affermare, in via teorica, che l’omessa allegazione dell’A.P.E. può semmai rilevare come inadempimento contrattuale del venditore, non come causa di nullità dell’atto.

Massime di principio

  • La rettifica notarile ex art. 59-bis l. notarile è uno strumento eccezionale e strettamente tipizzato: è consentita solo per correggere errori o omissioni materiali riferiti a dati già esistenti al momento della redazione dell’atto, senza incidere sulla volontà negoziale o sugli effetti giuridici sostanziali.
  • Non è legittimo utilizzare l’atto di rettifica per introdurre o depositare documenti formati successivamente al rogito, poiché ciò esula dalla nozione di dato preesistente e contrasta con la funzione di certezza e completezza dell’atto pubblico.
  • L’errore o l’omissione emendabili ex art. 59-bis devono essere oggettivi, documentali e non richiedere attività interpretativa del notaio; restano esclusi i vizi che attengono alla formazione del negozio o alla rappresentazione della realtà dichiarata.
  • La mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica, pur non determinando la nullità della compravendita secondo la disciplina richiamata, non rende per ciò solo ammissibile una rettifica notarile successiva se il documento non esisteva ancora alla data del rogito.
  • Un atto di rettifica adottato al di fuori dei presupposti di legge è nullo e integra la violazione del divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, con conseguente rilevanza disciplinare.
  • La determinazione della sanzione disciplinare rientra nel potere discrezionale dell’organo giudicante e non richiede una motivazione analitica di ogni singolo criterio, essendo sufficiente una valutazione complessiva della congruità della misura irrogata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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