Deliberazione n. 428 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso nasce da segnalazioni della persona interessata, che ha prospettato il rischio di diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito riguardante la propria persona, rientrante nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante conferma quindi l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, il 4 luglio 2024, due provvedimenti urgenti adottati il 1 luglio 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da segnalazioni presentate dalla persona interessata circa il possibile trattamento e la diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla fattispecie del cosiddetto revenge porn.
Origine del procedimento e quadro normativo
La persona interessata aveva chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure per impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.
Provvedimenti urgenti adottati il 1 luglio 2024
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 311 e 312 del 1 luglio 2024. In particolare:
- è stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- è stato richiesto che tale conservazione fosse tempestivamente comunicata all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 311/2024 e 312/2024 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito del procedimento
L'esito è quindi la conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se necessario, la conservazione probatoria temporanea. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma una ratifica di misure correttive/ingiuntive adottate in via d'urgenza per tutelare la persona interessata e prevenire la diffusione non consensuale del materiale sessualmente esplicito.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell'art. 144-bis del Codice, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il suo consenso attraverso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due determinazioni il 1 luglio 2024: l'ingiunzione alle società di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per dodici mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 4 luglio 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 311/2024 e 312/2024, adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Misure ordinate alle piattaforme
Alle piattaforme è stato imposto di impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni e, ove acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all'Autorità.
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