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Provvedimento

Deliberazione n. 428 del 04/07/2024

Provvedimento del 4 luglio 2024

Garante Privacy428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso nasce da segnalazioni della persona interessata, che ha prospettato il rischio di diffusione su piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito riguardante la propria persona, rientrante nell'ambito dell'art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante conferma quindi l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, il 4 luglio 2024, due provvedimenti urgenti adottati il 1 luglio 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da segnalazioni presentate dalla persona interessata circa il possibile trattamento e la diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile alla fattispecie del cosiddetto revenge porn.

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata aveva chiesto l'intervento dell'Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.

Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza misure per impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.

Provvedimenti urgenti adottati il 1 luglio 2024

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 311 e 312 del 1 luglio 2024. In particolare:

  • è stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • è stato richiesto che tale conservazione fosse tempestivamente comunicata all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 311/2024 e 312/2024 ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito del procedimento

L'esito è quindi la conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se necessario, la conservazione probatoria temporanea. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma una ratifica di misure correttive/ingiuntive adottate in via d'urgenza per tutelare la persona interessata e prevenire la diffusione non consensuale del materiale sessualmente esplicito.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell'art. 144-bis del Codice, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza il suo consenso attraverso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due determinazioni il 1 luglio 2024: l'ingiunzione alle società di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per dodici mesi a fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 luglio 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 311/2024 e 312/2024, adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Misure ordinate alle piattaforme

Alle piattaforme è stato imposto di impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni e, ove acquisito in chiaro, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all'Autorità.

Come è indicizzato

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