L.R. Umbria 14/2013
Autorizzazione alla Giunta regionale per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli Enti locali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale dell’Umbria ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. 35/2013 per pagare debiti del servizio sanitario regionale, trasferendo le somme agli enti del SSR e disciplinandone gli adempimenti. Stabilisce che il rimborso resta a carico del bilancio regionale, con copertura e iscrizioni di bilancio per il 2013-2016.
Autorizzazione all’anticipazione di liquidità per il SSR umbro e relativo rimborso
Autorizzazione all’anticipazione di liquidità per il servizio sanitario regionale
La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’accesso alle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge n. 35 del 2013 e il successivo rimborso a carico del bilancio regionale. L’intervento è finalizzato a finanziare il pagamento di debiti del servizio sanitario regionale secondo i piani previsti dalla normativa statale.
Ambito di applicazione e destinazione delle somme
La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013, nelle misure stabilite dai decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze richiamati dalla norma statale. Le somme ottenute dalla Regione devono essere trasferite agli enti del servizio sanitario regionale e possono essere destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei piani di pagamento previsti dalla disciplina statale.
Adempimenti attuativi
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare, con proprio atto, gli adempimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni statali richiamate, in particolare quelle connesse al comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013.
Rimborso dell’anticipazione e natura delle spese
Il rimborso delle anticipazioni è posto integralmente a carico del bilancio regionale, alle condizioni previste dalla lettera c) del comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013. Il pagamento è garantito mediante apposite unità previsionali di base e capitoli di bilancio dotati della necessaria disponibilità per tutta la durata del rimborso. Le spese per la restituzione, sia per la quota capitale sia per la quota interessi, sono qualificate come spese obbligatorie ai sensi della disciplina contabile regionale.
Disciplina finanziaria iniziale e variazioni di bilancio
Per l’attuazione della legge e con riferimento al decreto direttoriale MEF del 16 aprile 2013, vengono istituite nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 specifiche unità previsionali di base e capitoli per iscrivere:
- l’anticipazione di liquidità in entrata;
- i trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale in spesa.
La legge quantifica in euro 17.222.000,00 l’importo iscritto sia in entrata sia in spesa per il 2013. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare le ulteriori variazioni di bilancio necessarie per registrare l’anticipazione e i relativi trasferimenti, in coerenza con i decreti direttoriali del MEF previsti dalla normativa statale.
Copertura degli oneri di rimborso
Per il rimborso delle anticipazioni sono autorizzate spese specifiche:
- euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2014;
- euro 2.000.000,00 a decorrere dall’esercizio 2015.
La copertura è assicurata, per il 2014 e per il 2015, mediante riduzione di stanziamenti già iscritti su capitoli relativi a interessi e quota capitale di mutui regionali. A decorrere dall’esercizio 2016, la Regione provvede alla copertura degli oneri con i fondi annualmente stanziati nelle apposite unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, da rendere disponibili secondo la disciplina contabile regionale.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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