L.R. Umbria 16/2013
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina misure di prevenzione dei rischi di caduta dall’alto, con focus su lavori in quota su edifici e su specifiche attività esposte a rischio oltre i 2 metri. Prevede formazione, vigilanza coordinata, elaborato tecnico per coperture e facciate e regolamenti attuativi regionali; i Comuni devono adeguarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione dei regolamenti.
Prevenzione delle cadute dall'alto nelle attività in quota
Prevenzione delle cadute dall’alto nelle attività in quota
La legge regionale dell’Umbria introduce misure per prevenire gli infortuni da caduta dall’alto, nell’ambito delle competenze regionali e in coerenza con il d.lgs. 81/2008. La disciplina riguarda in particolare le attività in quota su edifici, con obblighi progettuali e documentali per interventi edilizi, oltre a iniziative di formazione, informazione e coordinamento dei controlli.
Ambito di applicazione
La legge si applica a ogni attività che esponga al rischio di caduta da una quota superiore a due metri rispetto a un piano stabile. Rilevano soprattutto:
- attività nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura;
- allestimento di strutture provvisorie per spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o altre forme di intrattenimento.
Restano esclusi i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, nonché le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Sono inoltre escluse le attività relative agli spettacoli e all’intrattenimento, salvo i lavori inerenti le strutture provvisorie funzionali a tali eventi.
Finalità e linee di intervento regionali
La Regione promuove azioni per prevenire le cadute dall’alto in qualunque attività, con particolare attenzione a:
- tutela della salute e sicurezza, legalità e qualità del lavoro;
- sicurezza nella realizzazione di impianti per energie da fonti rinnovabili e nelle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza delle attività svolte in quota;
- uso di sistemi telematici e informatici anche per controllo e monitoraggio.
Formazione, informazione e cultura della prevenzione
La Regione promuove attività formative rivolte sia ai lavoratori sia ai soggetti che, in fase progettuale ed esecutiva, devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza. Le attività formative devono essere coordinate con il d.lgs. 81/2008 e possono essere oggetto di specifici accordi per il riconoscimento dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente.
La Giunta regionale definisce con proprio atto gli standard formativi. La Regione promuove inoltre campagne di informazione e comunicazione, anche tramite accordi con soggetti competenti in materia di salute e sicurezza.
Vigilanza, controllo e coordinamento
La Regione, nell’ambito dei compiti di programmazione e indirizzo attribuiti al Comitato regionale di coordinamento previsto dal d.lgs. 81/2008, promuove il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza rispetto ai rischi di caduta dall’alto. Può inoltre promuovere ulteriori forme di collaborazione per rafforzare prevenzione e controllo del territorio nelle attività rientranti nel proprio ambito applicativo.
Interventi edilizi su coperture e facciate: obblighi progettuali
Per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA ai sensi della l.r. 1/2004, quando riguardano coperture o facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti, i progetti devono prevedere misure di prevenzione e protezione, come sistemi di ancoraggio permanenti, idonei a consentire attività in quota, transito e accesso in sicurezza.
La progettazione deve inoltre essere integrata da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate, contenente le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altro elemento necessario per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale attuativo. L’elaborato deve essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche strutturali dell’edificio.
Se previsto, l’elaborato tecnico integra il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008; altrimenti costituisce un documento autonomo. Deve essere reso disponibile a chi, successivamente ai lavori, svolga attività in quota su coperture o facciate.
Irricevibilità delle istanze edilizie
L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate comporta l’irricevibilità dell’istanza di permesso di costruire o della SCIA, secondo la disciplina richiamata della l.r. 1/2004.
Regolamenti di attuazione
La Giunta regionale deve adottare regolamenti attuativi che:
- dettino prescrizioni tecniche sulle misure di prevenzione e protezione;
- specifichino la documentazione relativa all’elaborato tecnico delle coperture e delle facciate e le modalità di presentazione;
- individuino modalità e prescrizioni per lo svolgimento delle attività rientranti nell’ambito di applicazione della legge, al fine di prevenire i rischi di caduta dall’alto.
In prima applicazione, il regolamento di cui all’art. 7, comma 1, deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Adeguamento dei Comuni e regime transitorio
I Comuni devono adeguare le proprie disposizioni ai regolamenti regionali entro 12 mesi dalla pubblicazione dei regolamenti nel Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti regionali si applicano direttamente.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti nella prevenzione degli infortuni da caduta dall’alto. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza annuale deve presentare una relazione con dati e informazioni:
- sulle azioni adottate e previste per le finalità di prevenzione;
- sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative di promozione della cultura della sicurezza;
- sul monitoraggio dei Comuni che adeguano le proprie disposizioni ai regolamenti regionali.
Obsolescenza
La legge ha natura settoriale e permanente, ma resta rilevante soprattutto per la disciplina edilizia e di prevenzione nei lavori in quota nell’ambito regionale umbro. Non emergono elementi testuali di abrogazione o limite temporale di efficacia.
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