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Legge

L.R. Umbria 17/2013

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 17/2013 aggiorna la disciplina dei tirocini nella formazione regionale, definendo tipologie, criteri e competenze della Giunta per i tirocini extracurriculari. Inoltre modifica le soglie economiche delle agevolazioni della l.r. 12/1995 e introduce una sola opzione transitoria per alcune domande già presentate entro il 31 marzo 2013, con scelta esercitabile entro i termini fissati dalla Giunta.

Modifiche alla formazione in contesto lavorativo e alle agevolazioni per nuove iniziative imprenditoriali giovanili

Modifiche alla disciplina dei tirocini e alle agevolazioni per l’occupazione giovanile

La legge regionale dell’Umbria interviene su due ambiti distinti: da un lato aggiorna la disciplina delle esperienze di formazione in contesto lavorativo, dall’altro rimodula le soglie economiche delle agevolazioni per nuove iniziative imprenditoriali giovanili. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria.

Tirocini: definizioni e tipologie

La Regione promuove tirocini per soggetti che abbiano assolto l’obbligo di istruzione secondo la normativa vigente. Il tirocinio è definito in senso ampio come qualsiasi esperienza di formazione, anche con diversa denominazione, svolta in un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati e che non configura rapporto di lavoro.

I tirocini si distinguono in:

  • curriculari, quando sono previsti all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
  • extracurriculari, quando consistono in esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali.

Tirocini extracurriculari: criteri regionali e contenuti dell’intervento della Giunta

Per migliorare la qualità dei tirocini e contrastarne l’uso distorto, la Giunta regionale deve definire con proprio atto, nel rispetto delle linee guida statali in materia di tirocini, i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini extracurriculari.

In particolare, l’atto della Giunta deve disciplinare:

  • la durata dei tirocini, anche in relazione alle specificità del tirocinante;
  • le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;
  • i requisiti che devono possedere i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori, per garantire adeguati standard di qualità;
  • un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini, anche in funzione della costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

La Giunta regionale individua inoltre, con proprio atto, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Agevolazioni per nuove iniziative imprenditoriali: nuove soglie economiche

La legge aggiorna le fasce economiche previste dalla disciplina regionale sulle agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile tramite nuove iniziative imprenditoriali. Le soglie originarie vengono sostituite con valori più elevati:

  • la prima fascia passa da importi compresi tra euro 12.100,00 e euro 50.000,00 a importi compresi tra euro 16.001,00 e euro 66.666,67;
  • la seconda fascia passa da importi compresi tra euro 50.001,00 ed euro 130.000,00 a importi compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00.

Regime transitorio per le domande già presentate

È prevista una disciplina transitoria per i soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, avevano già presentato domanda per le agevolazioni dell’articolo 4 della l.r. 12/1995 e che, entro il 31 dicembre 2013, risultavano beneficiari di un’anticipazione superiore a euro 50.000,00.

Tali soggetti possono, mediante apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità previste dal comma 2 come modificato dalla presente legge. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e i termini per la presentazione di tali istanze.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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