Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/483

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/483 della Commissione, del 20 marzo 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

Normativa europea32017R0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i quantitativi non utilizzati nelle domande di titoli di importazione presentate per il precedente sottoperiodo e li trasferisce al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017. Si tratta di una misura tecnica di gestione di contingenti tariffari per importazioni dall'Ucraina di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 dei contingenti tariffari UE per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per l'importazione nell'Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina. Riguarda specificamente il sottoperiodo contingentale dal 1° luglio al 30 settembre 2017 e, per effetto dell'allegato, i quantitativi non richiesti nel periodo di domanda 1°-7 marzo 2017 relativi al sottoperiodo precedente. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni ulteriori rispetto al perimetro già definito dal regolamento (UE) 2015/2077.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere al contingente tariffario per uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/483 della Commissione è un atto di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova. Esso prende atto che, per la finestra di presentazione delle domande 1°-7 marzo 2017 riferita al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, i quantitativi richiesti sono inferiori a quelli disponibili e dispone il trasferimento dei quantitativi non domandati al sottoperiodo successivo, 1° luglio-30 settembre 2017.

Contesto normativo

La misura si inserisce nel regime di contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, relativo all'importazione nell'Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina. La Commissione richiama come base giuridica il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda gli operatori economici che partecipano alla procedura di assegnazione dei titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari citati. Il meccanismo opera sul piano quantitativo, incidendo esclusivamente sui volumi disponibili per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, senza modificare la struttura del contingente né i prodotti interessati.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone che i quantitativi non richiesti, da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato specifica due voci:

  • numero d'ordine 09.4275: 769 500 kg equivalenti uova in guscio;
  • numero d'ordine 09.4276: 1 500 000 kg equivalenti uova in guscio.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell'Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto del contingente

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, nell'ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.

Riporto dei quantitativi non richiesti

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel periodo di domanda 1°-7 marzo 2017, relativi al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2017, sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017.

Quantitativi indicati nell'allegato

L'allegato riporta i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo successivo: numero d'ordine 09.4275 pari a 769 500 kg equivalenti uova in guscio e numero d'ordine 09.4276 pari a 1 500 000 kg equivalenti uova in guscio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaledazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.