Regolamento (UE) 2017/482
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/482 della Commissione, del 20 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/482 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Tali valori sono aggiornati sulla base della disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e tengono conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per i codici NC elencati e per le relative origini/paesi terzi indicati tramite la nomenclatura dei paesi. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola; non introduce un regime generale di dazi, ma valori forfettari specifici da utilizzare per le merci considerate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/482 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando chiariscono che tali valori sono determinati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in funzione delle esigenze del meccanismo del prezzo di entrata.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, individuati tramite codici NC specifici, e alle origini/passi terzi ivi indicati secondo la nomenclatura dei paesi. L'allegato riporta i valori per codici come 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti a seconda del paese di origine e, ove previsto, per "ZZ" (altre origini).
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 non introduce un autonomo metodo di calcolo, ma rinvia ai valori forfettari indicati nell'allegato, che costituiscono il dato operativo da utilizzare ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Gli importi sono espressi in EUR per 100 kg e variano sensibilmente in funzione del prodotto e dell'origine.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto atto di esecuzione, produce effetti immediati senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina applicativa dell'OCM, ai fini del prezzo di entrata.
Criterio di determinazione dei valori
I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Valori forfettari per i prodotti interessati
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta gli importi, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le origini indicate (incluso il codice "ZZ" per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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