Regolamento (UE) 2017/481
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di ammissibilità dei prodotti avicoli provenienti dagli Stati Uniti previsto dal regolamento (CE) n. 798/2008. A seguito della conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, la Commissione applica la regionalizzazione e limita l’accesso al mercato UE alle sole aree interessate. L’atto aggiorna quindi l’allegato I, parte 1, introducendo due nuove voci territoriali soggette a restrizioni. L’entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 restringendo le importazioni e il transito nell'UE di determinati prodotti avicoli dagli Stati Uniti in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica incide in particolare sulla voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati, introducendo restrizioni per alcune contee del Tennessee e dell’Alabama colpite da HPAI. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Non disciplina altri prodotti o altri paesi se non nei limiti della regionalizzazione degli Stati Uniti.
Modifica della disciplina UE sulle importazioni di prodotti avicoli dagli Stati Uniti per HPAI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione aggiorna il regime veterinario applicabile alle importazioni e al transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dagli Stati Uniti. L’intervento nasce dalla comparsa, il 4 marzo 2017, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N9 in un’azienda avicola del Tennessee e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE, che costituiscono il quadro di polizia sanitaria per la produzione, la circolazione e l’importazione di prodotti di origine animale e di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008 prevede che i prodotti in questione possano essere importati o transitare nell’Unione solo se provenienti da aree inserite nell’allegato I, parte 1, e stabilisce anche i requisiti per considerare un territorio indenne da HPAI.
Fatti che giustificano l’intervento
Dopo la conferma del focolaio negli Stati Uniti, le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata, che comprende parti delle contee di Lincoln, Franklin e Moore nel Tennessee e di Madison e Jackson in Alabama. È stata anche sospesa la certificazione veterinaria per le partite destinate all’esportazione verso l’Unione provenienti da tali contee ed è stata adottata una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia.
Regionalizzazione e restrizioni territoriali
Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati Uniti, delle garanzie fornite e degli impegni previsti dall’accordo bilaterale UE-USA sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, la Commissione applica il principio di regionalizzazione. Ne deriva che non viene vietata l’intera origine statunitense, ma sono sottoposte a restrizione soltanto le aree colpite dal focolaio.
Le nuove voci inserite nell’allegato I, parte 1, riguardano:
- US-2.23: Stato del Tennessee, contee di Lincoln, Franklin e Moore;
- US-2.24: Stato dell’Alabama, contee di Madison e Jackson.
Per tali aree sono richiamati i corrispondenti certificati veterinari, le condizioni specifiche e le indicazioni relative alla qualifica sanitaria, con data di chiusura fissata al 4 marzo 2017.
Effetti pratici sul regime di importazione
La modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 comporta che i prodotti avicoli provenienti dalle aree indicate non possano beneficiare delle stesse condizioni di accesso al mercato UE riconosciute al resto del territorio statunitense non interessato dal focolaio. Per gli operatori economici, ciò incide direttamente sulla possibilità di esportare nell’Unione e sulla documentazione veterinaria necessaria per l’ingresso o il transito.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il suo effetto è quindi immediato sul piano della disciplina veterinaria delle importazioni, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone che l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce "US — Stati Uniti" nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all’importazione o al transito di prodotti avicoli.
Regionalizzazione per il focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità
I considerando spiegano che, dopo la conferma il 4 marzo 2017 di HPAI del sottotipo H7N9 in un’azienda avicola nella contea di Lincoln, Tennessee, l’intero territorio statunitense non può più essere considerato indenne. In applicazione dell’accordo UE-USA sulle misure sanitarie, la Commissione riconosce la regionalizzazione e limita le restrizioni alle aree colpite, ossia le contee di Lincoln, Franklin e Moore in Tennessee e Madison e Jackson in Alabama.
Contenuto delle nuove voci territoriali
L’allegato inserisce in ordine numerico le nuove voci US-2.23 e US-2.24: per lo Stato del Tennessee, contee di Lincoln, Franklin e Moore; per lo Stato dell’Alabama, contee di Madison e Jackson. Per entrambe le voci sono previste condizioni sanitarie e di certificazione specifiche, con data di chiusura del 4.3.2017, e vengono richiamati i relativi modelli di certificato veterinario e garanzie complementari indicati nell’allegato.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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