Circolare numero 49 del 15-3-2004
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’UNSIC per la riscossione dei contributi associativi su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i contenuti essenziali della convenzione stipulata tra INPS e UNSIC per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono precisati i pensionati che possono rilasciare delega, le modalità di compilazione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, oltre agli aspetti finanziari, alle responsabilità, ai rapporti locali e alle istruzioni contabili. È inoltre indicato il codice INPS attribuito alla UNSIC.
Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e UNSIC per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e gestione delle deleghe, la decorrenza delle stesse e delle revoche, la misura del contributo, nonché gli aspetti finanziari, contabili e organizzativi della convenzione.
Ambito soggettivo
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata fa espresso riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati anche l’importo del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.l.vo 196/03. Il documento deve essere controfirmato dal responsabile locale della UNSIC.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della UNSIC abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’organizzazione.
Decorrenza delle deleghe
Le nuove deleghe e le revoche vengono acquisite e producono effetti entro tre mesi dalla presentazione. Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, la trasmissione deve avvenire alla sede INPS che ha in carico la pensione; gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione.
Le deleghe, controfirmate dal soggetto abilitato, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS all’UNSIC con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, ciascuna sede periferica deve consegnare alla struttura locale della UNSIC:
- l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate relative alle deleghe presentate nel trimestre precedente, con indicazione del motivo della mancata attivazione per quelle non attivate;
- l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione;
- l’elenco dei soggetti che hanno presentato revoca.
Revoca e concorrenza tra più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; in tal caso prevale la delega successiva.
È espressamente escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente.
Quando la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la sede periferica la acquisisce con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo. Rispetto alle convenzioni precedenti, per le revoche pervenute direttamente all’INPS non sussiste più l’obbligo della sede di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, indicato nel testo della delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il precedente scaglione e non oltre il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari e responsabilità
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse. Tali adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la UNSIC.
Con l’articolo 10, la UNSIC esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la UNSIC si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Rapporti a livello locale
I rapporti operativi con le strutture periferiche della UNSIC sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono fare riferimento per la soluzione di eventuali problematiche.
Le questioni non risolvibili in sede locale devono essere sottoposte al livello centrale per l’esame congiunto della Direzione Generale e delle strutture nazionali della UNSIC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla UNSIC è attribuito il codice INPS 4A.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/112, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA 27/112, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale, come già precisato nella circolare.
Punti principali
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la disciplina richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati anche la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del d.l.vo 196/03. La delega deve essere controfirmata dal responsabile locale della UNSIC. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali della UNSIC.
Decorrenza della delega e adempimenti delle sedi
Le nuove deleghe e le revoche sono acquisite ed efficaci entro tre mesi dalla presentazione. Per le deleghe già presentate da pensionati titolari di pensione, la UNSIC deve trasmetterle alla sede INPS competente sulla pensione; gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di presentazione. Le deleghe, controfirmate dal soggetto abilitato, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, di cui una viene restituita dall’INPS con timbro e firma per ricevuta. Entro aprile, luglio, ottobre e gennaio, le sedi periferiche devono consegnare alla struttura locale della UNSIC l’elenco delle deleghe attivate e non attivate del trimestre precedente, quello delle deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione e quello delle revoche.
Revoca della delega e pluralità di deleghe
Se il pensionato ha rilasciato delega a più organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso produce effetti la delega successiva. È escluso che una nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la revoca arriva direttamente dall’interessato all’INPS, la sede periferica la acquisisce con efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo. Rispetto alle convenzioni precedenti, per queste revoche non è più previsto l’obbligo di avvisare preventivamente l’organizzazione sindacale prima dell’acquisizione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente tale soglia e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli aspetti relativi ai rapporti finanziari, alle spese e alle rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e la UNSIC.
Esonero da responsabilità
La UNSIC esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la UNSIC si impegna a ristorare l’INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Rapporti a livello locale e codice INPS
A livello locale i rapporti con le strutture periferiche della UNSIC sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti dell’organizzazione devono rivolgersi per le problematiche operative. Le questioni non risolte in sede locale devono essere rimesse al livello centrale. Alla UNSIC è attribuito il codice INPS 4A.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti GPA 25/112, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA 27/112, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale.
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