L.R. Abruzzo 15/2007
Sostituzione dell'art. 164 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sostituisce nell’ordinamento Abruzzo la disciplina sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, prevedendo la prosecuzione delle commissioni già costituite fino all’insediamento delle nuove, da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore. Regola inoltre la designazione unitaria dei rappresentanti delle imprese artigiane e prevede un commissario straordinario se le commissioni non possono essere costituite.
Funzionamento delle Commissioni artigianato provinciali e regionale
Funzionamento delle Commissioni artigianato provinciali e regionale
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, sostituendo integralmente il testo dell’art. 164 della legge finanziaria regionale 2004. La norma definisce il regime di continuità degli organi, le modalità di designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane e l’eventuale ricorso a un commissario straordinario.
Continuità delle Commissioni e termine per il rinnovo
Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a operare fino all’insediamento delle nuove Commissioni. Il rinnovo deve avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale del 25 giugno 2007, n. 15.
Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane
I rappresentanti delle imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi sono designati unitariamente dalle associazioni artigiane regionali di categoria che:
- aderiscono alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL;
- sono firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.
La previsione richiama i soggetti individuati dalla normativa regionale sull’artigianato e disciplina il criterio di rappresentanza per la composizione delle Commissioni.
Commissario straordinario in caso di mancata costituzione
Se non è possibile procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, su proposta dell’Assessore competente per materia. Il Commissario esercita le funzioni attribuite alle Commissioni stesse fino alla ricostituzione degli organi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La disciplina ha dunque un ambito applicativo immediato ma funzionalmente limitato alla fase di rinnovo delle Commissioni prevista dalla norma.
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