Regolamento (UE) 2020/1693
Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2020/1693 interviene sul regolamento (UE) 2018/848 per rinviare di un anno la sua data di applicazione e numerose scadenze ad essa collegate. La misura è adottata in ragione delle difficoltà eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, che ostacolano la preparazione degli Stati membri, degli operatori e dei paesi terzi al nuovo quadro normativo sulla produzione biologica. Il regolamento proroga inoltre alcune date relative a deroghe, relazioni e poteri della Commissione, nonché i termini di riconoscimento di paesi terzi, autorità e organismi di controllo. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Rinvio di un anno della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, con conseguente adeguamento di varie scadenze collegate e delle date di riconoscimento per paesi terzi, autorità e organismi di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (UE) 2018/848 e, in via indiretta, agli operatori del settore biologico, agli Stati membri, ai paesi terzi riconosciuti equivalenti, nonché alle autorità e agli organismi di controllo nei paesi terzi. L’intervento riguarda esclusivamente il differimento di date e termini previsti dal quadro sulla produzione biologica e dall’etichettatura dei prodotti biologici, senza modificare nel merito le regole tecniche di produzione. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce esclusioni ulteriori, ma proroga talune scadenze già previste nel regolamento modificato.
Rinvio di date del quadro sulla produzione biologica
Il regolamento (UE) 2020/1693 interviene sul regolamento (UE) 2018/848 per spostarne in avanti l’applicazione e una serie di scadenze connesse. La scelta è motivata dalle conseguenze eccezionali della pandemia di COVID-19, che rendono non realistico pretendere da Stati membri, operatori del settore biologico e paesi terzi un adeguamento tempestivo al nuovo regime.
Contesto e finalità dell’intervento
I considerando sottolineano che il regolamento (UE) 2018/848 aveva introdotto un nuovo quadro per la produzione biologica con applicazione prevista dal 1° gennaio 2021, ma che la crisi sanitaria ha reso necessario un rinvio per garantire certezza del diritto, continuità degli scambi e corretto funzionamento del mercato. Il legislatore dell’Unione afferma espressamente che le circostanze eccezionali della pandemia e le risorse aggiuntive richieste giustificano un differimento uniforme di un anno.
Ambito delle modifiche
L’atto non riscrive la disciplina sostanziale della produzione biologica, ma modifica esclusivamente alcune date inserite nel regolamento (UE) 2018/848. Le proroghe riguardano:
- la data di applicazione generale del regolamento;
- termini relativi a deroghe, relazioni e atti della Commissione;
- date contenute in più punti dell’allegato II;
- i termini di riconoscimento dei paesi terzi equivalenti e delle autorità e organismi di controllo nei paesi terzi.
Rinvio della data di applicazione
La modifica centrale è contenuta nell’articolo 1, punti 6 e 7, che posticipano la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022. Di conseguenza, anche la formulazione dell’articolo 61, secondo comma, viene sostituita per stabilire in modo espresso che il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Proroghe delle altre scadenze nel regolamento (UE) 2018/848
Il regolamento modifica una serie di date specifiche già previste nel regolamento originario. In particolare, vengono rinviati termini presenti negli articoli 29, 48, 49, 53 e 57. Le proroghe incidono su scadenze che vanno dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026, nonché su date intermedie come il 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2028 e 31 dicembre 2035, tutte posticipate di un anno nei casi indicati dal testo.
Adeguamenti dell’allegato II
Anche l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è oggetto di proroghe puntuali. Le modifiche interessano varie parti tecniche dell’allegato:
- parte I, punto 1.5: rinvio di termini al 31 dicembre 2031 e al 31 dicembre 2026;
- parte II, punti 1.9.1.1, 1.9.2.1, 1.9.3.1 e 1.9.4.2: rinvio dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 e dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026;
- parte III, punto 3.1.2.1: rinvio dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022;
- parte VII, punto 1.1: rinvio dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Questi adeguamenti confermano che il rinvio non è solo generale, ma si estende a numerosi termini tecnici del sistema biologico.
Riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo
Per i paesi terzi riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, la scadenza del riconoscimento è prorogata al 31 dicembre 2026. La ratio è evitare perturbazioni negli scambi e consentire a tali paesi di transitare verso un accordo commerciale con l’Unione oppure verso la piena conformità al regolamento (UE) 2018/848.
In parallelo, per le autorità e gli organismi di controllo nei paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il termine è prorogato al 31 dicembre 2024. La proroga intende dare loro il tempo necessario per assorbire l’impatto della pandemia e prepararsi al nuovo quadro normativo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo richiama espressamente l’urgenza dell’intervento e la conseguente deroga al periodo di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità del rinvio per effetto della pandemia
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/848 per assicurare il corretto funzionamento del settore biologico, la certezza del diritto e l’assenza di perturbazioni del mercato in un contesto segnato dalla pandemia di COVID-19. Il rinvio è giustificato dall’impossibilità, per Stati membri e operatori, di prepararsi adeguatamente al nuovo quadro entro la data originaria del 1° gennaio 2021.
Rinvio della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848
La data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 è posticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, mediante modifica dell’articolo 60 e dell’articolo 61, secondo comma, che viene sostituito prevedendo espressamente l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Proroga di scadenze connesse a deroghe, relazioni e poteri della Commissione
Sono rinviate numerose date contenute nel regolamento (UE) 2018/848, in particolare nell’articolo 29, paragrafo 4; articolo 48, paragrafo 1, secondo comma; articolo 49; articolo 53, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 7; e articolo 57, paragrafo 1. Le proroghe riguardano, tra l’altro, il termine del 31 dicembre 2024 portato al 31 dicembre 2025, il 31 dicembre 2025 portato al 31 dicembre 2026, il 31 dicembre 2021 portato al 31 dicembre 2022, il 31 dicembre 2035 portato al 31 dicembre 2036, il 1° gennaio 2028 portato al 1° gennaio 2029, il 1° gennaio 2026 portato al 1° gennaio 2027, e il 1° gennaio 2025 portato al 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2025 portato al 31 dicembre 2026.
Proroga di date nell’allegato II sul quadro tecnico di produzione
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato in varie parti: nella parte I, punto 1.5, alcune scadenze sono spostate dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2031 e dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026; nella parte II, punti 1.9.1.1, 1.9.2.1, 1.9.3.1 e 1.9.4.2, sono rinviate date dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 e dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026; nella parte III, punto 3.1.2.1, il termine del 1° gennaio 2021 è sostituito dal 1° gennaio 2022; nella parte VII, punto 1.1, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal 31 dicembre 2024.
Riconoscimento dei paesi terzi equivalenti
Per i paesi terzi riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, la scadenza del riconoscimento è prorogata di un anno fino al 31 dicembre 2026. La proroga serve a consentire a tali paesi di adeguarsi al nuovo quadro, sia mediante conclusione di un accordo commerciale con l’Unione sia mediante piena conformità degli operatori al regolamento (UE) 2018/848.
Riconoscimento di autorità e organismi di controllo nei paesi terzi
Per le autorità e gli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la scadenza del riconoscimento è prorogata al 31 dicembre 2024. Il differimento è motivato dalla necessità di consentire a tali soggetti e agli operatori certificati nei paesi terzi di superare l’impatto della pandemia e di prepararsi al nuovo quadro normativo.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre richiamata l’urgenza, con deroga al periodo di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.
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