Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1988

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»

Normativa europea32020R1988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, in un unico testo, le regole operative per la gestione di numerosi contingenti tariffari agricoli nel sistema "primo arrivato, primo servito". Definisce il metodo di attribuzione, i sottoperiodi, la documentazione richiesta, l’uso finale e le cauzioni per i contingenti che impongono obblighi di trasformazione o qualità. Contiene inoltre norme settoriali specifiche per cereali, riso, ortofrutta, vino, carni bovine, suine, ovine e caprine, latte, uova, pollame, altri prodotti agricoli trasformati, con allegati che elencano quantitativi, dazi e prove di origine.

Norme comuni e settoriali per la gestione, secondo il principio "primo arrivato, primo servito", di numerosi contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli, con condizioni documentali, qualitative e di uso finale per specifiche merci.

Ambito di applicazione

Si applica ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I relativi a prodotti agricoli importati nell’Unione europea da paesi terzi o, in alcuni casi, da paesi specifici indicati nei singoli contingenti. Copre sia contingenti autonomi sia contingenti derivanti da accordi internazionali dell’Unione, inclusi contingenti con origine Ucraina, Moldova, Georgia, Serbia, Kosovo, Svizzera, Turchia, Israele, Norvegia, Islanda, Fær Øer, Bangladesh, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e altri paesi terzi. Si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2021; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione. Alcuni contingenti sono gestiti in sottoperiodi; per altri sono previste esclusioni o deroghe specifiche al regime doganale generale e al meccanismo di gestione cronologica previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988: gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito"

Il regolamento ha la funzione di riordinare e unificare le norme operative relative alla gestione di numerosi contingenti tariffari agricoli dell’Unione, sostituendo una pluralità di atti settoriali precedenti. La ratio, chiarita nei considerando, è quella di assicurare semplificazione, trasparenza e continuità operativa dopo l’abrogazione di precedenti regimi gestionali, mantenendo aperti i contingenti e adattandoli al metodo cronologico di attribuzione delle importazioni.

Ambito di applicazione e struttura del regolamento

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I, disciplinando il metodo di gestione, i periodi contingentali e gli eventuali sottoperiodi, nonché i requisiti di trasformazione, uso finale, qualità, cauzione e documentazione. Il regolamento si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Metodo di gestione dei contingenti

L’articolo 2 stabilisce che i contingenti tariffari siano gestiti dall’Unione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica, in coerenza con gli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. È prevista una deroga all’applicazione di alcune disposizioni dell’articolo 53 di tale regolamento per una serie di numeri d’ordine indicati espressamente. L’articolo 3 chiarisce il trattamento dei quantitativi non utilizzati nei sottoperiodi: tali quantitativi confluiscono nel sottoperiodo successivo, ma non nel periodo contingentale seguente.

Documentazione, prove di origine e documenti elettronici

L’articolo 4 disciplina le prove documentali richieste per i singoli contingenti, distinguendo tra prova di origine, certificato di origine, certificato di autenticità e altre prove eventualmente necessarie. L’articolo rinvia, a seconda dei casi, al regolamento (UE) n. 952/2013, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e alle norme di origine preferenziale previste da specifici accordi internazionali. L’articolo 5 introduce una flessibilità in caso di forza maggiore: le autorità nazionali possono rilasciare o accettare copie digitali dei documenti ufficiali, purché siano rispettate condizioni formali e sia garantita la ragionevole certezza dell’autenticità e della validità. L’articolo 6 consente alla Commissione di effettuare controlli nei paesi terzi, insieme alle autorità locali, per verificare il rispetto delle condizioni necessarie al rilascio dei documenti.

Norme settoriali per i cereali

Nella sezione sui cereali, gli articoli 7-11 disciplinano diversi contingenti relativi a patate dolci, manioca e altri tuberi, orzo e frumento. L’articolo 7 chiarisce alcune definizioni tecniche per specifici numeri d’ordine, ad esempio la qualificazione delle patate dolci destinate al consumo umano e dei prodotti del codice NC ex 0714 10 00. Gli articoli 8 e 9 contengono definizioni e requisiti qualitativi per il contingente 09.0076 sull’orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, imponendo valori minimi di peso specifico, percentuale massima di semi danneggiati, tenore di umidità e quota minima di semi sani, oltre a obblighi di trasformazione e cauzioni. È previsto il riconoscimento dei certificati FGIS statunitensi e un controllo su almeno il 3 % del prodotto importato quando tali certificati siano utilizzati. L’articolo 11 disciplina i contingenti 09.0074 e 09.0075 sul frumento duro e tenero di qualità minima, prevedendo cauzioni specifiche, analisi campionarie e perdita del beneficio in caso di qualità insufficiente, con trattenuta di 5 EUR per 1 000 kg per i quantitativi non conformi.

Riso

L’articolo 12 assoggetta il contingente 09.0139 al regime di uso finale, imponendo che tutto il riso importato sia trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica. La richiesta di autorizzazione deve indicare il luogo di trasformazione e può fare riferimento a un’impresa e a uno Stato membro, oppure a un massimo di cinque stabilimenti. La cauzione è svincolata se la trasformazione è provata entro il termine; se il termine è superato, il rilascio è ridotto del 2 % per ogni giorno di ritardo. L’articolo 13, relativo al contingente 09.0141 per il riso originario del Bangladesh, richiede il certificato di origine, regola la sua validità temporale e rinvia alle diciture ufficiali elencate nell’allegato III.

Ortofrutticoli e succhi di frutta

Gli articoli 14 e 15 disciplinano i contingenti per arance dolci di alta qualità, ibridi di agrumi "Minneolas" e succhi di arancia concentrati congelati. Vengono precisate caratteristiche qualitative e fisiche molto dettagliate, incluse soglie di difetti, tenore di Brix e densità. L’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine; per i succhi di arancia concentrati può essere utilizzato un attestato generale preventivo che escluda la presenza di succo di arance sanguigne.

Vino

L’articolo 16 contiene regole specifiche per i contingenti vinicoli, in particolare per Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo. L’esenzione da dazi è subordinata alla condizione che i vini importati non beneficino di sovvenzioni all’esportazione; se tali sovvenzioni sono versate da Serbia, Macedonia del Nord o Kosovo, l’esenzione può essere sospesa. È richiesto il documento VI-1 o VI-2 secondo il regolamento (UE) 2018/273. Il regolamento prevede inoltre consultazioni per adeguare i quantitativi di determinati contingenti trasferendo volumi da un contingente all’altro.

Carni bovine: contingenti, sottocontingenti e condizioni di trasformazione

La disciplina delle carni bovine è una delle più articolate. Gli articoli 17 e 18 strutturano i contingenti principali 09.0144 e 09.0145 in sottocontingenti distinti (09.0161/09.0162 e 09.0163/09.0164), riservati a specifiche categorie di prodotti. L’articolo 18 definisce in modo analitico il "prodotto A" e il "prodotto B" sulla base della composizione e di parametri tecnici, incluso il rapporto collagene/proteine, la percentuale di carne magra e i trattamenti termici. L’articolo 19 prevede l’uso dell’equivalente carni non disossate, impone la trasformazione del prodotto entro 3 mesi e la prova entro 7 mesi, con meccanismi di svincolo parziale o rimborso della cauzione anche oltre i termini, secondo condizioni specifiche. Gli articoli 20 e 25-27 regolano i contingenti sugli "hampes" congelati e sulle carni bovine di alta qualità, richiedendo certificati di autenticità, definizioni del prodotto, controlli, validità dei certificati e pubblicazione degli organismi emittenti. L’articolo 21 disciplina i giovani bovini maschi destinati all’ingrasso, imponendo un periodo minimo di ingrasso di 120 giorni nello Stato membro di importazione e il regime di uso finale. L’articolo 22 tratta i bovini non destinati alla macellazione, vietando la macellazione per quattro mesi e richiedendo documentazione genealogica per alcuni contingenti e razze.

Latte e prodotti lattiero-caseari

L’articolo 28 definisce il "formaggio fuso" per il contingente 09.0151 e sottopone i prodotti al regime di uso finale. L’articolo 29 gestisce il contingente 09.0153 come contingente principale con due sottocontingenti, uno per il burro e l’altro per altre materie grasse del latte, indicando anche coefficienti di conversione per i prodotti espressi in forme diverse dal burro. Il regime è destinato a facilitare la corretta allocazione dei quantitativi tra le diverse forme commerciali del prodotto.

Carni suine, ovine e caprine

L’articolo 30 precisa il contenuto del "filetto" suino ai fini del contingente 09.0118. L’articolo 31, dedicato alle carni ovine e caprine, definisce il capretto e stabilisce coefficienti di conversione per il peso carcassa. Per i contingenti legati ad accordi preferenziali, la prova di origine segue il formato previsto da ciascun accordo; per i contingenti non preferenziali è richiesto un documento rilasciato dall’autorità competente del paese terzo, contenente informazioni minime sullo speditore, il prodotto, la quantità, i contrassegni e il numero d’ordine del contingente.

Altri contingenti dell’allegato I

L’allegato I elenca un numero molto elevato di contingenti tariffari: cereali, prodotti a base di cereali e zuccheri, frutta e ortaggi freschi e trasformati, carni bovine, suine, ovine e caprine, pollame, uova, latticini, alcole etilico di origine agricola e altri prodotti agricoli trasformati. Per ciascun contingente sono indicati numero d’ordine, base giuridica specifica, origine, quantità, periodo contingentale, eventuali sottoperiodi, prova di origine, dazio applicabile, cauzione e condizioni specifiche. L’allegato II contiene i modelli dei certificati; l’allegato III elenca le diciture da utilizzare sul certificato di origine del riso bangladese; l’allegato IV indica le autorità competenti per il rilascio dei certificati di autenticità per alcuni contingenti di ortofrutta.

Disposizioni principali

Ambito e principi comuni di gestione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il metodo di gestione dei contingenti tariffari dell’allegato I, i periodi contingentali e gli eventuali sottoperiodi, i requisiti di trasformazione, uso finale e qualità, le cauzioni e i documenti giustificativi. L’articolo 2 prevede che i contingenti siano gestiti dall’Unione secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali, ai sensi degli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con alcune deroghe all’articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3 per specifici numeri d’ordine. L’articolo 3 disciplina il riporto dei quantitativi non utilizzati tra sottoperiodi, ma non tra periodi contingentali successivi.

Documentazione, forza maggiore e controlli

L’articolo 4 regola le prove documentali richieste: prova di origine, certificati di origine, certificati di autenticità e altre prove eventualmente necessarie, rinviando anche al regolamento (UE) n. 952/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 5 consente, in caso di forza maggiore, l’uso di copie digitali dei documenti ufficiali con specifiche condizioni di invio e impegno alla produzione dell’originale; le autorità doganali devono comunque esercitare la dovuta diligenza. L’articolo 6 consente controlli in paesi terzi, svolti congiuntamente alle autorità locali, per verificare le condizioni a monte del rilascio dei documenti ufficiali.

Definizioni e requisiti settoriali su cereali e riso

Gli articoli 7-13 fissano definizioni merceologiche e condizioni specifiche per diversi contingenti di cereali e riso. Per taluni contingenti di manioca/patate dolci si chiariscono le classificazioni NC; per l’orzo del contingente 09.0076 si definiscono "semi danneggiati" e "semi di orzo sano, leale e mercantile" e si impongono requisiti di qualità, trasformazione in malto entro 6 mesi e successiva trasformazione in birra invecchiata in fusti di legno di faggio entro 150 giorni. Sono previste cauzioni e meccanismi di svincolo, oltre al riconoscimento di certificati FGIS degli Stati Uniti e controlli a campione su almeno il 3 % delle importazioni in presenza di tali certificati. Per il contingente 09.0139 sul riso importato dal Bangladesh si impone il regime di uso finale e la trasformazione entro 6 mesi, con riduzioni della cauzione del 2 % al giorno in caso di ritardi e obbligo di prova entro ulteriori 6 mesi dal termine. Per il contingente 09.0141 sul riso dal Bangladesh si richiede un certificato di origine valido 90 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio; sono previste regole sulle diciture ufficiali e sui tassi di conversione per diverse forme di riso.

Ortofrutticoli e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gli articoli 14 e 15 definiscono arance dolci di alta qualità, ibridi di agrumi "Minneolas" e succhi di arancia concentrati congelati, con criteri tecnici dettagliati, incluse soglie di difetti e parametri fisici. Per tali contingenti è richiesto un certificato di autenticità conforme a modelli allegati, rilasciato dalle autorità del paese di origine; per i succhi di arancia concentrati può essere usato, in alternativa, un attestato generale che escluda il succo di arance sanguigne, trasmesso preventivamente alla Commissione.

Regime per il vino

L’articolo 16 disciplina i contingenti per vino provenienti da Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo, oltre ad altri contingenti vinicoli. L’esenzione da dazi è subordinata all’assenza di sovvenzioni all’esportazione; per i prodotti serbi, macedoni e kosovari si prevede la sospensione dell’esenzione se sono concessi sussidi all’esportazione. È richiesto il documento VI-1 o l’estratto VI-2 secondo il regolamento (UE) 2018/273. Sono previste consultazioni per riequilibrare i quantitativi tra sottocontingenti in presenza di determinate condizioni.

Carni bovine: gestione, definizioni, uso finale e cauzioni

Gli articoli 17-27 regolano in modo articolato i contingenti per carni bovine. Alcuni contingenti principali sono suddivisi in sottocontingenti funzionali: 09.0144 in 09.0161 e 09.0162; 09.0145 in 09.0163 e 09.0164. L’articolo 18 definisce "prodotto A" e "prodotto B" sulla base della composizione, del tenore di collagene/proteine, della percentuale di carne magra e di specifici trattamenti. L’articolo 19 impone che i quantitativi siano espressi in equivalente carni non disossate, che la trasformazione avvenga entro 3 mesi e che la prova sia fornita entro 7 mesi, con possibile rimborso parziale della cauzione entro 18 mesi in presenza di prova tardiva; prevede anche controlli analitici e determinati criteri di riduzione della cauzione. Gli articoli 20 e 25-27 disciplinano i "hampes" congelati e le carni bovine di alta qualità, richiedendo certificati di autenticità, certificati di provenienza, validità limitata nel tempo, regole di vistatura e pubblicazione degli organismi emittenti. L’articolo 21 disciplina i giovani bovini maschi destinati all’ingrasso, con obbligo di ingrasso per almeno 120 giorni nello Stato membro di importazione e regime di uso finale; l’articolo 22 regola i bovini non destinati alla macellazione, con divieto di macellazione per 4 mesi salvo forza maggiore e documentazione genealogica per specifiche razze.

Latte e prodotti lattiero-caseari

L’articolo 28 definisce il "formaggio fuso" ai fini del contingente 09.0151 e sottopone i prodotti importati a regime di uso finale. L’articolo 29 gestisce il contingente 09.0153 come contingente principale suddiviso in due sottocontingenti, 09.0159 e 09.0160, rispettivamente per burro e altre materie grasse provenienti dal latte, con coefficienti di conversione specifici per i prodotti non espressi in burro.

Carni suine, ovine e caprine

L’articolo 30 chiarisce il contenuto del "filetto" suino ai fini del contingente 09.0118. L’articolo 31 definisce "capretto" e stabilisce coefficienti per convertire il peso netto in equivalente peso carcassa; distingue inoltre i contingenti tariffari preferenziali e non preferenziali, imponendo, ove non vi sia un accordo preferenziale, la presentazione di un documento del paese terzo di origine con dati minimi sullo speditore, il prodotto, la quantità, i contrassegni e il numero del contingente.

Altri contingenti e allegati

L’allegato I elenca i contingenti per ciascun numero d’ordine con origine, quantitativi, periodi, dazi e, se previsto, documentazione di origine e condizioni specifiche. Sono inclusi contingenti per cereali, zucchero, ortofrutta, carne, latte, uova, pollame, altri prodotti agricoli trasformati e alcole etilico di origine agricola. L’allegato II contiene i modelli dei certificati di conformità, origine e autenticità; l’allegato III reca le diciture per il certificato di origine del riso bangladese; l’allegato IV elenca le autorità competenti per i certificati di autenticità nei contingenti di cui all’articolo 15.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeagricolturaunione doganalecontingenti tariffarinorme di origine

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.