Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1717

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione dell’11 novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)]

Normativa europea32020R1717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vinagre de Jerez". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo pervenute opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. Il testo ha natura meramente esecutiva e rende efficace la modifica del disciplinare già pubblicata.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della DOP "Vinagre de Jerez".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Vinagre de Jerez", registrata a livello UE, e in particolare alla modifica del relativo disciplinare richiesta dalla Spagna. Ha effetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo un regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina nuovi prodotti o operatori in generale, ma solo l’approvazione della modifica del disciplinare di una specifica DOP.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Vinagre de Jerez" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vinagre de Jerez". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue l’istruttoria avviata sulla domanda presentata dalla Spagna.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Esito dell’istruttoria e assenza di opposizioni

Dopo la pubblicazione, non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per approvare la modifica del disciplinare.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Vinagre de Jerez" (DOP). Il regolamento non introduce nuove regole sostanziali generali, ma rende efficace la modifica del disciplinare della specifica DOP già oggetto di pubblicazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Vinagre de Jerez" (DOP).

Base giuridica e qualificazione della modifica

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente necessità di pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi contenziosi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti di qualitàdenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.