Regolamento (UE) 2020/1694
Regolamento (UE) 2020/1694 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole sui veicoli di fine serie previste dal regolamento (UE) n. 168/2013, per consentire lo smaltimento degli stock di veicoli della categoria L colpiti dalla crisi COVID-19. La misura riguarda i veicoli Euro 4 la cui omologazione UE diventa invalida dal 1° gennaio 2021 e consente la loro commercializzazione, immatricolazione o messa in circolazione fino al 31 dicembre 2021, entro limiti quantitativi predeterminati. Sono previsti un procedimento di richiesta alle autorità nazionali e un obbligo di comunicazione alla Commissione entro il 1° luglio 2021.
Modifica temporanea del regolamento (UE) n. 168/2013 per introdurre misure specifiche sui veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli della categoria L conformi a un tipo la cui omologazione UE diventa invalida il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013. Riguarda i costruttori che intendano mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione tali veicoli come "veicoli di fine serie" e le autorità nazionali degli Stati membri competenti a decidere sulle richieste. La deroga opera fino al 31 dicembre 2021 ed è limitata quantitativamente ai veicoli in giacenza al 15 marzo 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è testo rilevante ai fini del SEE.
Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19
Il regolamento (UE) 2020/1694 modifica in via mirata il regolamento (UE) n. 168/2013 per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla filiera e sulla domanda dei veicoli della categoria L. Il legislatore UE rileva che la disciplina ordinaria dei veicoli di fine serie non è sufficiente a gestire gli stock di veicoli Euro 4 destinati a restare invenduti al passaggio alla fase Euro 5 dal 1° gennaio 2021.
Finalità e contesto della modifica
La crisi COVID-19 ha provocato perturbazioni dell'approvvigionamento di parti e componenti essenziali e un forte rallentamento delle vendite, con conseguenti ritardi nello smaltimento delle giacenze dei costruttori. Per evitare perturbazioni del mercato e consentire lo smaltimento controllato degli stock, il regolamento introduce una misura eccezionale e temporanea, limitata ai veicoli che risultavano già in deposito al 15 marzo 2020.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La misura riguarda i veicoli della categoria L conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE diventerà invalida il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013. In concreto, si tratta dei veicoli che potranno essere trattati come "veicoli di fine serie" nel corso del 2021. La disciplina interessa i costruttori che intendano commercializzare, immatricolare o mettere in circolazione tali veicoli, nonché le autorità nazionali chiamate a valutare le richieste nei singoli Stati membri.
Deroga alla disciplina ordinaria dei veicoli di fine serie
Con l'inserimento dell'articolo 44 bis, il regolamento consente, in deroga all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 168/2013, la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli interessati fino al 31 dicembre 2021. La deroga non è automatica, ma subordinata al rispetto dei limiti e della procedura previsti dal nuovo articolo.
Limiti quantitativi e condizione di giacenza
Il numero complessivo di veicoli agevolabili non può superare il quantitativo dei veicoli la cui omologazione UE diverrà invalida il 1° gennaio 2021 e che erano in giacenza al 15 marzo 2020. Il legislatore ha così inteso mantenere la misura strettamente collegata alle scorte esistenti all'inizio della crisi, evitando espansioni quantitative della deroga.
Procedura presso le autorità nazionali
Il costruttore deve presentare una richiesta all'autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli dovranno essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione. Nella richiesta deve essere indicato il numero di veicoli per i quali si chiede la deroga. L'autorità nazionale decide entro un mese dal ricevimento della domanda se e quanti veicoli di fine serie possono essere immatricolati nel proprio territorio.
Documentazione e tracciabilità
Per i veicoli immessi in circolazione ai sensi della deroga, il certificato di conformità deve riportare una menzione speciale che li qualifica come veicoli di "fine serie – 2021". La previsione assicura la tracciabilità della deroga e la riconoscibilità del regime applicato.
Comunicazione alla Commissione e decorrenza
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 1° luglio 2021, il numero di veicoli per i quali è stata riconosciuta la condizione di fine serie. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento UE.
Disposizioni principali
Deroga temporanea per i veicoli di fine serie
Inserisce l'articolo 44 bis nel regolamento (UE) n. 168/2013. In deroga all'articolo 44, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE diverrà invalida il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione come veicoli di fine serie fino al 31 dicembre 2021.
Limite quantitativo collegato alle giacenze del 15 marzo 2020
Il numero di veicoli di fine serie ammessi non può superare il numero di veicoli la cui omologazione UE diverrà invalida il 1° gennaio 2021 e che erano in giacenza al 15 marzo 2020. La misura è quindi circoscritta ai veicoli effettivamente stoccati all'inizio dell'emergenza COVID-19.
Procedura di autorizzazione nazionale
Il costruttore che intenda avvalersi della deroga presenta una richiesta all'autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione, indicando il numero di veicoli per i quali chiede la deroga. L'autorità nazionale decide entro un mese dal ricevimento della richiesta se e quanti veicoli possono essere immatricolati nel proprio territorio.
Indicazione sul certificato di conformità
Per i veicoli entrati in circolazione ai sensi della deroga, il certificato di conformità deve riportare una menzione speciale che identifica il veicolo come "fine serie – 2021".
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Entro il 1° luglio 2021 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di veicoli per i quali è stata riconosciuta la condizione di fine serie ai sensi del nuovo articolo 44 bis.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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