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Parere

Parere del Garante n. 579 del 09/10/2025

Parere alla Provincia autonoma di Bolzano su una proposta di legge di modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante la “Struttura organizzativa del servizio sanitario provinciale” - 9 ottobre 2025

Garante Privacy579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina una proposta di legge provinciale che introduce nella disciplina dell’organizzazione del servizio sanitario dell’Alto Adige una trasmissione limitata di dati personali dalla Provincia all’Azienda sanitaria. I dati riguardano solo gli assistiti beneficiari dell’assegno di cura e l’inquadramento del loro livello di non autosufficienza, con finalità di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività assistenziali in ambito sociosanitario. Il Garante considera la proposta coerente con i principi di finalità e minimizzazione, anche alla luce della limitazione del trattamento a un unico flusso informativo e delle precisazioni introdotte sulle basi di interesse pubblico rilevante. Restano però necessari ulteriori presidi: in particolare, il regolamento di esecuzione previsto dalla proposta dovrà essere sottoposto preventivamente al parere del Garante.

Parere favorevole con condizione sulla proposta di legge della Provincia autonoma di Bolzano che modifica la l.p. n. 3/2017 sulla struttura organizzativa del servizio sanitario provinciale, introducendo la trasmissione di dati sull’assegno di cura e sulla non autosufficienza all’Azienda sanitaria.

Parere sulla proposta di legge provinciale in materia di integrazione sociosanitaria e trasmissione di dati all’Azienda sanitaria

La Provincia autonoma di Bolzano ha richiesto il parere del Garante su una proposta di legge di modifica della l.p. 21 aprile 2017, n. 3, recante la "Struttura organizzativa del servizio sanitario provinciale". Il parere è reso ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy.

Contesto e contenuto dell’intervento normativo

La proposta introduce un nuovo art. 30-bis nella legge provinciale n. 3/2017 e prevede una trasmissione limitata di dati personali dalla Provincia all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il trasferimento riguarda i soli dati identificativi degli assistiti che beneficiano dell’assegno di cura previsto dalla l.p. 12 ottobre 2007, n. 9, nonché l’inquadramento del livello di non autosufficienza.

L’intervento è motivato dall’esigenza di consentire all’Azienda sanitaria di disporre delle informazioni necessarie per la progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività assistenziali in ambito sociosanitario, in un’ottica di integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali.

Quadro normativo richiamato

Nel preambolo e nella motivazione il Garante richiama il quadro di riferimento sull’integrazione sociosanitaria, includendo:

  • l’art. 3-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
  • la legge 30 novembre 1998, n. 419;
  • il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 15083;
  • il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza;
  • la legge 8 novembre 2000, n. 328;
  • l’art. 4, comma 2, della l.p. n. 3/2017.

La Provincia ha inoltre rappresentato che l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, quale unica azienda sanitaria operante sul territorio, partecipa alle attività di programmazione e gestione delle attività assistenziali, ma non dispone del medesimo patrimonio informativo della Provincia, in particolare per i dati relativi all’assegno di cura e alla non autosufficienza.

Valutazioni del Garante sulla struttura della novella

Il Garante prende atto che la versione finale della proposta tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio, nelle quali erano stati richiamati anche possibili profili di sovrapposizione con la disciplina del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dell’ecosistema dei dati sanitari (EDS).

La scelta di limitare il trattamento a un solo flusso informativo, circoscritto ai dati identificativi e all’inquadramento del livello di non autosufficienza, viene considerata idonea a rispettare:

  • il principio di limitazione della finalità, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), GDPR;
  • il principio di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
  • i limiti derivanti dal riparto costituzionale delle competenze, richiamato dall’art. 117 Cost.

Base giuridica e finalità di rilevante interesse pubblico

Su richiesta dell’Ufficio, la proposta chiarisce che le finalità del trattamento rientrano tra quelle di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. u) e v), del Codice, in combinato disposto con l’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR.

Il Garante considera tale precisazione conforme al quadro di protezione dei dati personali, poiché individua in modo più chiaro la base giuridica e la finalità pubblicistica del trattamento, rendendo coerente la trasmissione dei dati con l’obiettivo di integrazione sociosanitaria perseguito dalla norma.

Modalità di comunicazione e garanzie tecniche

Il comma 3 consente la comunicazione anche tramite piattaforme o applicazioni informatiche, purché siano garantite riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. La formulazione è ritenuta compatibile con i principi GDPR, anche alla luce degli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, richiamati dall’art. 25 GDPR.

Regolamento di esecuzione e condizione richiesta

Il comma 4 prevede l’adozione di un regolamento di esecuzione per disciplinare:

  • le tipologie di dati personali oggetto di trasmissione;
  • le operazioni eseguibili;
  • i tempi di conservazione;
  • le misure tecniche e organizzative di sicurezza;
  • la tutela dei diritti degli interessati.

Su questo punto il Garante ribadisce la necessità che il regolamento di esecuzione sia sottoposto al suo preventivo parere. Questa è la condizione espressamente apposta al parere favorevole.

Conclusione

Il Garante esprime quindi parere favorevole sulla proposta di legge provinciale, ma con la condizione che il comma 4 sia integrato in modo da prevedere l’acquisizione del parere del Garante sul regolamento di esecuzione previsto dalla norma.

Punti principali

Oggetto della proposta di legge

La Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto il parere su una modifica della l.p. 21 aprile 2017, n. 3, per consentire la trasmissione all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige dei dati identificativi e dell’inquadramento del livello di non autosufficienza degli assistiti che percepiscono l’assegno di cura.

Finalità del trattamento e base giuridica

La trasmissione è prevista per consentire progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività assistenziali in ambito sociosanitario. Le finalità sono ricondotte alle ipotesi di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 2-sexies, comma 2, lett. u) e v), del Codice, in combinato disposto con l’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR.

Valutazione sulla conformità ai principi GDPR

Il Garante ritiene che la soluzione proposta, limitata ai soli dati necessari e a un trattamento circoscritto, soddisfi i principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, tenendo conto anche della competenza provinciale e del necessario coordinamento con il quadro costituzionale.

Uso di strumenti informatici e sicurezza

La proposta consente la comunicazione anche tramite piattaforme o applicazioni informatiche, purché siano garantite riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. È richiamato il rispetto degli artt. 5 e 25 GDPR.

Condizione posta dal Garante

Il parere è favorevole, ma con la condizione che il comma 4 sia integrato prevedendo espressamente l’acquisizione del parere del Garante sul regolamento di esecuzione che definirà tipologie di dati, operazioni eseguibili, tempi di conservazione, misure di sicurezza e tutela dei diritti degli interessati.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionesanità digitaledati sanitaribasi giuridiche del trattamentointegrazione sociosanitaria

Testo integrale

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