L.R. Abruzzo 6/2001
Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e prodotti da loro derivati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina l’uso degli OGM nel territorio regionale: introduce divieti di coltivazione/allevamento in aree pubbliche, protette e di pregio, esclude da marchi di qualità e contributi le aziende che li utilizzano, vieta la somministrazione in ristorazione collettiva e impone verifiche di etichettatura. Prevede controlli, informazione e sanzioni amministrative. È una disciplina del 2001, oggi di fatto poco attuale per il quadro UE e statale sopravvenuto.
Norme regionali su OGM: divieti, controlli, etichettatura e sanzioni in Abruzzo
Norme regionali su OGM in Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo interviene sul tema degli organismi geneticamente modificati con un impianto di forte impronta precauzionale. Mira a tutelare biodiversità, risorse genetiche locali, qualità delle produzioni agroalimentari e sicurezza alimentare, incidendo su coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione, ristorazione collettiva, ricerca e controlli.
Finalità e principio di precauzione
Il provvedimento dichiara di voler dare attuazione al principio di precauzione rispetto a qualunque uso di OGM o prodotti derivati. La Regione si propone di prevenire i rischi per salute umana e ambiente connessi a coltivazione, allevamento e uso alimentare di tali organismi, e di sostenere ricerca e sperimentazione agricola orientate a biodiversità e paesaggio agrario regionale.
Divieti di coltivazione e allevamento
La disciplina prevede divieti particolarmente ampi sul territorio regionale. È vietata la coltivazione e l’allevamento di piante e animali geneticamente modificati:
- sui terreni di proprietà del demanio regionale;
- sui terreni di proprietà collettiva ricadenti nel territorio regionale;
- nelle aree protette regionali e nei territori di interesse comunitario, nazionale e regionale;
- nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea;
- nei siti inseriti negli elenchi predisposti dall’ARSA nell’ambito della rete regionale di protezione della biodiversità.
Il divieto opera anche per finalità sperimentali. Il testo originario richiama inoltre il divieto di uso di OGM nelle aree protette e in quelle di particolare pregio o tutela.
Effetti su marchi di qualità e finanziamenti regionali
Le aziende agricole che utilizzano OGM, direttamente o indirettamente, sono escluse:
- dall’accesso ai marchi di qualità;
- dall’accesso a qualunque contributo finanziario erogato dalla Regione Abruzzo.
La stessa esclusione si applica alle aziende che utilizzano mangimi contenenti materie prime derivate da piante geneticamente modificate.
Ristorazione collettiva e somministrazione di alimenti
Nella ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, negli ospedali e luoghi di cura, negli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali e nei soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.
I gestori devono inoltre:
- verificare, tramite dichiarazione del fornitore, l’assenza di OGM o di prodotti derivati negli alimenti somministrati;
- assicurarsi che gli alimenti provengano da produzioni segregate prive di OGM;
- esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti, per garantire corretta informazione agli utenti.
Etichettatura e vendita dei prodotti
Per gli esercizi commerciali operanti nel territorio regionale, sia della grande distribuzione sia al dettaglio, è imposto l’obbligo di verificare che i prodotti in vendita siano muniti di etichettatura idonea a indicare l’eventuale presenza di OGM o derivati.
I prodotti contenenti OGM devono essere:
- chiaramente e inequivocabilmente identificabili;
- esposti al pubblico in modo separato;
- collocati in contenitori appositi ed esclusivi.
Ricerca, sperimentazione ed emissioni deliberate
La Regione attribuisce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate:
- alla diversificazione dei sistemi agrari;
- all’individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone;
- alla creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
Sono invece escluse dai finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.
Per le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità, la legge stabilisce che esse possano essere effettuate solo in zone non comprese nel perimetro applicativo della legge regionale. La Regione si riserva inoltre di chiedere l’annullamento delle emissioni che possano provocare contaminazioni biologiche con specie rilevanti per l’agricoltura regionale.
Informazione ai Comuni e agli agricoltori confinanti
La Regione si impegna a comunicare ai Comuni interessati le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l’autorizzazione ministeriale alla sperimentazione.
Il Comune, a sua volta, deve informare gli agricoltori confinanti con l’azienda in cui si svolge la sperimentazione. La previsione è presentata come forma di consenso informato e di trasparenza verso il territorio interessato.
Informazione ed educazione alimentare
La Regione promuove campagne di informazione ed educazione rivolte in particolare a:
- agricoltori;
- consumatori;
- operatori scolastici;
- operatori sanitari.
L’obiettivo è diffondere conoscenze sugli OGM e sui profili connessi alla loro presenza nella filiera alimentare.
Vigilanza e controlli
Per verificare l’attuazione della legge è istituita una commissione di vigilanza presso l’Assessorato Agricoltura. La composizione prevista dal testo consolidato comprende:
- 2 ispettori inseriti con decreto ministeriale nella lista di cui al D.M. 13 ottobre 1994, appartenenti all’Assessorato Agricoltura, all’ARSSA o ad altri enti strumentali regionali;
- 2 funzionari dell’Assessorato Ambiente;
- 2 funzionari dell’Assessorato Sanità.
La commissione esercita il controllo tramite verifiche sulle emissioni deliberate, ispezioni nelle aree soggette a divieto di coltivazione, controlli sulla ristorazione collettiva e controlli sull’etichettatura negli esercizi commerciali.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Le violazioni delle disposizioni in materia di divieti di coltivazione/allevamento, ristorazione collettiva, etichettatura e ricerca sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1,5 milioni a lire 15 milioni.
Alla vigilanza e all’irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente competenti. I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi sulla ricerca e cura delle malformazioni genetiche e a interventi per la tutela del territorio agricolo.
Nota sull’attualità della disciplina
Si tratta di una legge del 2001, costruita in un contesto normativo e tecnico ormai superato in larga parte dalla disciplina europea e statale successiva. Pur non emergendo dall’estratto un’abrogazione espressa, la sua utilità applicativa appare oggi limitata e la disciplina va letta con attenzione rispetto al quadro sopravvenuto.
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