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Messaggio

Messaggio numero 1652 del 14-04-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio disposta dal DL n. 25/2017 e regola l’uso transitorio dei buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017, con indicazioni operative su utilizzo, comunicazioni, riscossione, rimborsi e casi particolari come il progetto regionale "Pronto Badante".

Abrogazione del lavoro accessorio e gestione transitoria dei voucher fino al 31 dicembre 2017

Abrogazione della disciplina del lavoro accessorio e gestione transitoria dei voucher

Il documento riepiloga il quadro normativo relativo al lavoro accessorio e le istruzioni operative per la fase transitoria successiva all’abrogazione della disciplina. Vengono precisati i termini entro cui è ancora possibile utilizzare i buoni lavoro già acquistati, nonché le limitazioni operative per nuove registrazioni e i criteri di rimborso di alcuni versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2017.

Quadro normativo

Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 aveva abrogato e sostituito gli articoli da 70 a 73 del Decreto legislativo n. 276/2003, introducendo una nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio per consentire l’utilizzo delle prestazioni in tutti i settori produttivi e garantire la tracciabilità dei buoni lavoro. L’Istituto aveva già fornito indicazioni con la circolare n. 149/2015.

Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", ha disposto all’articolo 1, comma 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015, relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

La norma ha inoltre previsto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, nel periodo transitorio, l’utilizzo dei buoni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio contenute nelle norme abrogate.

Utilizzo dei buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017

Per tutti i buoni lavoro la cui procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017, i datori di lavoro possono procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative.

Le prestazioni collegate a tali buoni devono essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.

Non è invece possibile registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.

Termini per la riscossione da parte del prestatore

Restano validi i precedenti termini di riscossione dalla data di emissione dei voucher:

  • 24 mesi per i voucher postali;
  • 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e dalle Banche popolari.

Gestione dei voucher telematici e rimborsi

Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati. Tali somme saranno rimborsate dalle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Poiché per la gestione dei rimborsi è necessaria la predisposizione di un apposito applicativo informatico, un successivo messaggio fornirà le istruzioni operative per la gestione e le modalità di rimborso.

Indicazioni operative per le strutture territoriali

Le strutture territoriali dell’Istituto non devono acquisire in procedura i bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all’acquisto di voucher telematici del lavoro accessorio con data di versamento successiva al 17 marzo 2017. Le procedure informatiche sono state adeguate in tal senso.

Anche per i bollettini postali con data di versamento fino al 17 marzo 2017, la procedura non consente l’acquisizione se i dati non risultano conformi rispetto ai flussi informativi già presenti negli archivi.

Nel caso in cui i datori di lavoro presentino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 e aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali devono inviare copia del pagamento alla casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it; l’acquisizione sarà effettuata a livello centrale.

Caso particolare: progetto regionale "Pronto Badante"

Fino al 31 dicembre 2017 è possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro il 17 marzo 2017 per l’esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante".

Tale utilizzo avviene in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per l’esecuzione del progetto regionale "Pronto Badante", approvata con Determinazione presidenziale n. 8 del 2 aprile 2015 e rinnovata con Determinazione presidenziale n. 63 del 7 marzo 2017.

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