Messaggio numero 1581 del 10-04-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi del 2017 solo per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti nel 2016, entro il termine di cinque mesi dall’evento. Il divieto di fruizione nel 2017 richiamato dal messaggio 828/2017 vale invece soltanto per gli eventi verificatisi nel 2017, restando applicabili per il 2016 le disposizioni della legge di stabilità 2016.
Chiarimenti sul congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente per eventi 2016 e 2017
Chiarimenti sul congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente
Il documento interviene per precisare l’ambito applicativo del Messaggio Hermes n. 828 del 24 febbraio, relativo alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In particolare, chiarisce la possibilità di utilizzare il congedo facoltativo nei primi mesi del 2017 in relazione a eventi già verificatisi nel 2016.
Ambito del chiarimento
Sono pervenute richieste di chiarimento sulla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017. Il documento precisa che tale possibilità non è esclusa in assoluto, ma dipende dall’anno in cui si è verificato l’evento (parto, adozione o affidamento).
Regola applicabile agli eventi del 2016
Per i padri lavoratori dipendenti, il congedo facoltativo può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 solamente se l’evento di parto, adozione o affidamento è avvenuto nel 2016. La fruizione resta comunque subordinata al consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento.
Precisazione sull’ambito del Messaggio n. 828/2017
La disposizione richiamata nel messaggio 828/2017, secondo cui nel 2017 non è possibile fruire del congedo facoltativo e della relativa indennità, viene limitata ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017. Per gli eventi verificatisi nel 2016, continuano a valere le disposizioni precedentemente vigenti.
Riferimento normativo
Per gli eventi del 2016 resta applicabile l’art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia la legge di stabilità 2016. Il documento non introduce ulteriori condizioni, ma si limita a precisare la continuità della disciplina previgente per tali casi.
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