Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/311

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/311 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/311 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico e di applicazione diretta, adottato sulla base della normativa dell'OCM unica e delle disposizioni di esecuzione relative agli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e origini di paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati tramite codice NC e origine paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dal regime UE per gli ortofrutticoli. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni espresse, ma riguarda solo i prodotti e le origini elencati nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/311 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole di applicazione previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Quadro normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l'OCM unica, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati tramite codici NC e origine da paesi terzi. I valori si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa settoriale; non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di codice NC e paese di origine. Tra le origini indicate figurano, a seconda del prodotto, paesi quali Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Egitto, Sudafrica, Cile, Cina, Stati Uniti e Giamaica, oltre al codice 'ZZ' per le 'altre origini'.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori interessati.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per prodotti ortofrutticoli, ai fini del prezzo di entrata applicabile nel regime agricolo UE.

Criterio di determinazione dei valori

I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, la Commissione determina i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e codici paese, tra cui, a titolo esemplificativo, prodotti classificati nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Origine dei paesi terzi e nomenclatura

L'allegato utilizza la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice 'ZZ' è espressamente indicato come corrispondente a 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi all'importazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.