Deliberazione n. 610 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e, se il materiale venga acquisito in chiaro, ne prescrivono la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a limitare la diretta identificabilità degli interessati. Il Garante si limita quindi a confermare la legittimità dell’intervento urgente già disposto.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione ex art. 144-bis Codice (revenge porn)
Ratifica urgente in materia di revenge porn verso piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company. L’intervento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso.
Presupposti normativi e attivazione del procedimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, e in particolare l’art. 144-bis del Codice, introdotto per i casi di c.d. revenge porn. La norma consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a restare privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi su piattaforme digitali senza consenso.
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Attività istruttoria e provvedimenti urgenti
Ricevuta la segnalazione protocollata, l’Ufficio ha verificato la compatibilità del caso con la disciplina del revenge porn. All’esito, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 379 e 380 del 6 ottobre 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme interessate.
Le misure urgenti disposte consistono in:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di impiegare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 9 ottobre 2025 il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente. La ratifica è stata pronunciata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento ha natura meramente confermativa dell’urgenza già disposta e non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria. L’effetto principale è la consolidazione delle misure immediatamente finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, la conservazione probatoria nel rispetto della riservatezza degli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero destinate a rimanere private. La segnalazione è stata ricondotta all’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore nei casi di c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 379 e 380 del 6 ottobre 2025, indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e X Internet Unlimited Company.
Contenuto delle misure disposte
Le determinazioni urgenti hanno imposto: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento; l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva delle stesse all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 9 ottobre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente la conferma delle misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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