Messaggio numero 16592 del 22-07-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra il subentro dell’INPS alla Sportass dopo la soppressione dell’Ente e riepiloga le regole applicabili alla pensione di invalidità, ai relativi accertamenti medico-legali, alle revisioni, revoche e ai trattamenti ai superstiti. Richiama inoltre la possibilità di applicare in via analogica le azioni surrogatorie ex art. 14 l. 222/1984.
Pensione di invalidità Sportass/INPS per iscritti ai fondi sportivi
Pensione di invalidità Sportass dopo il subentro INPS
Il documento chiarisce che, a seguito della soppressione dell’Ente Sportass disposta dal D.L. n. 159, convertito nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, l’INPS è subentrato dal 3 ottobre 2007, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, in tutti i rapporti previdenziali ancora pendenti. Il subentro riguarda sia l’obbligo di corrispondere le prestazioni ai soggetti iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi, sia al Fondo medagliati olimpici e al Fondo atleti del "Club olimpico". In attesa dei decreti interministeriali attuativi, restano applicabili, per le prestazioni conseguenti ad atto medico, le disposizioni del Regolamento Sportass in vigore dal 1 gennaio 2000.
Ambito di applicazione e accertamento medico-legale
Il Regolamento Sportass, agli articoli 11, 12, 13 e 14, disciplina il conferimento e l’accertamento medico-legale a favore di atleti, dirigenti, tecnici e ausiliari sportivi che svolgono attività nell’ambito del C.O.N.I. o degli altri organismi indicati dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 242/1999, sui quali il C.O.N.I. esercita la tutela per legge. Con il subentro dell’INPS, l’accertamento del diritto alla pensione di invalidità è attribuito ai Centri medico-legali dell’Istituto territorialmente competenti.
Requisiti per la pensione di invalidità
Lo status di invalido è riconosciuto solo se risultano congiuntamente soddisfatti un requisito amministrativo e un requisito medico-legale.
- Il requisito amministrativo consiste in un’anzianità di iscrizione e contributiva pari a 5 anni per chi sia iscritto al Fondo entro il 31 dicembre 1998.
- Per chi sia iscritto successivamente a tale data, l’anzianità richiesta è pari a 8 anni.
- Il requisito medico-legale richiede che il dirigente medico dell’Istituto accerti una invalidità permanente a qualsiasi attività lavorativa di almeno il 40% per l’atleta.
- Per dirigenti, tecnici e ausiliari sportivi la soglia minima è del 50%.
Contestazione e collegio medico
L’art. 12 del Regolamento Sportass prevede che, in caso di contestazione dell’accertamento, la verifica dello stato di invalidità sia rimessa a un collegio di tre medici composto da:
- un dirigente medico dell’Istituto, diverso da quello che ha effettuato l’accertamento originario;
- un medico designato dal ricorrente, iscritto all’albo professionale della sede territorialmente competente;
- un terzo medico nominato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.
Se il collegio medico viene costituito ma non riconosce l’invalidità prevista dall’art. 11, comma 1, le spese sono a carico del richiedente. L’accertamento del collegio è definitivo.
Revisione sanitaria e revoca della prestazione
In attesa dei decreti interministeriali attuativi, possono essere disposti atti di revisione sanitaria da parte del Centro medico-legale competente per verificare l’eventuale variazione delle condizioni fisiche del pensionato. Se la prestazione è stata concessa a seguito di riconoscimento dello stato invalidante da parte del collegio medico con obbligo di revisione a scadenza, è lo stesso collegio a decidere sulla revisione.
La pensione di invalidità è revocata qualora, a seguito di revisione, venga accertata la cessazione delle condizioni di salute che avevano determinato la liquidazione. Inoltre, se il pensionato rifiuta di sottoporsi alla verifica di permanenza delle condizioni che avevano dato origine al beneficio, l’erogazione è sospesa; trascorsi sei mesi dalla sospensione senza che la verifica sia stata effettuata, la pensione viene revocata.
Accertamento post mortem e reversibilità
Se il richiedente muore prima dello svolgimento degli accertamenti clinici prescritti, l’invalidità può essere accertata dal dirigente medico sulla base dell’adeguata documentazione medica disponibile. In tal caso, il provvedimento di ammissione alla pensione di invalidità in favore del de cuius è adottato con efficacia retroattiva, anche ai fini della reversibilità della pensione a favore dei superstiti.
Superstiti e decorrenza della pensione
I superstiti dell’iscritto sono considerati inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 25 aprile 1957, n. 818, e sono considerati a carico se, prima del decesso, erano mantenuti dal dante causa in modo continuativo ed esclusivo. Ai sensi della medesima disposizione, sono considerate inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro.
La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa.
Ulteriore richiamo interpretativo
Il documento richiama infine il contenuto del Messaggio n. 007905 del 4 aprile 2008, relativo alla possibilità di applicare in via analogica le azioni surrogatorie previste dall’art. 14 della legge n. 222/1984.
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