Messaggio numero 15680 del 08-07-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, dal 1° gennaio 2009, per le imprese destinatarie dell’art. 20, comma 2, della L. 133/2008 e per altre aziende con dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche diverse dal FPLD, si applicano aliquote contributive di maternità armonizzate. Inoltre stabilisce che la contribuzione figurativa per malattia, maternità, congedi parentali e permessi ex L. 104/1992 deve essere accreditata anche per tali lavoratori, con trasferimento alle gestioni di appartenenza e, per INPDAP e IPOST, tramite ricongiunzione d’ufficio.
Aliquote maternità e accredito figurativo per lavoratori di imprese privatizzate
Aliquote di maternità e accredito figurativo per lavoratori di imprese privatizzate
Il documento fornisce chiarimenti, alla luce della Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2009 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su due profili: la misura delle aliquote contributive di maternità dovute da determinate imprese e le modalità di accredito della contribuzione figurativa per malattia, maternità e congedi parentali per i lavoratori interessati.
Ambito soggettivo e quadro normativo
Il chiarimento riguarda le imprese destinatarie dell’art. 20, comma 2, della legge n. 133/2008, già illustrate dalla circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e dal messaggio n. 3352 del 10 febbraio 2009. Si tratta di imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici, nonché di imprese degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, interessate da processi di privatizzazione e rimaste assoggettate a un regime previdenziale di tipo pubblicistico.
Con il messaggio n. 5730 del 10 marzo 2009 era stato precisato che i contributi sono dovuti per tutti i lavoratori, in base alla qualifica e al settore dell’impresa, anche se assunti prima della privatizzazione e indipendentemente dall’ente previdenziale al quale è versata la contribuzione pensionistica.
Misura dell’aliquota di maternità
Poiché il personale delle imprese coinvolte può essere iscritto a gestioni diverse e non armonizzate tra loro, il documento affronta il problema dell’esatta misura dell’aliquota di maternità da applicare ai lavoratori iscritti a fondi pensionistici diversi dal FPLD.
La Conferenza dei Servizi ha preso atto che, in applicazione dell’art. 20, comma 2, della L. n. 133/2008, l’obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 2009 secondo la normativa vigente. Considerato che l’art. 79 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede aliquote di finanziamento della maternità già coerenti con le riduzioni contributive riconosciute alla generalità dei datori di lavoro, le imprese interessate devono applicare dal 1° gennaio 2009 le aliquote di maternità nella misura armonizzata riportata nel documento.
Le aliquote indicate sono le seguenti:
- Industria, artigianato, marittimi e spettacolo: 0,46%
- Terziario, servizi, proprietari di fabbricato e servizi di culto: 0,24%
- Credito e assicurazione: 0,46%
- Tributi: 0,13%
- Giornalisti iscritti INPGI: 0,65%
Il documento precisa che queste conclusioni si applicano anche ad altre aziende diverse da quelle espressamente contemplate dall’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112/2008, purché tenute al versamento del contributo di maternità e con dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche diverse dal FPLD.
Decorrenza operativa e recupero delle differenze
A partire dal periodo di paga "maggio 2009", per le aziende interessate, anche se contraddistinte dai codici 8G, 8H, 8S, 8Y e per le aziende inquadrate nel settore "Enti" (2.01.01 e 2.01.02 con c.a. 0V), la procedura di controllo delle denunce DM10 incrementa l’aliquota complessivamente dovuta della contribuzione per malattia, ove dovuta, e della contribuzione di maternità nella misura armonizzata.
Se per i mesi da gennaio ad aprile 2009 le aziende hanno versato la contribuzione utilizzando l’aliquota di maternità non armonizzata, comprensiva dell’esonero 0,57%, possono recuperare la differenza con la prima denuncia utile e comunque entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.
Per tale recupero è istituito nel quadro "D" del DM10 il codice importo:
- L921: recupero 0,57% maternità armonizzata
- validità: dal 01/05/2009
Contribuzione figurativa per malattia, maternità e congedi parentali
Il documento affronta anche il problema della valorizzazione previdenziale dei periodi di malattia, maternità, congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001, anche se non indennizzati, e dei permessi ex L. n. 104/1992.
Per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS, tali eventi comportano normalmente l’accredito della contribuzione figurativa. Per i lavoratori delle imprese in questione, invece, le gestioni previdenziali di appartenenza (INPDAP, IPOST, Fondo Speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato) non sempre riconoscono tale copertura. Per evitare disomogeneità e tutelare l’unicità delle posizioni previdenziali, la Conferenza ha rilevato che le aliquote contributive per maternità e malattia comprendono anche la contribuzione figurativa.
Di conseguenza:
- la contribuzione figurativa deve essere accreditata per i periodi di malattia, maternità, congedi parentali e permessi ex L. n. 104/1992;
- l’accredito deve avvenire anche se il lavoratore non è titolare di posizione assicurativa nel FPLD;
- ciò vale a prescindere dall’ente pensionistico di appartenenza.
Trasferimento alle gestioni di appartenenza e ricongiunzione d’ufficio
L’INPS è tenuto a trasferire la contribuzione figurativa alle gestioni pensionistiche di appartenenza dei lavoratori interessati. Per le gestioni INPDAP e IPOST, il trasferimento avviene secondo la procedura della ricongiunzione d’ufficio prevista dall’art. 6 della legge n. 29/1979, senza oneri per il lavoratore.
Il documento richiama, per analogia, quanto stabilito in altra Conferenza di Servizi del 24 marzo 2009 in materia di valorizzazione dei periodi di percezione delle indennità di mobilità e disoccupazione del personale di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende privatizzate.
Adempimenti dichiarativi e compilazione EMens
In attesa di definire con gli enti interessati le informazioni e le modalità per il riconoscimento dei valori retributivi da associare agli eventi, i datori di lavoro devono comunque valorizzare, nella denuncia EMens, gli elementi richiesti relativi agli eventi accreditabili.
In particolare, devono essere riportati:
- gli elementi previsti per l’evento;
- l’importo della "retribuzione persa" per gli eventi accreditabili sulla base della retribuzione effettiva;
- il numero delle settimane per gli eventi da accreditare sulla base della retribuzione convenzionale.
Il documento si chiude con la firma del Direttore Generale Crecco.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 3 lug 2009Messaggio numero 15212 del 03-07-2009
- Messaggio · 20 lug 2009Messaggio numero 16411 del 20-07-2009
- Messaggio · 20 lug 2009Messaggio numero 16380 del 20-07-2009
- Messaggio · 25 giu 2009Messaggio numero 03 del 25-06-2009 enpals
- Messaggio · 22 lug 2009Messaggio numero 16592 del 22-07-2009
- Messaggio · 23 giu 2009Messaggio numero 14209 del 23-06-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →