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Legge

L.R. Lazio 26/2002

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 26/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, orari di apertura, turni di guardia farmaceutica, riposi, ferie e obblighi di esposizione/informazione delle farmacie aperte al pubblico. Prevede regole differenziate per urbane, rurali, capoluoghi e piccoli comuni, con possibilità di turni volontari aggiuntivi e sanzioni amministrative per le violazioni. In vigore dal 20 agosto 2002; alcune disposizioni sono state aggiornate nel tempo.

Disciplina degli orari, turni, ferie e obblighi di servizio delle farmacie nel Lazio

Disciplina degli orari e dei turni delle farmacie nel Lazio

La legge regionale disciplina il servizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio del Lazio, definendo orari di apertura, turni di guardia farmaceutica, riposi, ferie e obblighi informativi e di esposizione verso l’utenza. Il sistema è articolato in modo differenziato per farmacie urbane, rurali, capoluoghi di provincia, comuni minori e situazioni territoriali particolari.

Ambito di applicazione e organizzazione del servizio

La disciplina si applica a tutte le farmacie aperte al pubblico nella Regione Lazio. L’impianto complessivo affida alle ASL territorialmente competenti la programmazione e la regolazione operativa di orari, turni, ferie e deroghe, sempre sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l’ordine provinciale dei farmacisti.

Orari di apertura ordinari

Le farmacie urbane non di turno osservano un’apertura feriale di 44 ore diurne settimanali; le farmacie rurali non di turno osservano 36 ore diurne settimanali, con possibilità di raggiungere 44 ore in presenza di obiettive esigenze dell’assistenza farmaceutica locale e su deliberazione della ASL. Gli orari diurni devono essere omogenei e commisurati anche alle esigenze stagionali. L’apertura diurna è interrotta da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Di norma:

  • l’apertura diurna inizia alle ore 8,30;
  • per le farmacie rurali inizia di norma alle ore 9;
  • la chiusura serale può collocarsi alle ore 19,30, 20 o 20,30;
  • le farmacie rurali possono chiudere anche alle ore 19.

In situazioni territoriali particolari, stagionali o periodiche, l’orario diurno può essere determinato in deroga ai criteri ordinari, purché nel rispetto delle regole generali fissate dalla legge.

Guardia farmaceutica: natura e obbligatorietà

Il servizio prestato fuori dal normale orario feriale assume la forma di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva. La partecipazione ai turni di guardia diurna e festiva è obbligatoria per tutte le farmacie. La partecipazione al turno notturno è obbligatoria nei comuni e nei municipi che non dispongano di assistenza farmaceutica notturna volontaria idonea a garantire l’apertura notturna di almeno una farmacia in ciascun comune o municipio.

La ASL istituisce i turni obbligatori con propri provvedimenti, secondo criteri settimanali, giornalieri o misti. In presenza di specifiche esigenze territoriali, i turni diurni, festivi o notturni possono essere coordinati fra comuni e ASL limitrofi, anche di province diverse.

Guardia farmaceutica notturna: modalità di svolgimento

Il servizio notturno decorre dalla fine dell’orario di apertura diurna e termina con l’inizio dell’apertura diurna del giorno successivo. Le modalità operative variano in base al tipo di comune:

  • nei capoluoghi di provincia, fino alle ore 22 il servizio è svolto a battenti aperti, con eventuali misure di sicurezza che limitino il normale accesso ai locali; dalle ore 22 opera a battenti chiusi con obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
  • negli altri comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, il servizio è di regola a chiamata; per particolari o eccezionali esigenze ambientali, periodiche o turistiche, può svolgersi a battenti aperti fino alle ore 22;
  • nei comuni in cui esiste il servizio volontario notturno, questo può essere svolto a battenti aperti;
  • in tutti gli altri casi il servizio è a chiamata.

Quando il servizio è a chiamata, il farmacista di turno deve essere costantemente reperibile e all’esterno della farmacia devono essere esposte indicazioni idonee. La prestazione a chiamata è ammessa dietro presentazione di regolare ricetta medica dichiarata urgente dal medico o ritenuta tale dal farmacista.

Guardia farmaceutica festiva e diurna feriale

Il servizio festivo coincide con gli orari di apertura previsti per i giorni feriali, ma senza l’interruzione per il riposo pomeridiano. La guardia diurna feriale coincide invece con l’orario di chiusura dell’intervallo pomeridiano.

Nei capoluoghi di provincia il servizio festivo e diurno si svolge a battenti aperti, pur con misure di sicurezza che limitino l’accesso ai locali. Nei comuni con una sola farmacia, il servizio è svolto a turno con le farmacie dei comuni più vicini. Nei comuni diversi dal capoluogo può essere effettuato a chiamata solo il servizio festivo e feriale durante l’intervallo pomeridiano.

Le farmacie che effettuano il servizio di guardia festiva domenicale hanno diritto a una giornata di recupero infrasettimanale in un giorno feriale fissato dalla ASL; nei comuni con una sola farmacia il recupero può, su richiesta, essere ridotto a mezza giornata o soppresso.

Servizio volontario aggiuntivo

Le farmacie possono aprire al pubblico in orari e turni aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché comunichino l’intenzione almeno trenta giorni prima dell’inizio alla ASL e all’ordine dei farmacisti territorialmente competenti. Le stesse informano la clientela mediante cartelli esposti all’esterno dell’esercizio.

Eventuali variazioni degli orari e dei turni aggiuntivi devono essere comunicate con le medesime modalità e negli stessi termini. Le aperture volontarie sono considerate dalla ASL nella programmazione del servizio di guardia farmaceutica.

Riposo settimanale e chiusure festive

Le farmacie non di turno restano chiuse la domenica e nelle festività infrasettimanali. Inoltre, tutte le farmacie devono osservare mezza giornata di riposo settimanale in un giorno feriale stabilito dalla ASL.

In particolari casi, nei comuni con una sola farmacia e nelle frazioni distanti dal nucleo urbano configurabili come farmacia unica, il titolare può chiedere, per periodi stagionali e per oggettive esigenze di servizio, l’esonero dall’obbligo di chiusura nei giorni festivi e/o nella mezza giornata di riposo settimanale.

Ferie annuali

Ogni ASL approva il piano annuale di ferie delle farmacie, su proposta dell’ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i soggetti istituzionali e professionali interessati, assicurando comunque la continuità del servizio mediante turnazione.

Le ferie sono articolate così:

  • nei capoluoghi di provincia, periodo annuale non inferiore a 20 giorni consecutivi e non superiore a 30 giorni;
  • negli altri comuni, il periodo può essere frazionato in due o tre periodi su richiesta, in relazione alle esigenze locali;
  • nei comuni con una sola farmacia, il periodo può essere ridotto, su richiesta, a un complesso non inferiore a 10 giorni frazionabili;
  • nei comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti, può essere autorizzata la stessa riduzione quando la distanza tra le farmacie lo richieda;
  • nelle frazioni distanti dal nucleo urbano con farmacia unica, il periodo può essere ridotto analogamente.

Obblighi di esposizione e di abbigliamento

Ogni farmacia deve esporre, in posizione facilmente visibile dall’esterno e anche di notte, un cartello indicante il turno di servizio, l’orario di apertura e chiusura giornaliera, nonché le farmacie viciniori di turno durante le ore e i giorni di chiusura.

All’esterno dei locali deve essere affissa una croce luminosa. I farmacisti devono indossare il camice bianco con il distintivo nazionale della FOFI ben visibile. Il personale non laureato deve indossare un camice di colore diverso da quello dei farmacisti. Gli studenti in farmacia e i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche in tirocinio devono indossare il camice bianco.

Disposizioni particolari per Roma e per ambiti comunali specifici

Per il Comune di Roma, ciascuna ASL adotta i provvedimenti di competenza previsti dalla legge previa intesa con le altre ASL interessate.

Per specifici ambiti comunali, l’orario settimanale di apertura, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo settimanale possono essere modificati dalla ASL territorialmente competente d’intesa con il sindaco, l’ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni della legge è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,91 euro a 2.582,28 euro. In caso di reiterazione, può essere disposta anche la chiusura della farmacia da un minimo di tre giorni a un massimo di dieci giorni.

Le sanzioni sono irrogate dai sindaci dei comuni nel cui territorio si trova la farmacia, su proposta della ASL e secondo la procedura prevista dalla normativa regionale richiamata.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la precedente legge regionale 2 giugno 1980, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 14. La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 20 agosto 2002.

Disposizione successiva su sedi assegnate e direttore di farmacia

È previsto, con norma successiva inserita nel testo consolidato, che le disposizioni dell’articolo 7, comma 3, della legge statale n. 362 del 1991, come modificato dalla legge n. 124 del 2017, si applichino anche alle sedi farmaceutiche assegnate ai vincitori del concorso pubblico straordinario. Se i titolari optano per una gestione societaria, è possibile nominare un direttore di farmacia esterno alla compagine sociale.

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