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Legge

L.R. Calabria 1/2013

Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 - riduzione dei costi della politica - del

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina calabrese ai vincoli del d.l. 174/2012: riduce e ridefinisce i contributi ai gruppi consiliari dal 1° gennaio 2013, fissa nuovi limiti alla spesa per il personale, introduce rendicontazione annuale con controllo della Corte dei conti, ridetermina gli emolumenti dei consiglieri e istituisce il collegio dei revisori. Sono inoltre previste abrogazioni e una clausola di invarianza finanziaria.

Adeguamento dei costi della politica, emolumenti dei consiglieri regionali e controlli sui gruppi consiliari in Calabria

Adeguamento dei costi della politica e disciplina dei gruppi consiliari in Calabria

La legge regionale adegua l’ordinamento della Regione Calabria alle misure statali di contenimento dei costi della politica previste dal d.l. 174/2012. Interviene soprattutto sul finanziamento e sul controllo dei gruppi consiliari, nonché sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

Contributi ai gruppi consiliari e spese di funzionamento

Dal 1° gennaio 2013, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, documentazione, studio, editoria e comunicazione, ciascun gruppo consiliare riceve un contributo a carico del bilancio del Consiglio regionale. Il contributo è composto da:

  • euro 5.000 annui per ogni consigliere iscritto al gruppo, al netto delle spese per il personale;
  • un importo complessivo di euro 0,05 per abitante, ripartito dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

Restano fermi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale. La gestione del contributo può avvenire con il supporto degli uffici del Consiglio, secondo un regolamento dell’Ufficio di Presidenza. Sono a carico del Consiglio regionale anche le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche del Presidente del gruppo.

La disciplina esclude in ogni caso:

  • la contribuzione a partiti o movimenti politici;
  • i gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli già così composti all’esito delle elezioni.

L’assegnazione decorre dal giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale. Se nel corso dell’anno un gruppo cessa, si costituisce o cambia consistenza numerica, le variazioni dei contributi decorrono dal mese successivo all’evento. Le somme non spese possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo.

Limiti alla spesa per il personale dei gruppi

Per la corrente legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi è congelata all’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012 e non può comunque aumentare, così da salvaguardare i contratti già in essere.

Dalla legislatura successiva, il tetto massimo complessivo della spesa per il personale di ciascun gruppo è pari al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica 06, comprensivo degli oneri a carico dell’ente, per ogni consigliere regionale. Rientra in tale limite anche il personale comandato o distaccato, pubblico o privato, se funzionalmente a disposizione del gruppo.

Rendiconti dei gruppi, controlli e pubblicità

A partire dall’esercizio finanziario 2013, ogni gruppo consiliare deve approvare un rendiconto annuale secondo le linee guida definite a livello Stato-Regioni e recepite con DPCM. Il rendiconto deve evidenziare in modo separato le risorse trasferite dal Consiglio regionale e le misure adottate per la tracciabilità dei pagamenti.

Il rendiconto, con la documentazione allegata e una dichiarazione sull’utilizzo istituzionale dei contributi dell’anno precedente, è trasmesso:

  • dal Presidente del gruppo al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio;
  • dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione entro i 10 giorni successivi;
  • dal Presidente della Regione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La Corte dei conti si pronuncia entro 30 giorni. Se non si pronuncia nei successivi 30 giorni, il rendiconto si intende approvato. Se riscontra irregolarità, invita alla regolarizzazione fissando un termine massimo di 30 giorni: in caso di mancato adeguamento, il gruppo decade per l’anno in corso dal diritto alle risorse e deve restituire le somme ricevute e non rendicontate. La stessa conseguenza deriva dalla mancata trasmissione imputabile al Presidente del gruppo entro il termine o dalla deliberazione di non regolarità.

I rendiconti sono pubblicati in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale. È inoltre istituito un sistema informativo per i dati sul finanziamento dei gruppi, resi disponibili anche alla Corte dei conti, al MEF-RGS e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Trattamento economico dei consiglieri regionali

Dal 1° gennaio 2013 è introdotto un emolumento omnicomprensivo, che include indennità di carica, indennità di funzione e spese per l’esercizio del mandato. Gli importi lordi sono fissati come segue:

  • Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale: euro 13.800;
  • Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori: euro 13.100;
  • Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare: euro 12.600;
  • Consigliere regionale: euro 11.100.

È prevista la copertura assicurativa, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro morte e invalidità permanente o temporanea per infortunio o malattia, senza che il relativo costo rientri nel trattamento economico. Le spese per noleggio ed esercizio delle autovetture sono ridotte dell’80% rispetto al 2009 e spettano solo a specifiche cariche apicali.

È vietato cumulare indennità o emolumenti derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche deve optare per uno solo degli emolumenti. La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è gratuita, senza diarie, indennità di presenza o rimborsi spese. Il trattamento economico è inoltre collegato all’effettiva partecipazione ai lavori consiliari.

Decorrenza e cessazione degli emolumenti

La corresponsione degli emolumenti decorre:

  • dalla proclamazione, per il Presidente della Regione e per il consigliere regionale;
  • dalla nomina, per Presidente e Vice Presidenti del Consiglio regionale, Segretari Questori, componenti della Giunta, Presidenti delle Commissioni consiliari e Presidenti dei gruppi consiliari.

La corresponsione cessa:

  • al termine della carica per Presidente della Giunta, componenti della Giunta e Presidenti delle Commissioni;
  • alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei gruppi consiliari, che fino alla proclamazione dei nuovi eletti continuano a percepire l’emolumento previsto per i consiglieri;
  • alla data di elezione o rinnovo dell’organo per i componenti dell’Ufficio di Presidenza;
  • al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i consiglieri.

I consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura percepiscono l’emolumento fino a quando permane il diritto a partecipare alle sedute. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, l’emolumento per consiglieri e componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento.

È prevista una trattenuta di euro 200 sull’indennità di carica per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell’Ufficio di Presidenza.

Vitalizi, indennità di fine mandato e condanne per delitti contro la pubblica amministrazione

La legge prende atto che in Calabria i vitalizi sono stati già aboliti con la l.r. 38/2011 e che l’indennità di fine mandato è stata abolita con la l.r. 56/2012; pertanto, non si applicano le corrispondenti previsioni del d.l. 174/2012.

È invece esclusa l’erogazione del vitalizio ai consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, in attuazione della normativa statale richiamata.

Collegio dei revisori dei conti

È istituito il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente. La legge rinvia a un successivo intervento regionale la disciplina di costituzione, organizzazione e funzionamento, con garanzia di indipendenza e obiettività.

Pubblicità della situazione patrimoniale

La normativa richiama anche gli obblighi di pubblicità patrimoniale per consiglieri regionali, assessori non consiglieri, sottosegretari e altri soggetti indicati dalla legge regionale 24/2010, estendendoli ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dal Consiglio regionale. È inoltre prevista una sanzione amministrativa giornaliera per la mancata trasmissione delle dichiarazioni patrimoniali, con ritenuta diretta sulle indennità.

Abrogazioni, invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della l.r. 3/1996 e l’articolo 3 della l.r. 3/1987. La legge si attua senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché il testo consolidato riporta anche un’abrogazione successiva dell’articolo 6, le disposizioni su pubblicità patrimoniale e sanzioni risultano oggi non più vigenti.

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