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Legge

L.R. Calabria 67/2012

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

Normativa regionaleL.R. Calabria 67/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Calabria, adeguamenti normativi del trasporto pubblico locale, regole transitorie sui contratti di servizio, criteri tariffari, sanzioni per gli utenti e alcune modifiche ad altre leggi regionali. È stata abrogata dal 31 dicembre 2015, salvo l’art. 6, quindi ha oggi rilevanza solo residuale e storica; restano in ogni caso le misure e i termini già esauriti.

Norme transitorie e tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale regionale

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, alcuni aspetti del trasporto pubblico locale: adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale, regime transitorio dei servizi, criteri tariffari, sanzioni agli utenti e una modifica puntuale alla normativa regionale in materia ferroviaria. Il testo consolidato risulta però per la quasi totalità abrogato, con sopravvivenza del solo art. 6.

Adeguamento alla disciplina comunitaria e nazionale

La legge interviene sulla legge regionale n. 23/1999 in tema di trasporto pubblico locale, stabilendo che:

  • l’affidamento dei servizi deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
  • la Regione può dettare, negli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza, indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento;
  • i contratti di servizio devono essere predisposti in conformità alla normativa vigente, potendo la Regione fissare indirizzi e schemi vincolanti, nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’ordinamento.

È stata inoltre abrogata la previgente previsione contenuta nel comma 6 dell’articolo 16 della l.r. n. 23/1999.

Regime transitorio dei servizi e dei corrispettivi

La legge contiene un articolato regime transitorio, destinato a operare fino alla piena attuazione della pianificazione regionale e alla definizione del livello essenziale dei servizi minimi, da completarsi entro il 30 giugno 2014, con possibilità di una sola proroga semestrale della Giunta regionale.

In tale fase:

  • la razionalizzazione della rete dei servizi è qualificata come interesse pubblico preminente, nell’ottica dell’integrazione vettoriale e tariffaria e dell’efficienza;
  • la Giunta regionale può modificare la rete dei servizi affidati a ciascun gestore, nei limiti delle norme vigenti e delle compatibilità finanziarie;
  • è consentito adeguare i servizi anche nella tipologia di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), della l.r. n. 18/2006, purché il prolungamento non si sovrapponga a servizi di linea affidati ad altro gestore già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge;
  • d’intesa con le province, la Giunta può approvare l’istituzione di nodi di interscambio anche in difformità dagli attuali itinerari.

La legge prevede anche una disciplina temporanea dei corrispettivi chilometrici dei contratti di servizio, collegata alla riduzione dei corrispettivi e al contestuale incremento tariffario:

  • dal 1° gennaio 2014, con incremento del 10% delle tariffe extraurbane e del 21% delle tariffe urbane, si applicano nuovi corrispettivi unitari per fasce urbane ed extraurbane;
  • dal 1° gennaio 2015, con incremento del 20% delle tariffe extraurbane e del 42% delle tariffe urbane, si applicano ulteriori corrispettivi unitari;
  • per il biennio 2014-2015 l’aggiornamento dei corrispettivi previsto dalla normativa regionale è contenuto entro il limite massimo del 50% dell’inflazione programmata;
  • nel 2016 la Giunta regionale deve aggiornare i corrispettivi nei limiti massimi previsti, in relazione alla quota di premialità attribuita alla Regione.

Continuità del servizio e proroghe dei gestori

Per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto su gomma e ferro, in coerenza con la normativa statale richiamata, i gestori in essere alla data di entrata in vigore della legge continuano a svolgere il servizio, anche oltre la scadenza dei contratti, fino al subentro del nuovo gestore di ambito o bacino ottimale e comunque per un periodo complessivamente non superiore a due anni.

La Giunta regionale deve adottare gli atti necessari a garantire la continuità del servizio e, per ciascun anno, entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, determina i servizi da espletare mediante apposito atto integrativo dei contratti di servizio, salva successiva rimodulazione. La legge esclude espressamente qualsiasi indennizzo o compenso aggiuntivo per tale prosecuzione. È inoltre fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale richiamata, restando fermo l’adeguamento annuale dei servizi entro 45 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.

Regime tariffario e vendita dei titoli di viaggio

La legge consente di prevedere un diritto aggiuntivo per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi, ma solo se esistono adeguati canali alternativi di vendita.

Tale importo:

  • non può superare la metà dell’importo minimo della sanzione amministrativa prevista per chi viaggia senza titolo valido;
  • è determinato dalla Giunta regionale, che individua anche le condizioni per considerare adeguati i canali alternativi.

Sanzioni agli utenti e procedura di accertamento

Gli utenti del trasporto pubblico locale devono essere muniti di titolo di viaggio valido, conservarlo per l’intera durata del percorso fino alla fermata di discesa ed esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

In caso di violazione, sono previste le seguenti sanzioni:

  • da 30,00 a 100,00 euro, oltre al prezzo del titolo di viaggio, per chi viaggia senza regolare titolo;
  • raddoppio della sanzione se la violazione è reiterata entro cinque anni o se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione;
  • sanzione ridotta a 5,00 euro per gli abbonati nominativi, se l’abbonamento è esibito entro 10 giorni presso la sede legale dell’azienda di trasporto o altre sedi indicate nel verbale;
  • da 300,00 a 1.000,00 euro per i beneficiari di agevolazioni tariffarie che non possiedano uno o più requisiti richiesti, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Le misure minime e massime delle sanzioni sono aggiornate ogni due anni in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; la prima decorrenza dell’aggiornamento è fissata al 1° agosto del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge.

Per l’accertamento e la contestazione:

  • la Regione autorizza, su designazione delle aziende di trasporto, gli agenti incaricati, che acquisiscono la qualifica di agenti di polizia amministrativa;
  • tali soggetti devono essere dipendenti dell’azienda e muniti di apposito documento di riconoscimento;
  • gli agenti possono svolgere verifiche e controlli previsti dalla legge n. 689/1981, compresi quelli per l’identificazione del trasgressore;
  • la loro competenza riguarda tutti i servizi per i quali l’azienda beneficia dei ricavi da titoli di viaggio, anche in caso di integrazione tariffaria;
  • la contestazione va, ove possibile, fatta immediatamente; in caso contrario il verbale va notificato entro 90 giorni;
  • decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, l’azienda emette ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981, mediante il rappresentante legale o suo delegato, e il provvedimento costituisce titolo esecutivo.

I proventi delle sanzioni spettano all’azienda che ha irrogato la sanzione e devono essere rendicontati separatamente rispetto ai proventi ordinari.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge abroga alcune disposizioni della legge regionale n. 18/2006 e modifica la legge regionale n. 15/1986, con interventi collegati alla disciplina dei servizi di trasporto collettivo di interesse regionale. Inoltre interviene sulla legge regionale n. 23/1999 in tema di agevolazioni tariffarie, sostituendo un riferimento normativo relativo all’uniforme del personale con il possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.

Modifica in materia di infrastrutture ferroviarie

L’unica disposizione tuttora sopravvissuta all’abrogazione riguarda la legge regionale n. 20/2011: viene ampliato l’oggetto degli interventi finanziabili o programmabili, includendo anche:

  • la realizzazione di infrastrutture per l’intermodalità;
  • l’ammodernamento del materiale rotabile ferroviario.

Entrata in vigore e regime attuale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Successivamente è stata abrogata dall’art. 24, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2015, n. 35, ad eccezione dell’art. 6. Pertanto, oggi il testo ha rilievo solo per la modifica ancora vigente alla l.r. n. 20/2011 e per l’eventuale interesse storico/ricostruttivo delle altre disposizioni ormai cessate.

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