L.R. Calabria 2/2013
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e1 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina in Calabria il collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale, ne definisce composizione, requisiti, nomina, funzioni, durata, incompatibilità, indennità e regole di funzionamento. Prevede pareri obbligatori sui documenti di bilancio e controlli periodici. Le disposizioni transitorie iniziali sono ormai esaurite.
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria
La legge istituisce il collegio dei revisori dei conti quale organo indipendente a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale della Calabria e disciplina anche le funzioni svolte nei confronti della Giunta regionale. Il testo consolidato recepisce le modifiche successive e va letto come normativa regionale vigente per l’organizzazione del controllo contabile-finanziario interno.
Ambito di applicazione e finalità
Il collegio opera nell’ambito della Regione Calabria, con funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Il sistema è costruito in raccordo con la sezione regionale della Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Composizione, nomina e requisiti
Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti a un elenco istituito presso il Consiglio regionale, previa presentazione della domanda nei termini fissati dall’avviso pubblico.
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco i soggetti in possesso di:
- laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, in scienze economiche o giuridiche;
- qualifica di revisore legale;
- specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
- requisiti previsti dai principi contabili internazionali.
Le modalità di predisposizione dell’avviso, tenuta dell’elenco ed estrazione a sorte sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I componenti eleggono al loro interno il Presidente; in caso di parità prevale il più anziano di età.
Funzioni del collegio
Il collegio vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e svolge attività di controllo e di supporto tecnico-consultivo. In particolare:
- redige la relazione sul progetto di bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- redige la relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale, con valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione e proposte per migliorarne efficienza ed economicità;
- esercita il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
- formula pareri, su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, sugli atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario;
- si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti.
Ulteriori funzioni nei confronti della Giunta regionale
In attuazione della normativa statale richiamata, il collegio svolge verso la Giunta regionale ulteriori attività di vigilanza e controllo, tra cui:
- parere obbligatorio motivato su proposte di legge di bilancio, assestamento e variazione di bilancio, rendiconto generale e relativi allegati, limitato a congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni;
- verifiche di cassa almeno trimestrali;
- vigilanza, anche a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con riferimento a entrate, spese, attività contrattuale, amministrazione dei beni, completezza della documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità;
- vigilanza sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno;
- controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
- esercizio di ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
Per i pareri, il collegio dispone di dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’atto; il termine può essere sospeso una sola volta, per un massimo di dieci giorni, su richiesta del collegio per acquisire chiarimenti o documenti. Se il termine viene violato per tre volte, i componenti decadono dall’incarico. La Giunta e il Consiglio devono assicurare in modo costante e tempestivo informazioni e documentazione per l’istruttoria.
Modalità di esercizio e supporto amministrativo
Per svolgere le proprie funzioni, i componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale con le stesse prerogative dei consiglieri regionali. La Giunta e il Consiglio assicurano, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale.
Funzionamento interno
Le funzioni sono esercitate di norma in forma collegiale, su iniziativa del Presidente, cui spetta la convocazione delle sedute. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, sia presso la sede del Consiglio regionale sia presso quella della Giunta regionale, in relazione alle rispettive funzioni.
Il collegio è validamente riunito con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta, ispezione, verifica e deliberazione deve essere redatto verbale, trasmesso in copia al Presidente del Consiglio regionale entro il quindicesimo giorno successivo. Nella prima seduta utile il collegio approva un proprio regolamento di funzionamento.
Durata dell’incarico, sostituzioni e cessazione
Il collegio dura in carica per l’intera legislatura, dalla data di nomina fino all’insediamento del nuovo collegio. I componenti non sono immediatamente rinominabili. Se un componente viene sostituito, il sostituto resta in carica per il tempo residuo del collegio.
La cessazione anticipata avviene per:
- decesso;
- dimissioni volontarie;
- decadenza;
- revoca.
La decadenza opera di diritto in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. La revoca è disposta dal Consiglio regionale per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.
Responsabilità e obblighi dei componenti
I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni rese e devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Hanno inoltre obbligo di riservatezza su fatti e documenti conosciuti per ragioni d’ufficio.
Compenso e rimborsi
Ai componenti spetta un’indennità parametrata all’indennità di carica e funzione del Presidente della Giunta regionale, con maggiorazione per il Presidente del collegio. L’indennità è ridotta proporzionalmente nei casi di sostituzione, cessazione, decadenza o revoca previsti dalla legge. Spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari all’esercizio delle funzioni, secondo le regole previste per le missioni dei dirigenti regionali.
Cause di esclusione e incompatibilità
Non possono essere nominati:
- consiglieri regionali, membri della Giunta, amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché coniuge, parenti e affini entro il quarto grado di tali soggetti, e chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- parlamentari, ministri, sottosegretari, membri delle istituzioni europee, amministratori pubblici di enti locali della Regione con popolazione superiore a 5.000 abitanti, titolari di uffici direttivi di partiti o sindacati a livello nazionale o regionale, dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- soggetti nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.;
- soggetti legati alla Regione o agli enti dipendenti da rapporto di lavoro, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali.
I componenti non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti, controllati o vigilati dalla stessa.
Regime transitorio e avvio
In prima applicazione, l’elenco dei candidati doveva essere costituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e il Consiglio regionale doveva nominare i componenti entro 30 giorni dalla costituzione dell’elenco. Il collegio entra nell’esercizio delle funzioni dal giorno successivo alla nomina. Si tratta di una disciplina transitoria ormai esaurita.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla legge sono a carico di uno specifico capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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