Ordinanza n. 6/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento previa concessione di una misura cautelare, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29.8.2025, tramite il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte - ed. 2025, tesa ad ottenere il trasferimento presso un ente dislocato nella sede di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente, ivi compresa, la circolare summenzionata, para 8, Allegato “D”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento a domanda presso un ente dislocato nella sede richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 agosto 2025 con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza di trasferimento presentata ai sensi della circolare sui trasferimenti a domanda, edizione 2025. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la circolare nella parte indicata dal ricorrente. È stata proposta domanda cautelare incidentale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente, ma ha considerato che esse potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza disporre una sospensione espressa del provvedimento impugnato né altra misura cautelare immediata. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 22 aprile 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito per tutelare le esigenze rappresentate.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, anche quando le esigenze cautelari del ricorrente siano favorevolmente apprezzabili, il giudice può ritenerle adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, anziché adottare una misura cautelare immediata.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può costituire una modalità di tutela cautelare adeguata quando consenta di ridurre in tempi brevi gli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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