Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/25 dell'anno 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il Verbale della Commissione esaminatrice n. 85 e connessa Scheda di valutazione del 04.03.2025, relativi al candidato ricorrente a cui è stato riconosciuto un punteggio complessivo di 17,768; 4) l’ignoto verbale di riesame della Commissione esaminatrice relativo all’istanza di revisione del punteggio dei titoli presentata dal ricorrente in data 07.03.2025; 5) il Decreto-Graduatoria pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il Decreto di rideterminazione della Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) l’aggiornamento della tabella A del decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024, nella parte in cui non prevede espressamente criteri di valutazione differenziati per i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato; 8) il Decreto di assegnazione sedi del 20° Corso allievo viceispettore, con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 103 del 29 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi - I Divisione - n. 333CON/ Prot. n. 0017698 del 30.05.2025 che in esecuzione dei decreti presidenziali del T.A.R. per il Lazio n. -OMISSIS-), che ha confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; 3) i provvedimenti impugnati nel ricorso principale; e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la corretta valutazione dei titoli posseduti, con conseguente attribuzione del punteggio spettante e collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso di formazione per viceispettore, con ogni statuizione consequenziale; e in subordine, per il risarcimento del danno con riferimento al prioritario risarcimento del danno per reintegrazione in forma specifica, quale la reintegrazione nel corso di formazione per viceispettore, con retrodatazione anche degli effetti – ed eventualmente per equivalente - anche con la condanna prioritaria in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di formazione per viceispettore o alla corretta valutazione dei titoli con conseguente utile collocazione in graduatoria; quanto ai motivi aggiunti depositati il 12.12.2025, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo — della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento degli incarichi di Responsabile dei Posti di Polizia di Frontiera di Brindisi, Responsabile Squadra Volanti del Commissariato di -OMISSIS- e Responsabile Squadra Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Brindisi; 2) decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202506066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi i verbali di valutazione dei titoli, le graduatorie e i successivi atti di conferma dei punteggi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale interna per titoli, contestando il punteggio attribuitogli, la mancata valutazione di specifici incarichi di servizio e la mancata previsione di criteri differenziati per corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale n. 103 del 29 maggio 2025, adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, che aveva confermato i punteggi relativi ai titoli di servizio, e successivamente il verbale n. 105 del 24 settembre 2025 e la nuova graduatoria, contestando nuovamente il mancato riconoscimento degli incarichi di Responsabile dei Posti di Polizia di Frontiera di Brindisi, Responsabile della Squadra Volanti del Commissariato di -OMISSIS- e Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera di Brindisi. È stata altresì proposta domanda di accertamento del diritto alla corretta valutazione dei titoli e di collocazione in posizione utile, nonché, in subordine, domanda risarcitoria con reintegrazione in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli e alla legittimità degli atti concorsuali, ritenendo che le questioni richiedessero l'approfondimento proprio della sede di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto una nuova integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati. Il ricorrente deve effettuare la pubblicazione entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare nei successivi 10 giorni l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, garantire un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 7 luglio 2026, in sostituzione di quella del 24 febbraio 2026, per assicurare ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento nella sede di merito; il TAR ha utilizzato tale strumento senza definire la controversia.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., per autorizzare la notifica per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per disciplinare le modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    Richiamato per garantire ai controinteressati i termini processuali prima dell'udienza pubblica.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando o della disciplina concorsuale

    La commissione ha ritenuto non valutabili, ai fini della disposizione, alcuni incarichi di servizio del ricorrente; la legittimità di tale valutazione resta da esaminare nel merito.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, prioritariamente in forma specifica; la domanda non è stata decisa con l'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari relative alla legittimità di atti concorsuali richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la domanda cautelare nel merito.
  • Nel giudizio contro una procedura concorsuale, qualora siano individuabili numerosi controinteressati collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla sentenza definitiva, di rendere raggiungibile la pagina dalla home page e di rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • La fissazione dell'udienza di merito deve assicurare ai controinteressati il rispetto dei termini processuali previsti per la costituzione e la difesa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.