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Legge

L.R. Liguria 13/2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009, N. 49 (MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO-EDILIZIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 13/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Liguria 49/2009: per gli edifici nei parchi rinvia ai piani del parco e consente, con variante del piano e nel rispetto di VAS e VINCA, di individuare aree per applicare alcune misure; chiarisce inoltre che l’approvazione delle varianti e, se necessario, l’autorizzazione paesaggistica spettano alla Regione. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 14 luglio 2016.

Modifiche alla disciplina regionale sul piano casa e sugli interventi edilizi nei parchi

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi edilizi e di riqualificazione

La legge regionale 5 luglio 2016, n. 13 interviene sulla l.r. 3 novembre 2009, n. 49, che disciplina misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio nella Regione Liguria. L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna il regime applicabile ad alcuni interventi nei territori dei parchi e chiarisce competenze procedurali regionali.

Edifici ricadenti nel territorio dei parchi

Per gli edifici situati entro il territorio dei parchi, la disciplina degli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso è quella stabilita nei rispettivi piani del parco, purché coerente con il vigente piano paesistico regionale.

Resta però salva la facoltà di ciascun Ente Parco di individuare, con apposita deliberazione, le aree nelle quali possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4 della l.r. 49/2009, nel rispetto delle esclusioni previste dai commi 1 e 2. Tale deliberazione comporta l’adozione di variante al piano del parco vigente e deve essere approvata secondo le procedure previste dalla normativa statale e regionale, con osservanza della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza.

Per ogni singolo intervento restano comunque necessari:

  • il nulla-osta dell’Ente Parco, secondo la normativa vigente sulle aree protette;
  • l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, quando dovuta.

Competenza regionale sulle varianti e sull’autorizzazione paesaggistica

Per le varianti richiamate dalla l.r. 49/2009, la legge precisa che l’approvazione spetta alla Regione, secondo la l.r. 36/1997 e successive modificazioni.

Quando gli immobili interessati sono sottoposti a vincolo paesaggistico, compete inoltre alla Regione il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004.

La stessa regola viene ribadita per le modifiche introdotte agli articoli 6 e 7 della l.r. 49/2009, uniformando la ripartizione delle competenze amministrative.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione è avvenuta nel B.U.R. n. 14 del 13 luglio 2016, quindi l’efficacia decorre dal 14 luglio 2016.

Testo integrale

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